Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30219/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13516-2018 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti- (12'.) contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del cy c Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controrícorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 843/10/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA]Arrigo e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Messina.

Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso un avviso di liquidazione per imposta di registro, per l'anno 2005; Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che, col primo, il D'Arrigo e la Giallanza invocano violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.: la CTR avrebbe errato nel dare rilievo alle allegazioni dell'Ufficio piuttosto che a quelle riconducibili alla parte contribuente; che, col secondo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 7 comma 2° e 36 comma 2° D. Lgs. n. 546/1992, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la CTR avrebbe errato nel non richiedere al CTU la determinazione del valore della compravendita al netto della riserva d'area; che, mediante il terzo, i contribuenti deducono omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.: la CTR avrebbe omesso di esaminare gli elementi offerti dalla parte contribuente; Ric. 2018 n. 13516 sez.

MT - ud. 13-07-2021 -2- che l'Agenzia si è costituita con controricorso; che, in data 2 luglio 2021, il D'Arrigo e la Giallanza hanno proposto domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, allegando la relativa documentazione, comprendente il versamento della prima rata di quanto dovuto; che va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 6 comma 6 D.L. n. 119/2018 P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Arrigo e [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 13 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi, 211A2 DI 20 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13516-2018 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti- (12'.) contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del cy c Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controrícorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 843/10/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA]Arrigo e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Messina. Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso un avviso di liquidazione per imposta di registro, per l'anno 2005; Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che, col primo, il D'Arrigo e la Giallanza invocano violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.: la CTR avrebbe errato nel dare rilievo alle allegazioni dell'Ufficio piuttosto che a quelle riconducibili alla parte contribuente; che, col secondo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 7 comma 2° e 36 comma 2° D. Lgs. n. 546/1992, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la CTR avrebbe errato nel non richiedere al CTU la determinazione del valore della compravendita al netto della riserva d'area; che, mediante il terzo, i contribuenti deducono omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.: la CTR avrebbe omesso di esaminare gli elementi offerti dalla parte contribuente; Ric. 2018 n. 13516 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- che l'Agenzia si è costituita con controricorso; che, in data 2 luglio 2021, il D'Arrigo e la Giallanza hanno proposto domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, allegando la relativa documentazione, comprendente il versamento della prima rata di quanto dovuto; che va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 6 comma 6 D.L. n. 119/2018 P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Arrigo e [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 13 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi, 211A2 DI 20 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30219/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris