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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18272/2026

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feso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Miro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Nanni e [OSCURATO:PERSONA] controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,Numero registro generale 6335/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 18272/2026Data pubblicazione 06/06/2026rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] al ricorso incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3193/2021depositata il 03/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con atto di citazione notificato in data 6/3/2017 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha convenuto davanti al Tribunale di Milano AviorS.a, allegando che, in data 8/7/2011, al fine di dismettere il controllo dellaSteilmann Holding, aveva sottoscritto con [OSCURATO:PERSONA] SA, già titolaredel 20% della Steilmann, un contratto preliminare per l’acquisto, da partedella O M, di n. 4.093 azioni della Steilmann, pari al 48,73% del capitalesociale, per il corrispettivo di €. 3.000.000,00, che, contestualmente, conuna side letter, [OSCURATO:PERSONA] si era obbligata a sottoscrivere, entro la data distipulazione del contratto definitivo, una proposta irrevocabile di acquistonei confronti di O M di n. 672 azioni della Steilmann, pari all’8% delcapitale sociale, al prezzo fisso di €. 4.000.000,00, e che in data29/12/2011 era stato concluso il contratto definitivo di compravenditaazionaria, per effetto del quale il controllo della Steilmann passava a O M,mentre [OSCURATO:PERSONA] rimaneva titolare di una partecipazione del 15%, equest’ultima aveva sottoscritto la proposta di acquisto irrevocabilesuddetta (della durata di 5 anni); O M aveva poi indicato comebeneficiaria della proposta la [OSCURATO:PERSONA] S.a., divenuta titolare delle azioni dellaSteilmann.Negli anni successivi, la Steilmann, sotto la governance dei nuovi socidi maggioranza, ha avuto gravi difficoltà finanziarie, per far fronte allequali i soci hanno sottoscritto, nel corso del 2014, due aumenti di capitaleche hanno comportato che le n. 672 azioni oggetto della propostaNumero registro generale 6335/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 18272/2026Data pubblicazione 06/06/2026irrevocabile corrispondessero solo più al 2,48% del capitale sociale; il23/3/2016, poi, Steilmann ha presentato domanda di dichiarazione diinsolvenza davanti al Tribunale di Dortmund ed il successivo 1° giugno èstata dichiarata fallita.In data 23/12/2016 [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato a [OSCURATO:PERSONA] di volerformalmente accettare la proposta irrevocabile, invitando la proponente alpagamento del prezzo previsto, e [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale diMilano allegando che l’avvenuta accettazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA],dell’opzione di acquisto non aveva comportato il perfezionamento delcontratto, perché l’accettazione era inefficace, in quanto non conforme allaproposta (non più 672 azioni di Steilmann, pari all’8% del c.s., ma solopari al 2,48%), ed era nulla, per violazione della disposizione di cui all’art.2265 c.c., e perché erano stati violati principi di buona fede (essendointervenuta l’accettazione solo dopo la dichiarazione di fallimento dellaSteilmann).[OSCURATO:PERSONA] ha contestato le domande e, in via riconvenzionale, hachiesto che il Tribunale accertasse l’avvenuto perfezionamento delcontratto e condannasse [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del prezzo di €.4.000.000,00.Il Tribunale ha respinto le domande attoree e accolto la domandariconvenzionale, evidenziando che l’accettazione inoltrata da [OSCURATO:PERSONA] avevacomportato il perfezionamento del contratto, in quanto non eranorinvenibili elementi di difformità tra l’accettazione medesima e la propostairrevocabile, ed escludendo la violazione del divieto di patto leonino aisensi dell’art. 2265 c.c.- posto che O M aveva acquistato un pacchetto din. 4.093 azioni, maggiore di quello oggetto dell’opzione put, rimanendoesposta alle perdite societarie - e la violazione della buona fede,sottolineando come un tale accertamento avrebbe potuto al più fondare undiritto di credito di tipo risarcitorio, ma non comportare l’invalidità dellaproposta irrevocabile.Numero registro generale 6335/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 18272/2026Data pubblicazione 06/06/2026Interposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Milanoha accolto l’appello, dichiarando la nullità/inefficacia della propostairrevocabile d’acquisto.In particolare, la Corte ha confermato le conclusioni del primo Giudice,secondo le quali oggetto della proposta irrevocabile erano le 672 azioni,non anche la quota di capitale sociale (per interpretazione letterale enatura dei titoli azionari), e non era stata specificata, quale ulteriorequalità del bene, la necessità che la società fosse in bonis al momentodell’accettazione.La Corte, poi, esclusa la violazione del divieto di patto leonino, ha,però, rilevato che i patti inerenti alla gestione della società conclusi trasoci devono essere sottoposti alla valutazione di meritevolezza di cuiall’art. 1322, co. 2, c.c., ha cercato di ricostruire la causa concreta delprogramma contrattuale, alla luce dell’intera operazione economica, harilevato che la sottoscrizione della promessa unilaterale sottintendeva loscopo di attenuare il rischio assunto da O M, ha affermato che l’opzioneput a prezzo preconcertato può superare il vaglio ex art. 1322 c.c. laddovel’esclusione dalle perdite non sia strutturalmente assoluta e costante e haconcluso che nel presente caso era assente una causa concreta meritevoledi tutela perché [OSCURATO:PERSONA], rimanendo titolare del solo 15% delle azionidella Steilmann, non avrebbe potuto avere influenza sulla gestione dellasocietà e pertanto assolvere al dovere di garanzia assunto, perchél’esclusione della [OSCURATO:PERSONA] dalle perdite appariva assoluta, assicurandoleaddirittura un vantaggio economico, e perché vi era squilibrio tra leposizioni, considerata la disparità tra prezzo di acquisto e prezzo diriacquisto.La Corte ha anche osservato che l’opzione è stata esercitata quandogli aumenti di capitale avevano diluito il valore delle azioni e la società erastata dichiarata insolvente, per cui si appalesava anche una violazionedella buona fede.Numero registro generale 6335/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 18272/2026Data pubblicazione 06/06/20262) Con ricorso notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] S.A. ha impugnato lasentenza della Corte d’Appello di Milano, proponendo cinque motivi diricorso.[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso epropone ricorso incidentale.[OSCURATO:PERSONA] S.A. resiste con controricorso al ricorso incidentale.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Ricorso principale: Primo motivo di impugnazione: “Error iniudicando - Violazione rilevante ex art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.; invia di subordine, violazione rilevante ex art. 360, comma primo, n. 3,c.p.c.”.La ricorrente censura la sentenza impugnata, rilevando che la Corted’Appello non avrebbe potuto dichiarare la nullità della propostairrevocabile per violazione dell’art. 1322 cod. civ., perché [OSCURATO:PERSONA], inprimo e secondo grado, ha chiesto al Giudice adito di accertare l’invaliditàdella stessa solo per “violazione e falsa applicazione dell’art. 2265 c.c.” enon per assenza di causa concreta, per cui la Corte ha violato il principiodi corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. inquanto ha dichiarato la nullità della proposta irrevocabile per causadiversa da quella dedotta dalla parte, decidendo una questione giuridicasu cui non era stato instaurato alcun contraddittorio tra le parti.Il motivo è infondato.1.1) Si osserva che la Corte d’Appello, rilevato che l’appellante MiroRadici ha formulato domanda di dichiarazione dell’inefficacia, o decadenza,o nullità della proposta irrevocabile d’acquisto di 672 azioni del29/12/2011 ed escluse le cause di inefficacia (per difformità tra proposta eaccettazione) denunciate dall’appellante, ha dichiarato la nullità dellaproposta irrevocabile per assenza di causa concreta meritevole di tutela exart. 1322, co. 2, c.c. (“Le parti possono anche concludere contratti cheNumero registro generale 6335/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 18272/2026Data pubblicazione 06/06/2026non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché sianodiretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamentogiuridico”).Si ritiene che sia ammissibile il rilievo d’ufficio, da parte del giudice, diuna causa di nullità del contratto non specificamente dedotta dalle parti.L’unico limite che ha il giudice risiede nella necessità che la statuizionesul diverso motivo di nullità rilevato d’ufficio si basi sui medesimi fattistorici allegati dalle parti a sostegno degli altri motivi di nullità dedotti.Si veda in tale senso la giurisprudenza di questa Corte: “La nullità delcontratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto diun'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado delprocesso, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se noninteressati da specifica deduzione della parte interessata, siano statiacquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive eistruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove provefunzionali alla dimostrazione degli stessi”, Cass. civ., sez.

III, 23/02/2024,n. 4867; “Le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio anche inappello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmenteacquisita al processo (non necessariamente a seguito di iniziativa dellaparte interessata)”, Cass. civ., sez.

VI, 1/02/2023, n. 2963; “Il rilievod'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica etempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello,dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis",poiché il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario delprocesso, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviatoove pure le questioni rilevabili d'ufficio fossero soggette ai limiti preclusividi allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto”, Cass. civ.,sez.

II, 31/10/2018, n. 27998; “La nullità del contratto, pur noncostituendo oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto rilevabiled'ufficio da parte del giudice, e potendo quindi essere dedotta anche inNumero registro generale 6335/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 18272/2026Data pubblicazione 06/06/2026sede di gravame, deve risultare da fatti ritualmente introdotti o comunqueacquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto divista temporale, il loro ingresso nel processo”, Cass. civ., sez.

I,24/01/2024, n. 2356.Nel presente caso, la Corte d’Appello ha effettuato la ricostruzionedella causa concreta del programma contrattuale delle parti sulla base deimedesimi fatti da esse dedotti, relativamente al contenuto della propostairrevocabile, al contenuto delle vicende societarie successive e allemodalità e circostanze temporali dell’intervenuta accettazione dellaproposta.Né risulta esservi violazione del contraddittorio tra le parti, avendo laCorte affrontato un pura questione di diritto (meritevolezza della causaconcreta del contratto in quesitone), attinente ai presupposti alla basedelle domande fatte valere in giudizio (“Il potere di rilievo officioso dellanullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativoa una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validitàed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che siastata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettatoed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia -trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda eintegrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche inappello, ex articolo 345 del codice di procedura civile”, Cass. civ., sez.

III,13/05/2021, n. 12964.2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione rilevante ex art.360, comma primo, n. 3, c.p.c. - Violazione e/o falsa applicazione dell’art.1322, secondo comma, cod. civ.”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver escluso che lacausa concreta della proposta irrevocabile in esame sia meritevole ditutela ai sensi dell’art. 1322, co. 2, c.c.Numero registro generale 6335/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 18272/2026Data pubblicazione 06/06/2026La ricorrente specifica che l’indagine sulla obiettiva funzioneeconomico-sociale di un contratto va svolta non in astratto, ma inconcreto, e che vi è unanime orientamento di questa Corte nel senso diaffermare la liceità e meritevolezza di accordi analoghi a quello qui inesame, sottolineando che l’accordo interno tra due soci, uno dei quali siobblighi a manlevare l’altro dalle eventuali conseguenze negative delconferimento effettuato in società, mediante l’attribuzione del diritto divendita (c.d. put) entro un termine dato ed il corrispondente obbligo diacquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, è lecito eha una causa meritevole di tutela, in quanto lo stesso persegue la finalitàdi consentire il finanziamento d’impresa, non essendo precluso alle parti diaddivenire a simili accordi, in cui la causa concreta è mista, in quantoassociativa e di finanziamento, con la connessa funzione di garanziaassolta dalla titolarità azionaria e dalla facoltà di uscita dalla società senzala necessità di pervenire, a tal fine, alla liquidazione dell’ente.La ricorrente ha osservato altresì che [OSCURATO:PERSONA] aveva interesse a favorirele buone sorti di Steilmann, sia perché, in forza del contratto preliminare,aveva finanziato la società nella prospettiva di vederne aumentato ilvalore, sia, in ogni caso, perché era titolare di un numero di azioni diSteilmann ben più elevato delle 672 di cui alla proposta irrevocabile, il cheha comportato in capo ad essa il mantenimento di un alto “rischio”associativo, che l’opzione put non avrebbe in alcun modo fatto venirmeno.

Inoltre, l’operazione ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di reperire unfinanziamento a condizioni più favorevoli di quelle che avrebbe ottenutosul mercato del credito.Il motivo è fondato.2.1) Si osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “èlecito e meritevole di tutela l'accordo negoziale concluso tra i soci di unasocietà azionaria, con il quale l'uno, in occasione del finanziamentopartecipativo così operato, si obblighi a manlevare l'altro dalle eventualiNumero registro generale 6335/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 18272/2026Data pubblicazione 06/06/2026conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediantel'attribuzione del diritto di vendita (cosiddetta "put") entro un terminedato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale aprezzo predeterminato, pari a quello dell'acquisto, pur con l'aggiunta diinteressi sull'importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nellemore in favore della società” (Cass. civ., sez.

I, 22/10/2024, n. 27283; siveda anche, per es.: Cass. civ., sez.

I, 26/05/2025, n. 14016; Cass. civ.,sez.

I, 7/10/2021, n. 27227; Cass. civ., sez.

I, 4/07/2018, n. 17500;Cass. civ., sez.

I, 4/07/2018, n. 17498).Si osserva che, pertanto (premesso che in tema di società di capitali, “ipatti parasociali, anche a seguito della tipizzazione operata dall'art. 2341-bis c.c., possono avere un contenuto diverso da quello previsto dalla citatanorma, quale espressione della libertà contrattuale riconosciuta ai soci”,Cass. civ., sez.

I, 16/05/2024, n. 13561), va considerato del tutto lecitoun patto parasociale che accordi al socio finanziatore una garanzia atipica,consistente nell’accordare al titolare dell'opzione put il diritto di valersi,ma anche di non valersi, del diritto di uscita (Cass. civ., sez.

I,25/03/2024, n. 7934), e di ottenere, nel caso di esercizio dell’opzione put,una somma anche maggiore di quella utilizzata per il precedente acquistodella partecipazione azionaria.Tali accordi hanno una causa concreta mista, in quanto associativa e difinanziamento, in cui il socio originario ottiene un finanziamento acondizioni migliori di quelle che avrebbe reperito sul mercato, assumendo,in contropartita, un obbligo di garanzia consistente nell’assicurare unafacoltà di uscita al socio finanziatore o comunque una remunerazione incaso di ritrasferimento di tutte o parte delle azioni a suo tempo acquistate.2.2) Si ritiene, inoltre, che non siano fondate le ragioni addotte dallaCorte d’Appello per l’esclusione della sussistenza di interessi meritevoli ditutela.Numero registro generale 6335/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 18272/2026Data pubblicazione 06/06/2026In particolare, la funzione di garanzia dell’opzione put con prezzopredeterminato prescinde dall’entità della percentuale detenuta nellacompagine societaria dal garante e dal garantito, perché, comericonosciuto da questa Corte, detta funzione di garanzia è connaturata atale fattispecie negoziale, in quanto coerente con i fini d’incentivazioneeconomica perseguiti dal legislatore, quale strumento efficiente dellafinanza d’impresa (Cass. civ., sez.

I, 4/07/2018, n. 17498).Va ritenuto che l’obbligo di garanzia sia slegato dalla possibilità delgarante (nel presente caso la [OSCURATO:PERSONA]) di esercitare una influenza sullagestione della società, dal momento che “nell'opzione put a prezzopreconcordato si assiste all'assoluta indifferenza della società alle vicendegiuridiche che si attuano in conseguenza dell'esercizio di essa, le qualirestano neutrali ai fini della realizzazione della causa societaria, già per lapresenza di elementi negoziali idonei a condizionare il potere diritrasferimento a circostanze varie, capaci di orientare la scelta dell'oblatonel senso della vendita, ma anche della permanenza in società; onde nonne viene integrata l'esclusione da ogni partecipazione assoluta e costantedalle perdite” (Cass. civ., sez.

I, 4/07/2018, n. 17500).La garanzia si esplica anche nel solo fatto che è garantita al titolaredell’opzione put la possibilità di ritrasferire parte delle azioni a prezzopredeterminato, indipendentemente dalle vicende societarie.Deve inoltre negarsi che nella fattispecie in esame vi fosse, per [OSCURATO:PERSONA],una esclusione dalle perdite “strutturale, assoluta e costante”, come dettodalla Corte d’Appello, dal momento che la stessa rimaneva titolare, pressola Steilmann, di una partecipazione azionaria ben più ampia di quella chepoteva retrocedere a seguito dell’esercizio dell’opzione put, il che avrebbeimpedito una esclusione totale di essa dalle perdite della società.Infine, non va individuato alcuno squilibrio riguardo al prezzo diacquisto delle azioni da parte di O B e al corrispettivo predeterminato dicui all’opzione di riacquisto, considerato che la giurisprudenza, come sopraNumero registro generale 6335/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 18272/2026Data pubblicazione 06/06/2026riportato, ammette che il prezzo di riacquisto delle azioni possa esseresuperiore (aumentato dagli interessi) e che, comunque, la valutazione dimeritevolezza dell’operazione va fatta ex ante, nell’ottica del possibileaumento, nel tempo, del valore delle azioni, e non ex post, alla luce delledifficoltà economiche poi incontrate dalla società e dell’intervenutasituazione di insolvenza.3) Terzo motivo di impugnazione: “Error in iudicando e inprocedendo - Violazione rilevante ex art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.;violazione rilevante ex art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corted’Appello illogicamente ritenuto che l’operazione in esame abbiacomportato una esclusione di [OSCURATO:PERSONA] dalle perdite “strutturale, assoluta econstate”.Il motivo resta assorbito da quanto già deciso con il motivoprecedente.4) Quarto motivo di impugnazione: “Error in iudicando e inprocedendo - Violazione rilevante ex art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.;in via di subordine, violazione rilevante ex art. 360, comma primo, n. 4,c.p.c.”.La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui essa hadichiarato che il quarto motivo d’appello formulato da [OSCURATO:PERSONA] (con cuiveniva contestata la sentenza di primo grado nella parte in cui avevaescluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse tenuto una condotta abusiva e contraria a buinafede) rimane assorbito nell’accoglimento del motivo precedente, anzichédisporre anche per esso il rigetto della domanda avversaria.Il motivo è inammissibile, non avendo la Corte d’Appello espresso unadecisione sul punto, e rimane in ogni caso assorbito dall’accoglimento delsecondo motivo e dalla conseguente cassazione della sentenza, con rinvioal giudice di secondo grado che dovrà decidere nel merito la causa.Numero registro generale 6335/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 18272/2026Data pubblicazione 06/06/20265) Quinto motivo di impugnazione: “Impugnazione della Sentenzadi Appello anche rispetto al capo relativo alla liquidazione delle speseprocessuali”.Il motivo resta assorbito dalla cassazione con rinvio della sentenzad’appello.6) Ricorso incidentale: Primo motivo di impugnazione:“violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. dellenorme sull’interpretazione del contratto (art. 1362 c.c.)”.La controricorrente e ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] censurala sentenza della Corte d’Appello per la reiezione del primo motivod’appello, che contestava la decisione del Tribunale, che non avevaritenuto che l’avvenuta modificazione, al momento dell’accettazione diAvior, della percentuale di capitale sociale della Steilmann, rappresentatadalle azioni oggetto della proposta irrevocabile, comportasse unamodificazione essenziale dell’oggetto della proposta medesima econseguentemente l’inefficacia dell’accettazione.Il motivo è inammissibile.6.1) La Corte d’Appello, nel respingere il primo motivo d’appello, haosservato che la conclusione raggiunta dal Giudice di primo grado,secondo la quale l’oggetto della proposta irrevocabile è costituito da n.672 azioni della società Steilmann, e non anche dalla quota di capitalesociale dalle stesse rappresentato al momento della sottoscrizione, appareconfermata tanto dall’interpretazione letterale ed organica della propostae degli atti negoziali alla stessa collegati, quanto dalla natura dei titoliazionari e della prassi relativa alla circolazione degli stessi all’interno delmercato.La Corte ha specificato che appare innanzitutto significativa lacircostanza che l’epigrafe della proposta irrevocabile de qua facciatestualmente riferimento all’acquisto di “n. 672 azioni di [OSCURATO:PERSONA] AG (la“Partecipazione”)”, senza richiamare anche la quota di patrimonio socialeNumero registro generale 6335/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 18272/2026Data pubblicazione 06/06/2026dalle stesse rappresentata, il che induce ragionevolmente a ritenere comeil riferimento alla percentuale di capitale sociale rappresentato dalpredetto pacchetto azionario, contenuta nel corpo della proposta, avesseuna funzione meramente descrittiva del valore dei diritti amministrativi epatrimoniali connessi alle azioni oggetto della proposta al momento dellasottoscrizione della stessa.Tesi ulteriormente supportata dal tenore letterale dell’art. 2.1 delcontratto preliminare concluso tra [OSCURATO:PERSONA] e O M in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]-avente ad oggetto l’acquisto da parte di quest’ultima di 4.093 azioni dellaSteilmann, contratto al quale la promessa irrevocabile di cui è causarisulta espressamente connessa-, che espressamente dispone che iltermine “partecipazione” si deve ritenere riferito al “numero di azionioggetto della cessione”.La Corte aggiunge che i soci sono titolari unicamente delle azioni e nonanche del capitale sociale (il quale costituisce un bene della società); chesolo delle azioni essi possono disporre; che la percentuale di capitalesociale rappresentata dalle azioni può legittimamente variare per effettodelle operazioni straordinarie che sul capitale siano eventualmentecompiute.La Corte conclude che, dunque, la precisa indicazione del numero diazioni oggetto dell’impegno d’acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] impedisce diritenere che l’oggetto del negozio consista in qualcosa di diverso da n. 672azioni della Steilmann, a prescindere dalle eventuali variazioni di capitalesuccessivamente realizzatesi.6.2) Si ritiene che la chiara motivazione della Corte d’Appello,consistente nell’interpretazione della proposta irrevocabile, non siasindacabile in sede di legittimità e che non sia fondata la censura diviolazione dei canoni ermeneutici, dal momento che detta motivazione fariferimento ad una interpretazione letterale delle disposizioni contrattualiNumero registro generale 6335/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 18272/2026Data pubblicazione 06/06/2026del tutto plausibile, nel senso di ritenere che la percentuale del capitalenon fosse oggetto dell’opzione di riacquisto delle azioni.7) Secondo motivo di ricorso incidentale: “violazione e falsaapplicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. degli artt. 1324 e 1362c.c.; violazione e falsa applicazione delle norme in tema di aliud pro alioviolazione e falsa applicazione dei principi in tema di presupposizione;violazione ex art. 360, comma 4, c.p.c. per difetto di motivazione”.La ricorrente censura la sentenza della Corte d’Appello per non averrilevato la difformità tra proposta e accettazione, considerato che lasocietà era fallita e che invece la proposta presupponeva l’obbligo diriacquisto di azioni appartenenti ad una società in bonis.Richiama i principi in tema di aliud pro alio e dell’istituto dellapresupposizione.Il motivo è inammissibile.7.1) Si ritiene che la Corte d’Appello abbia correttamente motivatoche l’oggetto della proposta irrevocabile consiste in n. 672 azioni dellasocietà Steilmann, mentre non è stata specificata, quale ulteriore qualitàdel bene, la necessità che la società medesima fosse in bonis al momentodell’accettazione.

