CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 12000/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - t - avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso; udito il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio o con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Foggia con la quale, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., è stato confermato il provvedimento del G.i.p. di sequestro preventivo di 775 reperti archeologici appartenenti allo Stato italiano e rinvenuti presso la sua abitazione in Belgio. Più nel dettaglio, il decreto di sequestro accoglieva favorevolmente la prospettazione d'accusa per cui i reperti, ancorché trasferiti dal territorio nazionale a quello belga da altri soggetti - allo stato non identificati - sarebbero stati consegnati al ricorrente su istigazione e col chiaro contributo morale dello stesso; a tal proposito, il giudice riteneva sussistenti sia il fumus che il periculum dei reati contestati, previsti rispettivamente dall'art. 648 cod. pen. nonché, in concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen., dall'art. 174 D.Igs. n. 42 del 2004, aggravato ex art. 61, primo comma, n.7 cod.pen.. 2. Il ricorrente affida le proprie censure ad un unico motivo. In particolare lamenta la violazione degli artt. 6 e 110 cod. pen., 10 e 174 D.Igs. n.42 del 2004, 125, 321 e 324 cod. proc. pen.. Segnatamente, si duole della apparenza della motivazione con cui il Tribunale avrebbe risolto le questioni sottoposte alla sua attenzione, afferenti il difetto di giurisdizione dello Stato italiano e la assenza del fumus commissi delícti per i fatti di reato contestati. A detta del ricorrente, infatti, il giudice foggiano si sarebbe limitato a riconoscere, da un lato, la legittimità della giurisdizione italiana senza confutare le articolate argomentazioni proposte dalla Difesa e senza preoccuparsi di evocare l'esatta condotta illecita ascrivibile al [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'assenza di qualsivoglia circostanza che potesse far ritenere possibile che un frammento dell' azione contestata potesse essere stata realizzata sul territorio italiano; dall'altro, con riferimento alla sussistenza del fumus, il giudice si sarebbe soltanto limitato a riproporre stralci generici delle conclusioni del consulente tecnico del Pubblico Ministero, senza alcuna ulteriore indagine tecnica. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Va premesso che, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari di natura reale è consentito unicamente per violazione di legge sicché è costante l'indirizzo di questa Corte secondo cui è escluso dall'area di sindacabilità il vizio di motivazione salvo che lo stesso, nel caso in cui la motivazione del provvedimento impugnato sia meramente apparente, finisca per violare il dettato dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. che prescrive l'obbligo di motivazione, a pena di nullità, delle t ordinanze oltre che delle sentenze (si vedano, a conferma di tale conclusione, tra le altre, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Napoli, Rv. 269656 e Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893, ove si precisa essere meramente apparente la motivazione sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato). Ciò posto, nella specie, la motivazione resa dal provvedimento impugnato, oltre a non essere, quanto ai dati di fatto valorizzati e alle conclusioni da essi tratte, affatto apparente, ha fatto corretta applicazione innanzitutto, quanto alla contestata, dal ricorrente, sussistenza di giurisdizione italiana, della previsione dell'art. 6, comma secondo, cod. pen., tale dovendo infatti essere la norma processuale cui guardare nella specie /atteso che il reato di cui all'art. 174 cit., incentrato sulla nozione di "esportazione", è reato per la cui consumazione è necessario che la condotta inizi in Italia per terminare all'estero. L'ordinanza ha anzitutto valorizzato il dato, inconfutabile, del rinvenimento, nell'abitazione dell'indagato, dei 775 reperti archeologici in oggetto (la cui provenienza da siti archeologici nella zona di Foggia è stata attestata dalle consulenze tecniche menzionate e il cui contenuto non è stato specificamente contestato), da esso quindi desumendo, senza che siano state sollevate specifiche argomentazioni di segno contrario (il ricorso si limita infatti genericamente a lamentare la mancata evocazione, da parte del Tribunale, di "una condotta in capo al dott. [OSCURATO:PERSONA]"), elementi di concorso morale dell'indagato nel reato di espórtazione dei beni in oggetto. Conseguentemente, ha ricordato come, secondo quanto affermato da questa Corte, in caso di concorso di persone nel reato commesso -in parte all'estero, ai fíni dell'affermazione della giurisdizione italiana e per la punibilità di tutti i concorrenti, sia sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificata anche solo una frazione della condotta ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, che, seppur priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia comunque significativa e ricollegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero (tra le altre, Sez. 5, n. 57018 del 15/10/2018, Alali, Rv. 274376; Sez. 3, n. 35165 del 02/03/2017, Sorace, Rv. 270686). Da qui, dunque, recependo ulteriore arresto di questa Corte intervenuto proprio in ordine alla fattispecie di reato in oggetto, il Tribunale ha affermato la sussistenza della giurisdizione in ragione della frazione della condotta, pur eventualmente non attribuibile materialmente all'indagato, ma a cui lo stesso avrebbe moralmente concorso, realizzatasi inevitabilmente in Italia e legata al trasferimento dei beni verso l'estero (vedi Sez. 3, n. 17503 del 24/01/2018, Schauer, Rv. 272909). Va peraltro, ancor prima, aggiunto che, anche laddove il reato non fosse ascrivibile in particolare al ricorrente, sia pure a titolo di concorso morale, ciò non impedirebbe, evidentemente, a fronte di una condotta di esportazione dei beni in oggetto, da chiunque posta in essere, chiaramente discendente dalla loro originaria collocazione in Italia e dal successivo loro rinvenimento in Belgio, l'adozione della misura cautelare reale del sequestro preventivo, dovendosi ribadire che il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'agente (tra le altre, Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383). 2. E quanto sopra basta, anche, evidentemente, allo stato, oltre che per ravvisare la giurisdizione italiana, anche per condurre a ritenere giustificata la sussistenza del fumus commissi delicti del reato in oggetto, fumus che, per il fatto di potere consistere nella sola astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato, non può appunto essere inteso, secondo quanto parrebbe implicitamente ricavabile dall'impostazione del ricorso in oggetto, in termini tali da richiedere i medesimi requisiti dei gravi indizi di colpevolezza, necessariamente funzionali a sorreggere le sole misure cautelari personali (vedi tra le tante, specificamente, Sez.1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069). Né il ricorso lamenta, a fronte dell'impostazione adottata dall'ordinanza impugnata volta a configurare, sia pure come detto, solo sul piano del fumus commissi delicti, il concorso nel reato di cui sopra, la eventuale mancanza dei presupposti necessari per potere configurare, allo stesso tempo, anche il reato di ricettazione, questione, questa, peraltro, non rilevante ai fini della legittimità o meno del sequestro operato nella specie, peraltro discendente, come chiaramente evidenziato dal provvedimento impugnato, dalla previsione di legge di cui all'ad: 174, comma 3, del d'Ags. n. 42 del 2004 cóntemplante la confiscà, obbligatoria, in relazione al reato di cui al comma 1 dello stesso art. 174 cit.. 3. All'inammissibilità del ricorso deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in