CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2025
Cassazione n. 38874/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 165 e 173 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto, diversamente da quanto operato dal ricorrente, ove sia stata concessa al condannato la sospensione condizionale subordinata ai sensi dell'art. 165 cod. pen. e il beneficio sia stato poi revocato dal giudice dell'esecuzione per l'inottemperanza agli obblighi prescritti, il termine di prescrizione decorre dalla data del provvedimento di revoca (Sez. 1, n. 46799 del 07/11/2024, C., Rv. 287287 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della tassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della 6ssa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.