Tanto più alla luce del fatto che il fallimento non è causadi estinzione immediata della società e che, pertanto, le quote dipartecipazione in una società fallita non smettono di essere commerciabiliper il solo effetto dell’intervenuto fallimento (cfr. Cass. 23 maggio 2013,n. 12831).Come per il motivo precedente, si ritiene che la motivazione logicaespressa dalla Corte, diretta ad interpretare le disposizioni contrattuali,non sia sindacabile nella presente sede.8) Il ricorso principale va, pertanto, accolto (in particolare è respinto ilprimo motivo, è accolto il secondo e gli altri sono assorbiti), mentre vienedichiarato inammissibile il ricorso incidentale.Numero registro generale 6335/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 18272/2026Data pubblicazione 06/06/2026La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; algiudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processualidel giudizio di legittimità.Poiché il ricorso incidentale viene disatteso, sussistono le condizioniper dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testounico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza deipresupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrentein via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorsoincidentale e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la regolazione e laliquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 13/5/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
feso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Miro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Nanni e [OSCURATO:PERSONA] controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,Numero registro generale 6335/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 18272/2026Data pubblicazione 06/06/2026rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] al ricorso incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3193/2021depositata il 03/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con atto di citazione notificato in data 6/3/2017 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha convenuto davanti al Tribunale di Milano AviorS.a, allegando che, in data 8/7/2011, al fine di dismettere il controllo dellaSteilmann Holding, aveva sottoscritto con [OSCURATO:PERSONA] SA, già titolaredel 20% della Steilmann, un contratto preliminare per l’acquisto, da partedella O M, di n. 4.093 azioni della Steilmann, pari al 48,73% del capitalesociale, per il corrispettivo di €. 3.000.000,00, che, contestualmente, conuna side letter, [OSCURATO:PERSONA] si era obbligata a sottoscrivere, entro la data distipulazione del contratto definitivo, una proposta irrevocabile di acquistonei confronti di O M di n. 672 azioni della Steilmann, pari all’8% delcapitale sociale, al prezzo fisso di €. 4.000.000,00, e che in data29/12/2011 era stato concluso il contratto definitivo di compravenditaazionaria, per effetto del quale il controllo della Steilmann passava a O M,mentre [OSCURATO:PERSONA] rimaneva titolare di una partecipazione del 15%, equest’ultima aveva sottoscritto la proposta di acquisto irrevocabilesuddetta (della durata di 5 anni); O M aveva poi indicato comebeneficiaria della proposta la [OSCURATO:PERSONA] S.a., divenuta titolare delle azioni dellaSteilmann.Negli anni successivi, la Steilmann, sotto la governance dei nuovi socidi maggioranza, ha avuto gravi difficoltà finanziarie, per far fronte allequali i soci hanno sottoscritto, nel corso del 2014, due aumenti di capitaleche hanno comportato che le n. 672 azioni oggetto della propostaNumero registro generale 6335/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 18272/2026Data pubblicazione 06/06/2026irrevocabile corrispondessero solo più al 2,48% del capitale sociale; il23/3/2016, poi, Steilmann ha presentato domanda di dichiarazione diinsolvenza davanti al Tribunale di Dortmund ed il successivo 1° giugno èstata dichiarata fallita.In data 23/12/2016 [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato a [OSCURATO:PERSONA] di volerformalmente accettare la proposta irrevocabile, invitando la proponente alpagamento del prezzo previsto, e [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale diMilano allegando che l’avvenuta accettazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA],dell’opzione di acquisto non aveva comportato il perfezionamento delcontratto, perché l’accettazione era inefficace, in quanto non conforme allaproposta (non più 672 azioni di Steilmann, pari all’8% del c.s., ma solopari al 2,48%), ed era nulla, per violazione della disposizione di cui all’art.2265 c.c., e perché erano stati violati principi di buona fede (essendointervenuta l’accettazione solo dopo la dichiarazione di fallimento dellaSteilmann).[OSCURATO:PERSONA] ha contestato le domande e, in via riconvenzionale, hachiesto che il Tribunale accertasse l’avvenuto perfezionamento delcontratto e condannasse [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del prezzo di €.4.000.000,00.Il Tribunale ha respinto le domande attoree e accolto la domandariconvenzionale, evidenziando che l’accettazione inoltrata da [OSCURATO:PERSONA] avevacomportato il perfezionamento del contratto, in quanto non eranorinvenibili elementi di difformità tra l’accettazione medesima e la propostairrevocabile, ed escludendo la violazione del divieto di patto leonino aisensi dell’art. 2265 c.c.