CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 11550/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile posto che la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non sindacabile in sede di legittimità -, per un verso ha ritenuto non valutabile, a tal fine, la confessione, stante la sua irrilevanza a fronte del solidissimo quadro probatorio emerso all'esito della perquisizione, e, per altro verso, ha individuato, quale elemento ostativo, il recente precedente penale specifico, di cui è gravata l'imputata; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore dellaEassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.