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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00329/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28769/22 MARKJA -I- 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.648 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i ricorrenti, con l'unico motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio per il reato di cui al capo A) - essendo intervenuta assoluzione per il reato di cui al capo B) - non si confronta con la sintetica ma adeguata argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la modulazione della pena, invero molto prossima al minimo edittale (v. pag. 3); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28769/22 MARKJA -I- 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.648 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i ricorrenti, con l'unico motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio per il reato di cui al capo A) - essendo intervenuta assoluzione per il reato di cui al capo B) - non si confronta con la sintetica ma adeguata argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la modulazione della pena, invero molto prossima al minimo edittale (v. pag. 3); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19