CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 12729/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 3205-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell’ATI con la mandante [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] e con la mandante [OSCURATO:PERSONA] A.P.S., rappresentatae difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; F.A.S.T. [OSCURATO:PERSONA] A R.L.- in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] A R.L. ONLUS e [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] – e SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] A R.L. –ONLUS, rappresentate e difes e dall’[OSCURATO:PERSONA] ; - controricorrent i – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] –E.T.S.; - intimat a – avverso la sentenza delConsiglio di Stato, n. 9122 /2023, pubblicata il 2 0 ottobre2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 27 marzo 202 4 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna parte controricorrente o ciascun gruppo controricorrente,in euro 6.200, di cui euro 6.000per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.