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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 18549/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2060/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA.

VIA A. FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

TARANTO n. 1872/2018 depositata il 08/06/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 2060/2019 Numero sezionale 1969/2022 Numero di raccolta generale 18549/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]:

1. LA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato l’atto impositivo avente ad oggetto il recupero di un credito di imposta ritenuto indebitamente utilizzato in compensazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma ha accolto il ricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato legittimo il recupero del credito di imposta limitatamente all’anno 2002.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente.

5. All’adunanza camerale del 25 maggio 2022 la causa è stata decisa. [OSCURATO:PERSONA]: Premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, in l. 17 dicembre 2018 n. 136, la contribuente ha chiesto - previa sospensione fino al 31 dicembre 2020 - di dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.

L’istanza è stata dalla parte reiterata con memoria per la camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: Sulla scorta della documentazione prodotta si rileva la sussistenza dei requisiti previsti per la definizione agevolata della controversia dall'art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, in l. 17 dicembre 2018 n. 136.

Difatti, dopo la presentazione dell'istanza di definizione agevolata, la causa è stata sospesa fino al 31 dicembre 2020; l'istanza di definizione agevolata non è stata respinta entro il 31 luglio 2020 e la parte interessata non ha presentato l'istanza di trattazione della causa entro il 31 dicembre 2020.

Pertanto, non resta che dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721).

F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 2060/2019 Numero sezionale 1969/2022 Numero di raccolta generale 18549/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733).

In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.

"doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M.

La Corte: dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi con modalità da remoto del 25 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2060/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA. VIA A. FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO n. 1872/2018 depositata il 08/06/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 2060/2019 Numero sezionale 1969/2022 Numero di raccolta generale 18549/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]: 1. LA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato l’atto impositivo avente ad oggetto il recupero di un credito di imposta ritenuto indebitamente utilizzato in compensazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma ha accolto il ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato legittimo il recupero del credito di imposta limitatamente all’anno 2002. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente. 5. All’adunanza camerale del 25 maggio 2022 la causa è stata decisa. [OSCURATO:PERSONA]: Premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, in l. 17 dicembre 2018 n. 136, la contribuente ha chiesto - previa sospensione fino al 31 dicembre 2020 - di dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. L’istanza è stata dalla parte reiterata con memoria per la camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: Sulla scorta della documentazione prodotta si rileva la sussistenza dei requisiti previsti per la definizione agevolata della controversia dall'art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, in l. 17 dicembre 2018 n. 136. Difatti, dopo la presentazione dell'istanza di definizione agevolata, la causa è stata sospesa fino al 31 dicembre 2020; l'istanza di definizione agevolata non è stata respinta entro il 31 luglio 2020 e la parte interessata non ha presentato l'istanza di trattazione della causa entro il 31 dicembre 2020. Pertanto, non resta che dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721). F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 2060/2019 Numero sezionale 1969/2022 Numero di raccolta generale 18549/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733). In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.M. La Corte: dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi con modalità da remoto del 25 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e
Sentenza Cassazione n. 18549/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris