CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 07208/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 28/03/2022 dal Tribunale di Rimini, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato previsto dall'art.187, commi 1 e lquater, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, per insussistenza del fatto. La sentenza di appello ha rilevato che il giudice di primo grado - all'esito dell'istruzione dibattimentale espletata con l'assunzione della testimonianza di due operanti della [OSCURATO:PERSONA], l'esame dell'imputato e l'acquisizione di documentazione - aveva ritenuto non provato con certezza che, al momento del controllo effettuato il 23/03/20:19 alle ore 23,44, l'imputato si fosse posto alla guida di un autoveicolo sotto l'effetto di sostanze psicotrope; ritenendo che, sebbene l'analisi del campione salivare avesse denotato presenza di cocaina per un valore pari a 437,9 ng/ml, tale accertamento potesse ritenersi coerente con le dichiarazioni dell'imputato, il quale aveva ammesso di avere assunto sostanza stupefacente la sera precedente all'accertamento. La Corte territoriale ha quindi ritenuto infondato il motivo di impugnazione proposto dal Procuratore Generale, tanto sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese dagli operanti Perrucci e Della Bertola nel corso del primo grado di giudizio, dalle quali non sarebbero emersi elementi univoci in grado di comprovare con certezza l'effettivo stato di alterazione derivante da una recente assunzione di sostanze stupefacenti. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bologna, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - la mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Ha dedotto che la sentenza impugnata non avesse fatto alcun riferimento agli esiti del tampone salivare eseguito sulla persona dell'imputato e denotante una previa assunzione di sostanze stupefacenti; ha altresì dedotto che appariva incontroverso che il prevenuto, al momento del controllo, si trovasse comunque in condizioni di alterazione psicofisica determinata dalla pregressa assunzione di sostanze stupefacenti, attesa la sintomatologia riferita dagli operanti (e denotante pupilla dilatata, difficoltà di deambulazione e agitazione anomala). 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Il difensore dell'imputato ha fatto pervenire una memoria nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto dal Procuratore Generale avverso una sentenza di appello che ha confermato la pronuncia di assoluzione emessa da parte del Giudice di primo grado. Si applica quindi, nel caso di specie, il disposto dell'art.608, comma lbis, cod.proc.pen. (introdotto dall'arti., comma 69, della I. 23/06/2017, n.103, in vigore del 3 agosto 2017), ai sensi del quale: «Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606». Ne consegue che il ricorso proposto dall'ufficio di Procura deve ritenersi inammissibile in quanto inequivocabilmente proposto in riferimento al dedotto vizio di carenza o illogicità della motivazione, in riferimento all'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen.. P