CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 42305/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VV) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro, che ha confermato quella emessa il 15 marzo 2024 dal GIP del medesimo Tribunale, applicativa della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 90 aggravati ex art. 416 bis.1 cod. peri., oggetto dei capi 1, 22 e 23, in I particolare, per la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti diretta e composta da appartenenti alle locali di 'ndrangheta di Zungrì, Mileto e Stefanaconi e per acquisto e cessione di un consistente quantitativo di marijuana. Ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito illustrati 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato associativo per mancanza di gravi indizi di colpevolezza, atteso che: a) il ricorrente compare solo in due occasioni, in una delle quali non è disponibile ad effettuare il trasferimento di sostanza stupefacente, né trova riscontro il supposto rapporto tra il ricorrente e l'apicale [OSCURATO:PERSONA]; b) non è sufficiente ad integrare la partecipazione associativa il concorso nei reati fine, occorrendo l'assunzione di un ruolo funzionale alle dinamiche associative e la volontà di farne parte; c) non è sufficiente la mera disponibilità manifestata nei confronti di un solo associato o la mera condivisione di intenti. La motivazione è inadeguata, in quanto riporta in modo disorganico brani di conversazioni senza spiegarne la rilevanza; generico è il giudizio di attendibilità espresso per le dichiarazioni dei collaboratori, generiche e prive di riscontri; mancante la motivazione sul dolo specifico e omesso il confronto con i motivi segnalati dalla difesa. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria per i reati fine, stante la indeterminatezza delle condotte, la genericità delle contestazioni per le singole cessioni e la mancanza di riscontri concreti, di sequestri o di trasferimenti di denaro. 1.3. violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari e di scelta della misura per mancata considerazione del tempo trascorso e di attualità delle esigenze cautelari, risalendo i fatti al 2019 e mancando elementi indicativi di persistente pericolosità dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, già rilevata dal Tribunale e riscontrabile anche in questa sede per la loro natura meramente oppositiva e reiterativa. 1.1.Del tutto infondato è il primo motivo. La partecipazione del ricorrente all'associazione è concordemente affermata da ben tre collaboratori, che lo indicano come affiliato della locale di Zungrì alle dirette dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] per conto del quale spacciava sia in Calabria che a Milano. Si tratta di convergenza precisa e specifica, proveniente da fonti qualificate, tra cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità è solo genericamente contestata nel ricorso, trascurando sia il riscontro reciproco delle dichiarazioni dei collaboratori, sia il riscontro oggettivo proveniente dalla vicenda specifica contestata, relativa all'acquisto di 10 kg di marijuana, e dai colloqui intercettati- che il ricorso omette di considerare-, dai quali emerge l'interesse ad ulteriori acquisti di stupefacente con l'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tali elementi, unitariamente valutati, hanno indotto il Tribunale a ritenere superata, specie in base alle dichiarazioni dei collaboratori, la dedotta episodicità della condotta. La valutazione è incensurabile, atteso che la convergenza di plurime e attendibili dichiarazioni di collaboratori di giustizia in merito all'appartenenza di un soggetto ad un'associazione di stampo mafioso può costituire un compendio indiziario sufficientemente grave per l'adozione di una misura cautelare personale solo quando- come nel caso di specie- a siffatta indicazione si accompagni anche la descrizione di specifici fatti o comportamenti dell'accusato, significativi di un suo consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio (Sez. 1, n. 4087 del 06/02/2018, dep.2019, Sacco, Rv. 275164). Né, a differenza di quanto si assume nel ricorso, il Tribunale ha omesso di affrontare il tema della credibilità dei dichiaranti, già ritenuti attendibili in altri procedimenti, ma considerati affidabili perché già affiliati a cosche di 'ndrangheta operanti nel vibonese, che hanno riferito fatti direttamente appresi nel corso della loro militanza e descritto il ruolo di rivenditore stabile assunto dal ricorrente nell'ambito della locale di Zungrì. Va, comunque, ribadito che anche il coinvolgimento in un solo reato -fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701). 1.2. Del tutto infondata è anche la contestata mancanza di motivazione sulla sussistenza del dolo specifico e dell'aggravante di cui all'art. 416 -bis.1 cod. pen., logicamente argomentata dal Tribunale in base ai rapporti diretti del ricorrente con il vertice associativo, alla complessità delle operazioni di intermediazione in favore del ricorrente con coinvolgimento di più organizzazioni mafiose, alla proiezione futura dell'attività illecita e della collaborazione, risultante dalla richiesta del ricorrente al Galati di concludere nuovi acquisti, ritenuta dimostrativa della consapevolezza di operare nell'interesse delle articolazioni di 'ndrangheta coinvolte nelle operazioni.2. Genericissima e, pertanto, destinata all'inammissibilità è la contestazione della gravità indiziaria relativa ai reati fine, concernenti l'acquisto e la cessione a terzi di 10 kg di marijuana, forniti dal rosarnese [OSCURATO:PERSONA] e acquistati con l'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prima del 9 aprile 2018. I colloqui intercettati dimostrano che il ricorrente contestava al Galati la scarsa qualità dello stupefacente e confermano l'acquisto di 10 kg destinati a terzi, la consegna di campioni e la restituzione dello stupefacente, come chiaramente illustrato nell'ordinanza. 3. Anche in punto di esigenze cautelari il ricorso si sottrae a censure. Il pericolo di reiterazione è ritenuto concreto e attuale non solo in base alle presunzioni di legge, ma alla gravità delle condotte, ai precedenti specifici del ricorrente ed a reati della stessa specie commessi anche dopo quelli in oggetto, commessi all'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale e all'estinzione della pena: circostanza quest'ultima, alla quale è stato attribuito massimo rilievo per sottolineare la pericolosità e la persistente inclinazione a delinquere specifica del ricorrente nonché la sua inaffidabilità quanto al rispetto durevole di misure meno afflittive della custodia cautelare in carcere. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempim