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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 30802/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso 3682-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro 2020 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5019/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/07/2015 R.G.N. 4299/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2020 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 3682/2016 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 5019/2015, accogliendo il gravame proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] (A.N.M.), ha rigettato la domanda proposta dai nominati in epigrafe, dipendenti dell'Azienda appellante con mansioni di operatori di esercizio, addetti alla conduzione di autobus, i quali avevano agito per il riconoscimento dell'indennità di diaria ridotta per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, ai sensi dell'art. 21 CCNL autoferrotranvieri del 1976, deducendo di avere la propria residenza di lavoro presso la rimessa delle autolinee di via Nazionale delle Puglie di Napoli e di avere svolto il proprio orario di lavoro, articolato su diversi turni per il servizio di linea, all'interno di territori comunali diversi da quello della residenza di lavoro.

2. La Corte di appello ha premesso che la questione controversa riguardava l'interpretazione degli artt. 20 e 21 del citato CCNL: il primo prevede che l'indennità di diaria ridotta spetta quando il lavoratore deve prestare servizio di turno fuori della propria residenza per un periodo non inferiore a sei ore lavorative (art. 20); il secondo stabilisce che per "residenza" di lavoro si deve intendere la località in cui ha sede "l'ufficio, la stazione, il deposito, la rimessa, l'impianto, l'officina, la tratta, ecc. a cui l'agente appartiene" (art. 21).

Ha poi osservato che: a) deve considerarsi "residenza" (di lavoro) del dipendente la località geografica o amministrativa in cui ha sede l'ufficio o la stazione e le altre articolazioni considerate nell'art. 20 CCNL, cui il lavoratore appartiene secondo la propria qualifica e le proprie mansioni; b) la "residenza" di lavoro degli appellanti, addetti alla conduzione di automezzi, va individuata nella località in cui è ubicata la "tratta" - elemento strutturale specificamente menzionato nell'art. 20 del CCNL - della linea alla quale essi sono assegnati in funzione delle proprie mansioni di conducenti di mezzo pubblico, coerentemente con la ratio della disposizione e l'intenzione delle parti stipulanti, volta a correlare la residenza all'attività lavorativa oggetto della qualifica e delle mansioni del dipendente e al luogo in cui queste mansioni vengono espletate; i R.G. 3682/2016 c) la residenza non può essere individuata nella località in cui si trova la "rimessa", cioè il deposito aziendale presso il quale i conducenti si recano per prelevare l'automezzo da condurre poi lungo la tratta di propria pertinenza, percorsa in esecuzione del servizio loro assegnato, dovendo il riferimento alla "rimessa" quale luogo di residenza (di lavoro) riferirsi solo ai lavoratori che siano addetti ad attività espletata normalmente e prevalentemente in funzione di tale articolazione aziendale (e quindi assegnati al deposito in base alla qualifica e alle mansioni), ipotesi questa estranea al caso in esame; d) nulla hanno allegato i ricorrenti in ordine alla tratta e all'attività prestata al di fuori di essa, essendosi limitati ad affermare di avere lavorato in territori comunali diversi dalla residenza di lavoro, senza nulla specificare in ordine a detto concetto.

3. Per la cassazione di tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso affidato a sei motivi, cui ha resistito la A.N.M. con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano erronea valutazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 CCNL Autoferrotranvieri 1976 in tema di residenza di lavoro.

Sostengono che la "residenza di lavoro"deve essere individuata in ragione di un territorio geograficamente definito (località) e connotato dalla insistenza di una terminazione amministrativa dell'azienda (sede) alla quale il lavoratore appartiene, non potendo invece dipendere dalle mansioni svolte.

5. Con il secondo motivo denunciano violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. per difetto di motivazione, per avere la sentenza omesso di considerare che, in base ai turni di servizio depositati in primo grado dalla stessa azienda, era dimostrato che era stata assegnata ai ricorrenti, quale residenza di lavoro, la rimessa di [OSCURATO:PERSONA] delle Puglie di Napoli e non una tratta o una linea, né il complesso di esse.

6. Il terzo motivo verte su incoerente, illogica ed erronea applicazione dei concetti di "tratta"e di "linea", considerato che non esiste una disposizione aziendale che abbia attribuito ai ricorrenti, operatori di esercizio, una linea R.G. 3682/2016 o ancor meno una tratta di linea, così da delimitare in ragione di quelle la residenza di lavoro.

Al contrario, era documentato che tutti i ricorrenti erano assegnatari, ogni giorno, di linee diverse, con mutevolezza costante e sistematica.

7. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano l'erroneo richiamo, nella sentenza impugnata, di alcuni precedenti di legittimità, dai quali non potrebbe trarsi la conclusione che un operatore di esercizio possa vedere collocata la propria residenza di lavoro in una tratta o in una linea.

8. Il quinto motivo censura la sentenza che in alcuni passaggi menziona la locuzione "residenza anagrafica", concetto sconosciuto agli artt. 20 e 21 CCNL.

9. Il sesto motivo verte sul passaggio in cui la sentenza addebita ai ricorrenti di non avere indicato quale fosse la "tratta" loro assegnata, laddove gli stessi avevano riferito di lavorare su molteplici e varie linee urbane ed extraurbane e non su un'unica tratta o linea, mai assegnata come residenza di lavoro.

10. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

11. Il ricorso, nell'insieme delle sue articolazioni, tende a censurare l'interpretazione delle disposizioni contrattuali con particolare riferimento al concetto di "residenza di servizio".

Lamentano i ricorrenti l'erroneità della soluzione che porta a identificare la "residenza di servizio" con la tratta di linea di volta in volta a cui ciascuno di essi assegnata per l'espletamento del servizio di conducente di linea, anziché farla coincidere con il deposito di partenza dal quale essi prendono servizio. 12.Più volte questa Corte è stata chiamata a pronunciare in ordine all'interpretazione dell'art. 20 del CCNL Autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 recante la definizione di "residenza di servizio", rilevante ai fini di alcuni istituti contrattuali. 13.Con specifico riferimento alla locuzione "tratta a cui l'agente appartiene", quale elemento strutturale utile per l'individuazione della residenza di servizio, questa Corte si è già espressa (Cass. n. 20504 del 2015) affermando che essa, in ragione delle mansioni in concreto svolte dai dipendenti e del luogo in cui esse vengono espletate (nella specie, si R.G. 3682/2016 trattava di operatori di manutenzione nell'ambito della tratta), è idonea a costituire riferimento per l'assegnazione della sede ed il riconoscimento dell'indennità di trasferta.

Con tale sentenza è stato osservato che le parti avevano inteso mantenere fermo in capo al datore di lavoro il potere di organizzazione del lavoro, individuando la residenza di servizio coerentemente con le funzioni di fatto svolte dai lavoratori.

E' stato disatteso l'assunto dei ricorrenti secondo cui la residenza di servizio doveva identificarsi con la località geografica amministrativa in cui ha sede l'ufficio o stazione cui il lavoratore appartiene. 14.Non vi sono ragioni per pervenire ad una diversa soluzione della controversia, tenuto conto che la denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n.40, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché, anch'essa comporta, in sede di legittimità, l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. cod. civ.) come criterio interpretativo diretto (Cass. n. 6335 del 2014; conf.

Cass. 18946 del 2014) e, nella specie, tale interpretazione è stata già fornita da questa Corte con la sentenza citata.

Né il Collegio ravvisa elementi per superare o disattendere tale soluzione di diritto. 15.Va dunque ribadito anche in questa sede che, ai fini del diritto all' indennità di diaria ridotta spettante al personale viaggiante che presti servizio di turno "fuori della propria residenza" per un periodo non inferiore a 6 ore ai sensi dell'art. 21 CCNL Autoferrotranvieri del 23 luglio 1976, le parti sociali, stabilendo, all'art. 20 secondo comma, che "per residenza si intende la località in cui ha sede l'ufficio, la stazione, il deposito, la rimessa, l'impianto, l'officina, la tratta ecc. a cui l'agente appartiene", hanno inteso collegare la residenza alla localizzazione geografica dell'unità strutturale in cui il lavoratore si trova a prestare la propria attività, poiché la ratio della disposizione va ravvisata nell'intento di consentire l'individuazione della residenza in ragione delle mansioni in concreto svolte dai dipendenti e del R.G. 3682/2016 luogo in cui esse vengono espletate, conformemente al potere organizzativo conferito dalla contrattazione al datore di lavoro. 16.La circostanza della mutevolezza della "tratta" di linea in ragione dei turni di servizio costituisce un elemento circostanziale non idoneo ad incidere sull'interpretazione della locuzione "residenza di servizio" correlata a ciascuna delle articolazioni menzionate dalle parti sociali. 17.Del tutto irrilevante, ai fini della soluzione interpretativa accolta, è il riferimento, contenuto in alcuni passaggi della sentenza impugnata, alla "residenza anagrafica" anziché alla "residenza di servizio", improprietà verosimilmente attribuibile ad errore materiale e comunque priva di incidenza sulla ratio decidendi. 18.In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55. 19.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass.

