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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29277/2026

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al Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ravenna nei confronti della ricorrente per il reato di tentato furto in abitazione aggravato.

Il ricorso proposto dall'imputata è affidato ad unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in orine al riconoscimento della recidiva.

Il motivo non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato.

La Corte di appello di Bologna (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza) ha fatto corretta applicazione dei principi, più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, che devono governare il riconoscimento della recidiva, non basandosi esclusivamente sul dato asettico del numero o della gravità dei reati per i quali l'imputata ha riportato condanna ma evidenziando una serie di elementi indicativi della accresciuta o persistente pericolosità sociale della stessa, nello specifico: le modalità della condotta, la preventiva organizzazione del furto, l'omogeneità tra i fatti accertati e le condanne precedenti, a dimostrazione di una maggiore pericolosità e colpevolezza della ricorrente.

Le argomentazioni sviluppate nel ricorso ignorano il contenuto della sentenza e si risolvono in una critica generica del provvedimento e in considerazioni del tutto inconferenti o illogiche, come quella secondo cui dovrebbe essere valutata a favore dell'imputata il fatto che la stessa, una volta scoperta dai vicini, non abbia usato violenza nei loro confronti.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 3 - AGO 2026 Fl...1N7.0N (1R .!)17.! \[OSCURATO:PERSONA] .t.)i Fabio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ravenna nei confronti della ricorrente per il reato di tentato furto in abitazione aggravato. Il ricorso proposto dall'imputata è affidato ad unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in orine al riconoscimento della recidiva. Il motivo non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato. La Corte di appello di Bologna (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza) ha fatto corretta applicazione dei principi, più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, che devono governare il riconoscimento della recidiva, non basandosi esclusivamente sul dato asettico del numero o della gravità dei reati per i quali l'imputata ha riportato condanna ma evidenziando una serie di elementi indicativi della accresciuta o persistente pericolosità sociale della stessa, nello specifico: le modalità della condotta, la preventiva organizzazione del furto, l'omogeneità tra i fatti accertati e le condanne precedenti, a dimostrazione di una maggiore pericolosità e colpevolezza della ricorrente. Le argomentazioni sviluppate nel ricorso ignorano il contenuto della sentenza e si risolvono in una critica generica del provvedimento e in considerazioni del tutto inconferenti o illogiche, come quella secondo cui dovrebbe essere valutata a favore dell'imputata il fatto che la stessa, una volta scoperta dai vicini, non abbia usato violenza nei loro confronti. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiar P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 3 - AGO 2026 Fl...1N7.0N (1R .!)17.! \[OSCURATO:PERSONA] .t.)i Fabio
Sentenza Cassazione n. 29277/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris