CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 13023/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 116, commi 1 e 15 C.d.S., per essersi posto alla guida di un autoveicolo, sprovvisto di patente di guida, mai conseguita, con recidiva nel biennio. Formula due motivi Con il primo si duole l'illogicità della motivazione per non avere la Corte territoriale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte tenuto in considerazione che Basile fu sottoposto ad un controllo di routine, non avendo causato alcuna perturbazione dell'ordinaria circolazione stradale, essendo in grado di guidare perfettamente, ancorché non abbia mai conseguito la patente di guida. Con il secondo lamenta l'eccessività della pena, determinata in misura superiore al minimo, pur in assenza di offensività concreta della sua condotta. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte motiva l'esclusione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen., facendo riferimento all'esistenza di elementi positivi valutabili, non ritenendo sufficiente l'assenza di sinistri o il comportamento educato tenuto con le forze dell'ordine. Si tratta di una motivazione che si pone in linea gli orientamenti di legittimità. E' sufficiente ricordare, infatti, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). Il secondo motivo è inammissibile. Anche nel confermare la pena inflitta dal giudice di primo grado, la Corte territoriale dà conto della congruità della sanzione, tenendo conto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., riguardanti la negativa personalità dell'imputato ed i numerosi precedenti penali. Si tratta di argomentazioni incensurabili in questa sede, perché sorrette da adeguato apparato motivazionale. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere e tensore [OSCURATO:PERSONA] DdIiateL4 Ferranti