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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22587/2026

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UI:037G4U1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda ' pag. 2 in cui si pone in luce l'abitualità del comportamento, ostativo alla applicabilità della disciplina invocata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MIl Consigliefe estensore [OSCURATO:PERSONA] nteElisabetta [OSCURATO:PERSONA] 1 anzi [OSCURATO:PERSONA]-NbJ,:,.. 18 H2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UI:037G4U1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda ' pag. 2 in cui si pone in luce l'abitualità del comportamento, ostativo alla applicabilità della disciplina invocata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIl Consigliefe estensore [OSCURATO:PERSONA] nteElisabetta [OSCURATO:PERSONA] 1 anzi [OSCURATO:PERSONA]-NbJ,:,.. 18 H2026
Sentenza Cassazione n. 22587/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris