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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27079/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natqa POLISTENA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 11039/24 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per il reato di cui al capo a) (invasione di terreno) e al capo c) (furto aggravato); Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui la ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta erronea colpevolezza riguardo ai reati contestati basata su prove meramente indiziarie - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentativa avverso la sentenza oggetto di ricorso ( Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, 243838); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena - è aspecifico in quanto la ricorrente non si è avveduta che, con argomentazione del tutto corretta in diritto, la Corte distrettuale ha evidenziato, oltre che la prognosi sfavorevole di recidiva, anche la circostanza tranchant costituita dall'ostacolo alla concessione del beneficio legato al fatto che l'imputata aveva già goduto due volte della sospensione condizionale della pena.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 25 gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natqa POLISTENA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 11039/24 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per il reato di cui al capo a) (invasione di terreno) e al capo c) (furto aggravato); Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui la ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta erronea colpevolezza riguardo ai reati contestati basata su prove meramente indiziarie - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentativa avverso la sentenza oggetto di ricorso ( Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, 243838); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena - è aspecifico in quanto la ricorrente non si è avveduta che, con argomentazione del tutto corretta in diritto, la Corte distrettuale ha evidenziato, oltre che la prognosi sfavorevole di recidiva, anche la circostanza tranchant costituita dall'ostacolo alla concessione del beneficio legato al fatto che l'imputata aveva già goduto due volte della sospensione condizionale della pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25 gi