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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08674/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Brescia confermava la sentenza del 25/11/2020 del Tribunale di Brescia di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per più reati di furto pluriaggravato in concorso di autovetture (capi 1, 2, 3, 12, 19, 20 e 21 dell'imputazione), ricettazione di autovetture o di parti esse (capi 13 e 24 dell'imputazione) e riciclaggio di un'autovettura (capo 14 dell'imputazione).

Considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova dell'elemento oggettivo dei reati di cui agli artt. 648 e 648-bis cod. pen., è privo di specificità e, comunque, è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i denunciati vizi motivazionali sono smentiti dall'ampia argomentazione dello stesso, connotata da lineare e coerente logicità e sostenuta da corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955), nonché conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si veda, in particolare, la pag. :18 della senten2:a impugnata con riguardo alla solidità del quadro probatorio e all'inidoneità del curriculum criminale dell'imputato in atti a provare il concorso nei delitti presupposti); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Brescia confermava la sentenza del 25/11/2020 del Tribunale di Brescia di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per più reati di furto pluriaggravato in concorso di autovetture (capi 1, 2, 3, 12, 19, 20 e 21 dell'imputazione), ricettazione di autovetture o di parti esse (capi 13 e 24 dell'imputazione) e riciclaggio di un'autovettura (capo 14 dell'imputazione). Considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova dell'elemento oggettivo dei reati di cui agli artt. 648 e 648-bis cod. pen., è privo di specificità e, comunque, è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i denunciati vizi motivazionali sono smentiti dall'ampia argomentazione dello stesso, connotata da lineare e coerente logicità e sostenuta da corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955), nonché conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si veda, in particolare, la pag. :18 della senten2:a impugnata con riguardo alla solidità del quadro probatorio e all'inidoneità del curriculum criminale dell'imputato in atti a provare il concorso nei delitti presupposti); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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