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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 06231/2022

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23623-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Curatore fallimentare pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 928/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/04/2020; Numero registro generale 23623/2020 Numero sezionale 200/2022 Numero di raccolta generale 6231/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che: ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., il procuratore legale dei ricorrenti ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione del 27/12/20121, depositato il 29/12/2021, sottoscritto dal medesimo e dai propri assistiti e accettato dalla controparte il 30/12/2021, instando per la declaratoria di estinzione del procedimento con compensazione totale delle spese giudiziali.

Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione.

Non è a farsi luogo a pronuncia sulle spese ex art. 391, ult. co., c.p.c.

Neppure è dovuto il raddoppio del contributo unificato, ex art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, in applicazione del consolidato orientamento che ne esclude la debenza in caso di declaratoria di estinzione del giudizio (Cass. Civ. 30 settembre 2015, n. 19560).

PQM La Corte, dichiara l' estinzione del giudizio.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2022, nella camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23623-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Curatore fallimentare pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 928/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/04/2020; Numero registro generale 23623/2020 Numero sezionale 200/2022 Numero di raccolta generale 6231/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che: ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., il procuratore legale dei ricorrenti ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione del 27/12/20121, depositato il 29/12/2021, sottoscritto dal medesimo e dai propri assistiti e accettato dalla controparte il 30/12/2021, instando per la declaratoria di estinzione del procedimento con compensazione totale delle spese giudiziali. Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione. Non è a farsi luogo a pronuncia sulle spese ex art. 391, ult. co., c.p.c. Neppure è dovuto il raddoppio del contributo unificato, ex art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, in applicazione del consolidato orientamento che ne esclude la debenza in caso di declaratoria di estinzione del giudizio (Cass. Civ. 30 settembre 2015, n. 19560). PQM La Corte, dichiara l' estinzione del giudizio. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2022, nella camera di consig
Sentenza Cassazione n. 06231/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris