CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27608/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; con l'intervento del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bologna il 5 giugno 2020, in integrale riforma della sentenza, appellata dal Procuratore Generale e dalle parti civili, con cui il Tribunale di Bologna il 21 gennaio 2013, all'esito del giudizio abbreviato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di concorso (con [OSCURATO:PERSONA]) nel reato di furto consumato pluriaggravato di tre carrelli elevatori, fatto commesso il 4 dicembre 2008, con la formula "per non avere c:onnmesso il fatto", invece lo ha riconosciuto colpevole del reato contestato, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni alle parti civili, cui ha assegnato provvisionale. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia difetto di motivazione (il primo motivo) e violazione di legge (gli ulteriori motivi). 2.1. Con il primo motivo censura mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa la asserita paternità della dichiarazione confessoria in atti risultante dal testo della denuncia-querela in atti e dalla sentenza impugnata. Mentre il Tribunale aveva ritenuto che lo scritto confessorio in atti non potesse essere attribuito con certezza all'imputato ed aveva evidenziato essere la descrizione ivi contenuta in contrasto con le immagini del circuito di videosorveglianza e risultare contraddittorie le dichiarazioni del teste Parrini sulle modalità con cui era venuto in possesso della dichiarazione, invece la Corte territoriale, ribaltando la decisione, avrebbe travisato la prova sulla provenienza del documento, cioè direttamente da Perdonò alla persona offesa anziché dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] al legale rappresentante della ditta Brasa, alle cui dipendenze lavorava [OSCURATO:PERSONA], il quale - sostiene la Difesa del ricorrente - potrebbe avere avuto interesse a predisporre lo scritto per attenuare la propria responsabilità. Si tratterebbe di un travisamento che inficerebbe irrimediabilmente la tenuta logica della motivazione, poiché, eliminando la rilevanza del documento, rimarrebbe solo la -- insufficiente - chiamata in correità del coimputato, peraltro smentita dal contenuto delle immagini videoregistrate. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la totale mancanza di motivazione quanto al riconoscimento delle tre aggravanti contestate: abuso di prestazioni di opera (aggravante contestata sin dall'origine), avere cagionato alla persona offesa un danno di rilevante gravità ed avere commesso il fatto con destrezza (entrambe contestate dal P.M. all'udienza del 14 dicembre 2011). 2 i 2.3. Con il terzo motivo si duole di violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della destrezza, di cui non sussisterebbero i presupposti giustificativi, essendo tra l'altro la decisione impugnata in contrasto con il principio di diritto recentemente puntualizzato da Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088. 2.4. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata e, in subordine, previa esclusione delle aggravanti contestate, accertarsi che il reato è estinto per prescrizione prima della adozione della sentenza di appello. 3. Il P.G. nella requisitoria scritta dell'Il aprile 2022 ha chiesto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, per le ragioni esposte dal P.G., che si condividono. Infatti, a fronte della denunzia di vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di paternità dello scritto confessori° acquisto agli atti, risulta congrua e logica la motivazione della decisione (p. 4), che ha chiarito la irrilevanza della incertezze relative alle modalità con cui il documento è pervenuto alla persona offesa, risultando dirimente la circostanza che mai il documento è stato disconosciuto dall'imputato sia quanto al contenuto sia quanto alla sottoscrizione; peraltro, la Corte di appello ha spiegato, anche in questo caso in maniera adeguata, le possibili ragioni della divergenza tra il contenuto della dichiarazione e le immagini videoriprese, escludendo che tale incongruenza sia tale da inficiare la valenza confessoria dell'atto. 2. Quanto al secondo motivo, osserva il Collegio che, in effetti, il riconoscimento della sussistenza di tre aggravanti è affidato unicamente alla espressione «Sussistono le aggravanti contestate» che si rinviene a metà di p. 5 della sentenza impugnata. Donde la sussistenza della denunciata violazione di legge, sub specie di omissione di motivazione. 3. In relazione al terzo motivo, specificamente mirato ad affermare l'inesistenza dell'aggravante della destrezza, è ben noto che le Sezioni Unite della S.C. hanno puntualizzato che «In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo» (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088): l'esame di tale motivo, tuttavia, è assorbito dall'accoglimento del precedente. 4. Ciò posto, non essendo il ricorso manifestamente infondato, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, quantomeno in relazione al secondo motivo, il Collegio deve prendere atto, ai fini penali, della intervenuta prescrizione (fatto del 4 dicembre 2008 + 12 anni e 6 mesi = 4 giugno 2021 + 21 giorni per rinvio per impedimento del Difensore in primo grado cioè dal 6 al 27 febbraio 2012 = 25 giugno 2021 + rinvio di ufficio in appello causa epidemia per 63 giorni, quindi 27 agosto 2021). Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., Maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata (5 giugno 2020). E' appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al Giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275). Infine, non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolul:oria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione", cioè presa d'atto„ la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 5. Differente il discorso da farsi agli effetti civili: si impone, infatti, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alle circostanze aggravanti, dovendosi ritenere che l'imputato, tenuto anche al risarcimento dei danni procurati alle persone offese, così come ha interesse all'assoluzione, allo stesso modo abbia interesse alla eventuale esclusione delle aggravanti. Consegue, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione, e l'annullamento agli effetti civili, limitatamente alle circostanze aggravanti, con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili limitatamente alle circostanze aggravanti e rinvia al Giudice civile competente per valore in grado di appello, cui deman