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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 35258/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Bari, con la sentenza impugnata, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Trani in data 27 gennaio 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110-640 cod. pen.

Ritenuto che non sussiste in ogni caso la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui ci si duole con il primo motivo di ricorso (che non si lega a un precedente motivo di gravame dedotto con la necessaria specificità, indicando precisi elementi pro reo, con quanto ne consegue ex art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.), essendo le ragioni del diniego - implicitamente ma chiaramente - ben ricavabili dal negativo apprezzamento del fatto e della personalità dell'autore illustrato in tema di esclusione della tenuità ex art. 131-bis cod. pen. e di applicazione della recidiva; Considerato che è corretta l'argomentazione offerta dalla Corte di appello in ordine alla circostanza del danno patrimoniale - oggetto del secondo motivo di ricorso - coerentemente con il consolidato orientamento per cui la concessione di tale attenuante presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (ciò che non è stato ravvisato nel caso di specie), avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 4 luglio 2023 Il ConS)olieee estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Bari, con la sentenza impugnata, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Trani in data 27 gennaio 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110-640 cod. pen. Ritenuto che non sussiste in ogni caso la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui ci si duole con il primo motivo di ricorso (che non si lega a un precedente motivo di gravame dedotto con la necessaria specificità, indicando precisi elementi pro reo, con quanto ne consegue ex art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.), essendo le ragioni del diniego - implicitamente ma chiaramente - ben ricavabili dal negativo apprezzamento del fatto e della personalità dell'autore illustrato in tema di esclusione della tenuità ex art. 131-bis cod. pen. e di applicazione della recidiva; Considerato che è corretta l'argomentazione offerta dalla Corte di appello in ordine alla circostanza del danno patrimoniale - oggetto del secondo motivo di ricorso - coerentemente con il consolidato orientamento per cui la concessione di tale attenuante presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (ciò che non è stato ravvisato nel caso di specie), avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 luglio 2023 Il ConS)olieee estensore [OSCURATO:PERSONA]
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