S.U. n. 23535 del 2019 e n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in euro 3.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 -quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello R.G. 3682/2016 previsto per il ricorso, a norma del commal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 3682-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro 2020 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5019/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/07/2015 R.G.N. 4299/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2020 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 3682/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 5019/2015, accogliendo il gravame proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] (A.N.M.), ha rigettato la domanda proposta dai nominati in epigrafe, dipendenti dell'Azienda appellante con mansioni di operatori di esercizio, addetti alla conduzione di autobus, i quali avevano agito per il riconoscimento dell'indennità di diaria ridotta per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, ai sensi dell'art. 21 CCNL autoferrotranvieri del 1976, deducendo di avere la propria residenza di lavoro presso la rimessa delle autolinee di via Nazionale delle Puglie di Napoli e di avere svolto il proprio orario di lavoro, articolato su diversi turni per il servizio di linea, all'interno di territori comunali diversi da quello della residenza di lavoro. 2. La Corte di appello ha premesso che la questione controversa riguardava l'interpretazione degli artt. 20 e 21 del citato CCNL: il primo prevede che l'indennità di diaria ridotta spetta quando il lavoratore deve prestare servizio di turno fuori della propria residenza per un periodo non inferiore a sei ore lavorative (art. 20); il secondo stabilisce che per "residenza" di lavoro si deve intendere la località in cui ha sede "l'ufficio, la stazione, il deposito, la rimessa, l'impianto, l'officina, la tratta, ecc. a cui l'agente appartiene" (art. 21). Ha poi osservato che: a) deve considerarsi "residenza" (di lavoro) del dipendente la località geografica o amministrativa in cui ha sede l'ufficio o la stazione e le altre articolazioni considerate nell'art. 20 CCNL, cui il lavoratore appartiene secondo la propria qualifica e le proprie mansioni; b) la "residenza" di lavoro degli appellanti, addetti alla conduzione di automezzi, va individuata nella località in cui è ubicata la "tratta" - elemento strutturale specificamente menzionato nell'art. 20 del CCNL - della linea alla quale essi sono assegnati in funzione delle proprie mansioni di conducenti di mezzo pubblico, coerentemente con la ratio della disposizione e l'intenzione delle parti stipulanti, volta a correlare la residenza all'attività lavorativa oggetto della qualifica e delle mansioni del dipendente e al luogo in cui queste mansioni vengono espletate; i R.G. 3682/2016 c) la residenza non può essere individuata nella località in cui si trova la "rimessa", cioè il deposito aziendale presso il quale i conducenti si recano per prelevare l'automezzo da condurre poi lungo la tratta di propria pertinenza, percorsa in esecuzione del servizio loro assegnato, dovendo il riferimento alla "rimessa" quale luogo di residenza (di lavoro) riferirsi solo ai lavoratori che siano addetti ad attività espletata normalmente e prevalentemente in funzione di tale articolazione aziendale (e quindi assegnati al deposito in base alla qualifica e alle mansioni), ipotesi questa estranea al caso in esame; d) nulla hanno allegato i ricorrenti in ordine alla tratta e all'attività prestata al di fuori di essa, essendosi limitati ad affermare di avere lavorato in territori comunali diversi dalla residenza di lavoro, senza nulla specificare in ordine a detto concetto. 3. Per la cassazione di tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso affidato a sei motivi, cui ha resistito la A.N.M. con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano erronea valutazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 CCNL Autoferrotranvieri 1976 in tema di residenza di lavoro. Sostengono che la "residenza di lavoro"deve essere individuata in ragione di un territorio geograficamente definito (località) e connotato dalla insistenza di una terminazione amministrativa dell'azienda (sede) alla quale il lavoratore appartiene, non potendo invece dipendere dalle mansioni svolte. 5. Con il secondo motivo denunciano violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. per difetto di motivazione, per avere la sentenza omesso di considerare che, in base ai turni di servizio depositati in primo grado dalla stessa azienda, era dimostrato che era stata assegnata ai ricorrenti, quale residenza di lavoro, la rimessa di [OSCURATO:PERSONA] delle Puglie di Napoli e non una tratta o una linea, né il complesso di esse. 6. Il terzo motivo verte su incoerente, illogica ed erronea applicazione dei concetti di "tratta"e di "linea", considerato che non esiste una disposizione aziendale che abbia attribuito ai ricorrenti, operatori di esercizio, una linea R.G. 3682/2016 o ancor meno una tratta di linea, così da delimitare in ragione di quelle la residenza di lavoro. Al contrario, era documentato che tutti i ricorrenti erano assegnatari, ogni giorno, di linee diverse, con mutevolezza costante e sistematica. 7. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano l'erroneo richiamo, nella sentenza impugnata, di alcuni precedenti di legittimità, dai quali non potrebbe trarsi la conclusione che un operatore di esercizio possa vedere collocata la propria residenza di lavoro in una tratta o in una linea. 8. Il quinto motivo censura la sentenza che in alcuni passaggi menziona la locuzione "residenza anagrafica", concetto sconosciuto agli artt. 20 e 21 CCNL. 9. Il sesto motivo verte sul passaggio in cui la sentenza addebita ai ricorrenti di non avere indicato quale fosse la "tratta" loro assegnata, laddove gli stessi avevano riferito di lavorare su molteplici e varie linee urbane ed extraurbane e non su un'unica tratta o linea, mai assegnata come residenza di lavoro. 10. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. 11. Il ricorso, nell'insieme delle sue articolazioni, tende a censurare l'interpretazione delle disposizioni contrattuali con particolare riferimento al concetto di "residenza di servizio". Lamentano i ricorrenti l'erroneità della soluzione che porta a identificare la "residenza di servizio" con la tratta di linea di volta in volta a cui ciascuno di essi assegnata per l'espletamento del servizio di conducente di linea, anziché farla coincidere con il deposito di partenza dal quale essi prendono servizio. 12.Più volte questa Corte è stata chiamata a pronunciare in ordine all'interpretazione dell'art. 20 del CCNL Autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 recante la definizione di "residenza di servizio", rilevante ai fini di alcuni istituti contrattuali. 13.Con specifico riferimento alla locuzione "tratta a cui l'agente appartiene", quale elemento strutturale utile per l'individuazione della residenza di servizio, questa Corte si è già espressa (Cass. n. 20504 del 2015) affermando che essa, in ragione delle mansioni in concreto svolte dai dipendenti e del luogo in cui esse vengono espletate (nella specie, si R.G. 3682/2016 trattava di operatori di manutenzione nell'ambito della tratta), è idonea a costituire riferimento per l'assegnazione della sede ed il riconoscimento dell'indennità di trasferta. Con tale sentenza è stato osservato che le parti avevano inteso mantenere fermo in capo al datore di lavoro il potere di organizzazione del lavoro, individuando la residenza di servizio coerentemente con le funzioni di fatto svolte dai lavoratori. E' stato disatteso l'assunto dei ricorrenti secondo cui la residenza di servizio doveva identificarsi con la località geografica amministrativa in cui ha sede l'ufficio o stazione cui il lavoratore appartiene. 14.Non vi sono ragioni per pervenire ad una diversa soluzione della controversia, tenuto conto che la denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n.40, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché, anch'essa comporta, in sede di legittimità, l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. cod. civ.) come criterio interpretativo diretto (Cass. n. 6335 del 2014; conf. Cass. 18946 del 2014) e, nella specie, tale interpretazione è stata già fornita da questa Corte con la sentenza citata. Né il Collegio ravvisa elementi per superare o disattendere tale soluzione di diritto. 15.Va dunque ribadito anche in questa sede che, ai fini del diritto all' indennità di diaria ridotta spettante al personale viaggiante che presti servizio di turno "fuori della propria residenza" per un periodo non inferiore a 6 ore ai sensi dell'art. 21 CCNL Autoferrotranvieri del 23 luglio 1976, le parti sociali, stabilendo, all'art. 20 secondo comma, che "per residenza si intende la località in cui ha sede l'ufficio, la stazione, il deposito, la rimessa, l'impianto, l'officina, la tratta ecc. a cui l'agente appartiene", hanno inteso collegare la residenza alla localizzazione geografica dell'unità strutturale in cui il lavoratore si trova a prestare la propria attività, poiché la ratio della disposizione va ravvisata nell'intento di consentire l'individuazione della residenza in ragione delle mansioni in concreto svolte dai dipendenti e del R.G. 3682/2016 luogo in cui esse vengono espletate, conformemente al potere organizzativo conferito dalla contrattazione al datore di lavoro. 16.La circostanza della mutevolezza della "tratta" di linea in ragione dei turni di servizio costituisce un elemento circostanziale non idoneo ad incidere sull'interpretazione della locuzione "residenza di servizio" correlata a ciascuna delle articolazioni menzionate dalle parti sociali. 17.Del tutto irrilevante, ai fini della soluzione interpretativa accolta, è il riferimento, contenuto in alcuni passaggi della sentenza impugnata, alla "residenza anagrafica" anziché alla "residenza di servizio", improprietà verosimilmente attribuibile ad errore materiale e comunque priva di incidenza sulla ratio decidendi. 18.In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55. 19.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. S.U. n. 23535 del 2019 e n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in euro 3.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 -quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello R.G. 3682/2016 previsto per il ricorso, a norma del commal
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