- posto che O M aveva acquistato un pacchetto din. 4.093 azioni, maggiore di quello oggetto dell’opzione put, rimanendoesposta alle perdite societarie - e la violazione della buona fede,sottolineando come un tale accertamento avrebbe potuto al più fondare undiritto di credito di tipo risarcitorio, ma non comportare l’invalidità dellaproposta irrevocabile.Numero registro generale 6335/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 18272/2026Data pubblicazione 06/06/2026Interposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Milanoha accolto l’appello, dichiarando la nullità/inefficacia della propostairrevocabile d’acquisto.In particolare, la Corte ha confermato le conclusioni del primo Giudice,secondo le quali oggetto della proposta irrevocabile erano le 672 azioni,non anche la quota di capitale sociale (per interpretazione letterale enatura dei titoli azionari), e non era stata specificata, quale ulteriorequalità del bene, la necessità che la società fosse in bonis al momentodell’accettazione.La Corte, poi, esclusa la violazione del divieto di patto leonino, ha,però, rilevato che i patti inerenti alla gestione della società conclusi trasoci devono essere sottoposti alla valutazione di meritevolezza di cuiall’art. 1322, co. 2, c.c., ha cercato di ricostruire la causa concreta delprogramma contrattuale, alla luce dell’intera operazione economica, harilevato che la sottoscrizione della promessa unilaterale sottintendeva loscopo di attenuare il rischio assunto da O M, ha affermato che l’opzioneput a prezzo preconcertato può superare il vaglio ex art. 1322 c.c. laddovel’esclusione dalle perdite non sia strutturalmente assoluta e costante e haconcluso che nel presente caso era assente una causa concreta meritevoledi tutela perché [OSCURATO:PERSONA], rimanendo titolare del solo 15% delle azionidella Steilmann, non avrebbe potuto avere influenza sulla gestione dellasocietà e pertanto assolvere al dovere di garanzia assunto, perchél’esclusione della [OSCURATO:PERSONA] dalle perdite appariva assoluta, assicurandoleaddirittura un vantaggio economico, e perché vi era squilibrio tra leposizioni, considerata la disparità tra prezzo di acquisto e prezzo diriacquisto.La Corte ha anche osservato che l’opzione è stata esercitata quandogli aumenti di capitale avevano diluito il valore delle azioni e la società erastata dichiarata insolvente, per cui si appalesava anche una violazionedella buona fede.Numero registro generale 6335/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 18272/2026Data pubblicazione 06/06/20262) Con ricorso notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] S.A. ha impugnato lasentenza della Corte d’Appello di Milano, proponendo cinque motivi diricorso.[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso epropone ricorso incidentale.[OSCURATO:PERSONA] S.A. resiste con controricorso al ricorso incidentale.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Ricorso principale: Primo motivo di impugnazione: “Error iniudicando - Violazione rilevante ex art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.; invia di subordine, violazione rilevante ex art. 360, comma primo, n. 3,c.p.c.”.La ricorrente censura la sentenza impugnata, rilevando che la Corted’Appello non avrebbe potuto dichiarare la nullità della propostairrevocabile per violazione dell’art. 1322 cod. civ., perché [OSCURATO:PERSONA], inprimo e secondo grado, ha chiesto al Giudice adito di accertare l’invaliditàdella stessa solo per “violazione e falsa applicazione dell’art. 2265 c.c.” enon per assenza di causa concreta, per cui la Corte ha violato il principiodi corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. inquanto ha dichiarato la nullità della proposta irrevocabile per causadiversa da quella dedotta dalla parte, decidendo una questione giuridicasu cui non era stato instaurato alcun contraddittorio tra le parti.Il motivo è infondato.1.1) Si osserva che la Corte d’Appello, rilevato che l’appellante MiroRadici ha formulato domanda di dichiarazione dell’inefficacia, o decadenza,o nullità della proposta irrevocabile d’acquisto di 672 azioni del29/12/2011 ed escluse le cause di inefficacia (per difformità tra proposta eaccettazione) denunciate dall’appellante, ha dichiarato la nullità dellaproposta irrevocabile per assenza di causa concreta meritevole di tutela exart. 1322, co. 2, c.c. (“Le parti possono anche concludere contratti cheNumero registro generale 6335/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 18272/2026Data pubblicazione 06/06/2026non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché sianodiretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamentogiuridico”).Si ritiene che sia ammissibile il rilievo d’ufficio, da parte del giudice, diuna causa di nullità del contratto non specificamente dedotta dalle parti.L’unico limite che ha il giudice risiede nella necessità che la statuizionesul diverso motivo di nullità rilevato d’ufficio si basi sui medesimi fattistorici allegati dalle parti a sostegno degli altri motivi di nullità dedotti.Si veda in tale senso la giurisprudenza di questa Corte: “La nullità delcontratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto diun'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado delprocesso, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se noninteressati da specifica deduzione della parte interessata, siano statiacquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive eistruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove provefunzionali alla dimostrazione degli stessi”, Cass. civ., sez. III, 23/02/2024,n. 4867; “Le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio anche inappello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmenteacquisita al processo (non necessariamente a seguito di iniziativa dellaparte interessata)”, Cass. civ., sez. VI, 1/02/2023, n. 2963; “Il rilievod'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica etempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello,dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis",poiché il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario delprocesso, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviatoove pure le questioni rilevabili d'ufficio fossero soggette ai limiti preclusividi allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto”, Cass. civ.,sez. II, 31/10/2018, n. 27998; “La nullità del contratto, pur noncostituendo oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto rilevabiled'ufficio da parte del giudice, e potendo quindi essere dedotta anche inNumero registro generale 6335/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 18272/2026Data pubblicazione 06/06/2026sede di gravame, deve risultare da fatti ritualmente introdotti o comunqueacquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto divista temporale, il loro ingresso nel processo”, Cass. civ., sez. I,24/01/2024, n. 2356.Nel presente caso, la Corte d’Appello