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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 28872/2026

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ppello di CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che l’imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre con un unico atto avverso lasentenza della Corte d’appello di Catania che, accogliendo la richiesta di penaconcordata, ha pronunciato sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., in relazioneal reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, n. 2, 99, cod. pen., riconoscendo lecircostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena, revocando la sanzioneaccessoria e confermando nel resto la sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] che il motivo proposto ─ che contesta carenza di motivazione omotivazione apparente, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazionealla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc.pen. nonché alla qualificazione giuridica del fatto ─ non è consentito alla luce dellamodalità definitoria prescelta, poiché al cospetto di ricorsi proposti avversosentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani ealtro, Rv. 272853), in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento inappello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dallagiurisprudenza di legittimità, nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599,comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto-legge 23maggio 2008 n. 92, conv. con modif. dalla legge 24 luglio 2008 n. 125, secondocui il giudice d'appello, che accoglie la richiesta formulata sull’accordo delle partie prende atto della rinunzia ai motivi, limita la sua cognizione a quelli nonrinunciati.

La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio ingiudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talchéè inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censurequestioni relative ai medesimi motivi (Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra edaltri).[OSCURATO:PERSONA] che in ogni caso il ricorso è estremamente generico, perché nonspiega quale sarebbe la corretta qualificazione giuridica del fatto e neppure indicaquale causa di proscioglimento la Corte di appello avrebbe omesso di rilevare aisensi dell’art. 129 cod. proc. pen.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senzaformalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che ilricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 18/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che l’imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre con un unico atto avverso lasentenza della Corte d’appello di Catania che, accogliendo la richiesta di penaconcordata, ha pronunciato sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., in relazioneal reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, n. 2, 99, cod. pen., riconoscendo lecircostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena, revocando la sanzioneaccessoria e confermando nel resto la sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] che il motivo proposto ─ che contesta carenza di motivazione omotivazione apparente, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazionealla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc.pen. nonché alla qualificazione giuridica del fatto ─ non è consentito alla luce dellamodalità definitoria prescelta, poiché al cospetto di ricorsi proposti avversosentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani ealtro, Rv. 272853), in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento inappello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dallagiurisprudenza di legittimità, nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599,comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto-legge 23maggio 2008 n. 92, conv. con modif. dalla legge 24 luglio 2008 n. 125, secondocui il giudice d'appello, che accoglie la richiesta formulata sull’accordo delle partie prende atto della rinunzia ai motivi, limita la sua cognizione a quelli nonrinunciati. La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio ingiudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talchéè inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censurequestioni relative ai medesimi motivi (Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra edaltri).[OSCURATO:PERSONA] che in ogni caso il ricorso è estremamente generico, perché nonspiega quale sarebbe la corretta qualificazione giuridica del fatto e neppure indicaquale causa di proscioglimento la Corte di appello avrebbe omesso di rilevare aisensi dell’art. 129 cod. proc. pen.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senzaformalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che ilricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 18/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 28872/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris