Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:754
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]445/04
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
«Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Sottovoce 2519 90 10 — Magnesia fusa ottenuta mediante fusione, in un forno ad arco elettrico, di magnesite previamente calcinata — Magnesia fusa elettricamente»
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 8 dicembre 2005
Massime della sentenza
Tariffa doganale comune — Voci doganali — Magnesia fusa elettricamente — Classificazione nella sottovoce 2519 90 10 della
nomenclatura combinata
La magnesia fusa elettricamente, composta essenzialmente di ossido di magnesio e proveniente dalle due fasi di trattamento
termico della magnesite, ossia la calcinazione e la fusione, rientra nella sottovoce 2519 90 10 della nomenclatura combinata
di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale
comune, nelle sue versioni risultanti dai regolamenti nn. 3115/94, 1359/95, 2448/95 e 3009/95.
(v. punti 22-23, 30 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
8 dicembre 2005 (
*
)
«Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Sottovoce 2519 90 10 – Magnesia fusa ottenuta mediante fusione, in un forno ad arco elettrico, di magnesite previamente calcinata – Magnesia fusa elettricamente»
Nel procedimento C-445/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania) con decisione 13 ottobre 2004, pervenuta in cancelleria il 21 ottobre 2004, nella causa tra
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
e
[OSCURATO:PERSONA]
,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai sigg. K. Lenaerts, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, M. Ilešič (relatore) e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 settembre 2005,
considerate le osservazioni scritte presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, dall’avv. H. Bleier, Rechtsanwalt;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. B. Schima, in qualità di agente,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della sottovoce 2519 90 10 della nomenclatura combinata di
cui all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica
ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1); nelle sue versioni risultanti dai regolamenti (CE) della Commissione 20
dicembre 1994, n. 3115 (GU L 345, pag. 1); 13 giugno 1995, n. 1359 (GU L 142, pag. 1), 10 ottobre 1995, n. 2448 (GU L 259,
pag. 1), e 22 dicembre 1995, n. 3009 (GU L 319, pag. 1; in prosieguo: la «NC»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la società [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo:
la «[OSCURATO:PERSONA]») allo [OSCURATO:PERSONA], in merito alla classificazione tariffaria della magnesia fusa elettricamente (MgO).
Contesto normativo
3 La NC, istituita dal regolamento n. 2658/87, si basa sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci
(in prosieguo: il «SA») elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane, e
istituito mediante la convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata per conto della Comunità
con la decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1). Essa riprende le voci e sottovoci a sei cifre
del SA, mentre solo la settima e l’ottava cifra formano suddivisioni che le sono proprie.
4 La voce 2519, di cui al capitolo 25 della sezione V della seconda parte della NC, è così formulata: «Carbonato di magnesio
naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità
di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altri ossidi di magnesio, anche puri».
5 Tale voce contiene la sottovoce 2519 90, la quale ha il seguente tenore: «altri». Tale sottovoce è composta, segnatamente,
dalle sottovoci 2519 90 10 e 2519 90 90, formulate rispettivamente come segue: «Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di
magnesio (magnesite) calcinato» e «altri».
6 Quanto alla sottovoce 2519 90 10, le note esplicative della NC, del 5 dicembre 1994 (GU C 342, pag. 1), precisano quanto segue:
«Questa sottovoce comprende in particolare:
1. (…)
2. l’ossido di magnesio ottenuto mediante fusione all’arco elettrico (magnesia fusa elettricamente): si tratta di un prodotto
generalmente incolore, avente una purezza superiore a quella del prodotto ottenuto per calcinazione della magnesite, ma che
generalmente non supera 97%».
7 Secondo le regole generali per l’interpretazione della NC, contenute nella prima parte, titolo I, A , della stessa (in prosieguo:
le «regole generali»):
«La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:
1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione
delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo,
dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
2. (...)
b) Qualsiasi menzione di una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia
mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce
ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi
è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.
3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o
più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono
ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o un oggetto composito o [a] una parte solamente
degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare,
rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più
precisa o completa.
b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci
presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione
della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che
conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce
che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione».
La causa principale e le questioni pregiudiziali
8 La magnesia fusa elettricamente è un prodotto idoneo alla produzione di materiali resistenti al fuoco. La magnesia di cui
trattasi nella causa principale è ottenuta, prima della sua importazione nell’Unione europea, a partire dalla magnesite naturale
proveniente dall’Australia. Il suo procedimento di fabbricazione è composto da due fasi obbligatorie di trattamento termico.
Nella prima fase, la magnesite naturale è sottoposta a calcinazione in forni ad alta temperatura che raggiungono i 1 000 ºC
e, nella seconda fase, l’ossido di magnesio così ottenuto viene fuso in forni ad arco a temperature superiori a 2 800 ºC.
9 Dal 1990 la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato allo [OSCURATO:PERSONA], le cui funzioni sono state in seguito trasferite allo [OSCURATO:PERSONA], numerose importazioni nell’Unione europea, effettuate a partire dai porti di Rotterdam ([OSCURATO:PERSONA]) e di Anversa
(Belgio), di magnesia fusa elettricamente, utilizzando la sottovoce 2519 90 90, senza che vi fosse alcuna contestazione. Tale
sottovoce non è sottoposta ad alcun dazio doganale.
10 Nel 1991, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto all’[OSCURATO:PERSONA] am Main – [OSCURATO:PERSONA]- und Lehranstalt un’informazione
tariffaria vincolante per tale prodotto importato. Secondo l’informazione tariffaria vincolante comunicata, tale prodotto
doveva essere classificato nella sottovoce 2519 90 10, il che comportava il pagamento di dazi doganali.
11 [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto uso di tale informazione tariffaria vincolante.
12 Nel 1997, essa è stata sottoposta ad un’indagine condotta dallo [OSCURATO:PERSONA] für [OSCURATO:PERSONA] relativamente alle sue importazioni
nel periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996. Il detto [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che la magnesia fusa elettricamente
importata doveva essere classificata nella sottovoce 2519 90 10, anziché nella sottovoce 2519 90 90.
13 A seguito di tale rilievo, nel 1998 lo [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto alla [OSCURATO:PERSONA], mediante avviso di rettifica, il pagamento
della somma di DEM 383 833,30. Tale avviso è stato in seguito modificato da due avvisi successivi, che, in totale, hanno ridotto
di DEM 28 631,28 l’importo da pagare.
14 L’obiezione della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui si tale prodotto importato doveva essere classificato nella sottovoce 2519 90 90 è
stato respinto dallo [OSCURATO:PERSONA] in quanto, sostanzialmente, tale classificazione era determinata in base al metodo
di fabbricazione che comprende la calcinazione e poi la fusione in forni ad arco ad una temperatura compresa tra i 2 800 ºC
e i 3 000 ºC.
15 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], che ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la magnesia fusa elettricamente del tipo descritto in modo più circostanziato nell’ordinanza, ottenuta per calcinazione
a partire dalla magnesite caustica estratta naturale e in una seconda fase di lavorazione mediante fusione in un forno ad
arco elettrico, rientri nella sottovoce 2519 90 10 di cui all’allegato I della [NC]».
Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni presentate alla Corte
16 [OSCURATO:PERSONA] afferma che la magnesia fusa elettricamente dev’essere classificata nella sottovoce 2519 90 90, poiché tale prodotto
richiede un trattamento termico. La magnesia fusa elettricamente non dovrebbe pertanto essere considerata come un prodotto
sintetico. Per quanto riguarda l’utilizzo del termine «calcinato» nella sottovoce 2519 90 10, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene importante
considerare il fatto che il trattamento avviene in un forno ad arco elettrico, senza che sia importante sapere a che temperatura
e quante volte il prodotto in questione viene calcinato. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che l’esame storico di tutte le modifiche
della tariffa doganale dimostra che tale prodotto è stato per molti anni esente dal pagamento di dazi doganali e che doveva
rimanere esente alla luce degli obblighi di diritto internazionale che gravano sulla Comunità europea. Infine, la [OSCURATO:PERSONA]
sostiene che la magnesia fusa elettricamente, disponibile in sette colori diversi, non può essere considerata come un prodotto
sintetico.
17 Secondo la Commissione delle Comunità europee, tale prodotto deve invece essere classificato nella sottovoce 2519 90 10. Essa
rileva che le note esplicative del SA distinguono numerose varietà di ossido di magnesio, il che consente di ritenere assolutamente
conforme al SA la classificazione di tali categorie di prodotto in diverse sottovoci della NC. Le modifiche apportate a quest’ultima
nel 1999, che peraltro non sono applicabili alla fattispecie di cui alla causa principale, rinforzano la tesi secondo cui
nella sottovoce 2519 90 10 rientra la magnesia fusa elettricamente prodotta ad alta temperatura seguendo due tappe obbligatorie
di trattamento termico. Infine, la Commissione ritiene che la descrizione della magnesia fusa elettricamente, effettuata nella
decisione di rinvio, sia un fattore determinante per la classificazione tariffaria di tale prodotto.
Risposta della Corte
18 Va rilevato innanzitutto che la magnesia fusa elettricamente rientra nella voce 2519 nonché nella sottovoce 2519 90, e che
essa non è espressamente menzionata in una sottovoce a otto cifre della NC.
19 Secondo costante giurisprudenza della Corte, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo
per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà
oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (sentenze 16 settembre 2004,
causa C‑396/02, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8439, punto 27, e 15 settembre 2005, causa C‑495/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8151,
punto 47).
20 Le note esplicative della NC, come quelle del SA, forniscono da parte loro un rilevante contributo all’interpretazione della
portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti. Il tenore letterale delle dette note dev’essere
conforme alle disposizioni della NC e non può modificarne la portata (citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 48).
21 Inoltre, secondo le regole generali, la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Nella
fattispecie, va rilevato che la sottovoce 2519 90 10, risulta essere, dal punto di vista delle caratteristiche e delle proprietà
oggettive della magnesia fusa elettricamente, e più in particolare tenuto conto del fatto che tale sottovoce si riferisce
espressamente all’«ossido di magnesio», più specifica rispetto alla sottovoce 2519 90 90.
22 Infine, il giudice del rinvio ha rilevato che la magnesia fusa elettricamente è disponibile, in funzione del tasso di impurità,
in sette varianti di colori diversi, con una percentuale di ossido di magnesio che va dal 95,94% al 97,95%, con una media
di peso del 97,38%. Si deve pertanto rilevare che la magnesia fusa elettricamente è composta principalmente da ossido di magnesio.
23 In tale contesto, si deve rilevare che il legislatore comunitario, con l’utilizzo dei termini «escluso il carbonato di magnesio
(magnesite) calcinato», ha inteso escludere l’ossido di magnesio ottenuto con la prima fase del trattamento termico. Tuttavia,
se è vero che, a seguito della citata prima fase, il carbonato di magnesio (magnesite) può essere ricondotto alla sottovoce
2519 90 90, ciò non accade per l’ossido di magnesio, in quanto tale prodotto, nella seconda fase del trattamento termico,
viene fuso in forni ad arco a più di 2 800 ºC. Orbene, la magnesia fusa elettricamente deriva proprio dalle due fasi del trattamento
termico della magnesite, cioè la calcinazione e la fusione.
24 A tal proposito, il giudice del rinvio precisa che è tecnicamente impossibile produrre magnesia fusa elettricamente direttamente
a partire dal carbonato di magnesio naturale (magnesite) mediante calcinazione.
25 Ne discende che la sottovoce 2519 90 10 della NC include la magnesia fusa elettricamente, quale quella di cui trattasi nella
causa principale.
26 Tale interpretazione è, peraltro, implicitamente avvalorata dalle note esplicative della NC relative alla sottovoce 2519 90 10,
che hanno ad oggetto «un prodotto (…) generalmente incolore, avente una purezza superiore a quella del prodotto ottenuto per
calcinazione della magnesite».
27 Una tale interpretazione si impone ancor più per il fatto che, secondo le regole generali, in caso di prodotti misti si deve
far riferimento alla materia che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale. Benché la magnesia fusa elettricamente
presenti una quantità minima di parti sinterizzate, ciò non può risultare determinante per la classificazione tariffaria di
tale prodotto in quanto quest’ultimo, come ricordato al punto 22 della presente sentenza, risulta essenzialmente composto
da ossido di magnesio e per questo motivo dev’essere considerato come ossido di magnesio. Una diversa interpretazione non
può essere sviluppata a partire dall’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, utilizzando i termini «generalmente incolore», le
note esplicative della NC si riferiscono esclusivamente alla magnesia fusa elettricamente prodotta sinteticamente ovvero chimicamente.
28 Si deve rilevare in proposito che il tenore letterale della voce 2519, cioè «Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia
fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti
prima della sinterizzazione; altri ossidi di magnesio, anche puri», sottolinea principalmente la distinzione da effettuarsi
tra il carbonato di magnesio naturale (magnesite) e le diverse varietà di ossido di magnesio. Tuttavia, è necessario precisare
che tale formulazione letterale, che elenca in modo non esaustivo le varietà di ossido di magnesio, non effettua distinzioni
di natura gerarchica tra il trattamento sintetico o chimico e il trattamento termico. Più in particolare, né il tenore letterale
della sottovoce 2519 90 10 della NC, né quello delle note esplicative relative a quest’ultima prescrivono che, per un verso,
la produzione sintetica o chimica e, per altro verso, il trattamento termico siano determinanti affinché una merce sia classificata
in tale sottovoce.
29 È giocoforza rilevare che il legislatore comunitario ha inteso definire la sottovoce 2519 90 10 secondo criteri diversi dal
contesto produttivo, indipendentemente dal fatto che la merce sia stata prodotta sinteticamente o chimicamente, ovvero mediante
un trattamento termico.
30 Alla luce di quanto precede, si deve risolvere la questione proposta nel senso che la magnesia fusa elettricamente, quale
quella di cui trattasi nella causa principale, rientra nella sottovoce 2519 90 10 della NC.
Sulle spese
31 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri per presentare osservazioni alla Corte non
possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
La magnesia fusa elettricamente, quale quella di cui trattasi nella causa principale, rientra nella sottovoce 2519 90 10 della
nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle sue versioni risultanti dai regolamenti (CE) della Commissione
20 dicembre 1994, n. 3115, 13 giugno 1995, n. 1359, 10 ottobre 1995, n. 2448, e 22 dicembre 1995, n. 3009.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.