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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37932/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato av)Ao alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che ha proposto ricorso per cassazione il difensore, denunciando difetto di motivazione in relazione alla pena accessoria e alla commisurazione della pena; rilevato che il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia all'impugnazione; ritenuto che ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., da dichiarare de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto con legge n. 103 del 2017; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in € 500,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato av)Ao alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che ha proposto ricorso per cassazione il difensore, denunciando difetto di motivazione in relazione alla pena accessoria e alla commisurazione della pena; rilevato che il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia all'impugnazione; ritenuto che ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., da dichiarare de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto con legge n. 103 del 2017; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in € 500, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio
Sentenza Cassazione n. 37932/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris