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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 39058/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 del TRIBUNALE di MILANOdet-e-aceistrelle-pertt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso - relativi a sentenza di patteggiamento - non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. (tra tante, in particolare in tema di art. 129 cod. proc. pen., Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Rv. 272265); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/09/2021. [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il PreAde

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 del TRIBUNALE di MILANOdet-e-aceistrelle-pertt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso - relativi a sentenza di patteggiamento - non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. (tra tante, in particolare in tema di art. 129 cod. proc. pen., Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Rv. 272265); rilevato che all'inammissibilità del ricorso — che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021. [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il PreAde
Sentenza Cassazione n. 39058/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris