CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 11231/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26813-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ANTONELLI, 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 26813/2020 Numero sezionale 2798/2022 Numero di raccolta generale 11231/2022- intimata – Data pubblicazione 06/04/2022 avverso la sentenza n. 61/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINOdel 17.1.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10.3.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La Corte, rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], riassumendo il precedente giudizio instaurato dinanzi al TAR [OSCURATO:PERSONA] e conclusosi con la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario, ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo di dichiarare illegittima e annullare la determinazione dirigenziale n.572 del 14.12.2015 recante revoca del contributo di € 100.00,00, che gli era stato concesso nell’ambito degli interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica ex L.R. 18/1999 ai fini della ristrutturazione di un immobile e dell’acquisto di arredi per attività agrituristica in Ricaldone (AL) e la restituzione della somma rivalutata; nella resistenza della Regione [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia di [OSCURATO:SOCIETA] con sentenza del 9.11.2017 il Tribunale ha respinto le domande dell’attore, con aggravio di spese, ritenendo legittima la revoca disposta; con sentenza del 17.1.2020 la Corte di appello di Torino ha rigettato l’appello proposto dal Ricagno con aggravio delle spese del grado e condanna dell’appellante ex art.96, commi 1 e 3, cod.proc.civ.; F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 26813/2020 Numero sezionale 2798/2022 avverso la predetta sentenza del 17.1.2020, non notificata,Numero di raccolta generale 11231/2022 ha proposto Data pubblicazione 06/04/2022 ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], svolgendo due motivi, al quale ha resistito con controricorso notificato il 13.11.2020 la Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l’inammissibilità o il rigetto; è stata proposta ai sensi dell’art.380-bis cod.proc.civ. la trattazione in camera di consiglio non partecipata; ritenuto che: il ricorso è stato tempestivamente proposto in data 13.10.2020 nei confronti della sentenza pubblicata il 17.1.2020, nonostante il decorso di oltre sei mesi, tenuto conto della sospensione dei termini a causa della pandemia Covid19 nonché della sospensione feriale nel mese di agosto del 2020; occorre infatti ricordare che nell’ambito delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza Covid-19, l’art. 83, comma 2 del d.l. 17.3.2020, n. 18 aveva previsto la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale dal 9.3.2020 al 15.4.2020 e che la sospensione era stata successivamente prorogata fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ad opera dell’art. 36, comma 1 del d.l. 8.4.2020, n. 23; con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; secondo il ricorrente non è sufficiente che un fatto storico sia stato menzionato dal Giudice ma occorre che sia stato anche concretamente esaminato e valutato; inoltre le statuizioni giurisdizionali erano state influenzate dagli atti della Polizia Tributaria che non corrispondevano alla realtà effettiva; la situazione era molto meno grave di quanto appariva prima facie; in ogni caso anche le anomalie riscontrate dalla Guardia di Finanza non dipendevano da colpa o cattiva volontà del ricorrente ma da circostanze caratterizzate da rilievo scriminante; F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 26813/2020 Numero sezionale 2798/2022 in particolare, secondo il ricorrente, erano stati ignorati la data degli Numero di raccolta generale 11231/2022Data pubblicazione 06/04/2022 accertamenti della Polizia Tributaria, l’abbondante documentazione fotografica prodotta dalla difesa per evidenziare le condizioni della struttura, le prove orali dirette a rappresentare la situazione di fatto dell’immobile; il motivo, rivolto a dedurre omesso esame di fatti decisivi è inammissibile ex art.348 ter, comma 5, c.p.c. in presenza di doppia pronuncia conforme dei giudici del merito in ordine alle stesse questioni di fatto; inoltre le censure sono palesemente rivolte a sollecitare una rivalutazione del merito da parte della Corte di legittimità, che, al pari del Giudice di primo grado, ha assegnato rilevanza decisiva alle risultanze fidefacienti di un verbale della Polizia Tributaria e ha comunque valutato e respinto le richieste istruttorie dell’attuale ricorrente; con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.112 c.p.c. per aver il Giudice basato le proprie valutazioni sulle risultanze dell’accesso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza, successive e non rilevanti in relazione al contenuto della determinazione assunta il 14.12.2015 in relazione a fatti accertati l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; il motivo, formulato in termini di asserita violazione del principio dispositivo, attiene a una censura che non risulta essere stata rivolta con l’atto di appello e che appare comunque palesemente infondata, poiché i giudici del merito non hanno affatto pronunciato su domande o eccezioni non proposte dalle parti ma si sono limitati a dar rilievo a una circostanza di fatto risultante ex actis; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo; P.Q.M. F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 26813/2020 Numero sezionale 2798/2022Numero di raccolta generale 11231/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 8.000,00 per compensi, € 100,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, Sottosezione Prima, il 10 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U