ha effettuato la ricostruzionedella causa concreta del programma contrattuale delle parti sulla base deimedesimi fatti da esse dedotti, relativamente al contenuto della propostairrevocabile, al contenuto delle vicende societarie successive e allemodalità e circostanze temporali dell’intervenuta accettazione dellaproposta.Né risulta esservi violazione del contraddittorio tra le parti, avendo laCorte affrontato un pura questione di diritto (meritevolezza della causaconcreta del contratto in quesitone), attinente ai presupposti alla basedelle domande fatte valere in giudizio (“Il potere di rilievo officioso dellanullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativoa una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validitàed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che siastata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettatoed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia -trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda eintegrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche inappello, ex articolo 345 del codice di procedura civile”, Cass. civ., sez. III,13/05/2021, n. 12964.2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione rilevante ex art.360, comma primo, n. 3, c.p.c. - Violazione e/o falsa applicazione dell’art.1322, secondo comma, cod. civ.”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver escluso che lacausa concreta della proposta irrevocabile in esame sia meritevole ditutela ai sensi dell’art. 1322, co. 2, c.c.Numero registro generale 6335/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 18272/2026Data pubblicazione 06/06/2026La ricorrente specifica che l’indagine sulla obiettiva funzioneeconomico-sociale di un contratto va svolta non in astratto, ma inconcreto, e che vi è unanime orientamento di questa Corte nel senso diaffermare la liceità e meritevolezza di accordi analoghi a quello qui inesame, sottolineando che l’accordo interno tra due soci, uno dei quali siobblighi a manlevare l’altro dalle eventuali conseguenze negative delconferimento effettuato in società, mediante l’attribuzione del diritto divendita (c.d. put) entro un termine dato ed il corrispondente obbligo diacquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, è lecito eha una causa meritevole di tutela, in quanto lo stesso persegue la finalitàdi consentire il finanziamento d’impresa, non essendo precluso alle parti diaddivenire a simili accordi, in cui la causa concreta è mista, in quantoassociativa e di finanziamento, con la connessa funzione di garanziaassolta dalla titolarità azionaria e dalla facoltà di uscita dalla società senzala necessità di pervenire, a tal fine, alla liquidazione dell’ente.La ricorrente ha osservato altresì che [OSCURATO:PERSONA] aveva interesse a favorirele buone sorti di Steilmann, sia perché, in forza del contratto preliminare,aveva finanziato la società nella prospettiva di vederne aumentato ilvalore, sia, in ogni caso, perché era titolare di un numero di azioni diSteilmann ben più elevato delle 672 di cui alla proposta irrevocabile, il cheha comportato in capo ad essa il mantenimento di un alto “rischio”associativo, che l’opzione put non avrebbe in alcun modo fatto venirmeno. Inoltre, l’operazione ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di reperire unfinanziamento a condizioni più favorevoli di quelle che avrebbe ottenutosul mercato del credito.Il motivo è fondato.2.1) Si osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “èlecito e meritevole di tutela l'accordo negoziale concluso tra i soci di unasocietà azionaria, con il quale l'uno, in occasione del finanziamentopartecipativo così operato, si obblighi a manlevare l'altro dalle eventualiNumero registro generale 6335/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 18272/2026Data pubblicazione 06/06/2026conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediantel'attribuzione del diritto di vendita (cosiddetta "put") entro un terminedato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale aprezzo predeterminato, pari a quello dell'acquisto, pur con l'aggiunta diinteressi sull'importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nellemore in favore della società” (Cass. civ., sez. I, 22/10/2024, n. 27283; siveda anche, per es.: Cass. civ., sez. I, 26/05/2025, n. 14016; Cass. civ.,sez. I, 7/10/2021, n. 27227; Cass. civ., sez. I, 4/07/2018, n. 17500;Cass. civ., sez. I, 4/07/2018, n. 17498).Si osserva che, pertanto (premesso che in tema di società di capitali, “ipatti parasociali, anche a seguito della tipizzazione operata dall'art. 2341-bis c.c., possono avere un contenuto diverso da quello previsto dalla citatanorma, quale espressione della libertà contrattuale riconosciuta ai soci”,Cass. civ., sez. I, 16/05/2024, n. 13561), va considerato del tutto lecitoun patto parasociale che accordi al socio finanziatore una garanzia atipica,consistente nell’accordare al titolare dell'opzione put il diritto di valersi,ma anche di non valersi, del diritto di uscita (Cass. civ., sez. I,25/03/2024, n. 7934), e di ottenere, nel caso di esercizio dell’opzione put,una somma anche maggiore di quella utilizzata per il precedente acquistodella partecipazione azionaria.Tali accordi hanno una causa concreta mista, in quanto associativa e difinanziamento, in cui il socio originario ottiene un finanziamento acondizioni migliori di quelle che avrebbe reperito sul mercato, assumendo,in contropartita, un obbligo di garanzia consistente nell’assicurare unafacoltà di uscita al socio finanziatore o comunque una remunerazione incaso di ritrasferimento di tutte o parte delle azioni a suo tempo acquistate.2.2) Si ritiene, inoltre, che non siano fondate le ragioni addotte dallaCorte d’Appello per l’esclusione della sussistenza di interessi meritevoli ditutela.Numero registro generale 6335/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 18272/2026Data pubblicazione 06/06/2026In particolare, la funzione di garanzia dell’opzione put con prezzopredeterminato prescinde dall’entità della percentuale detenuta nellacompagine societaria dal garante e dal garantito, perché, comericonosciuto da questa Corte, detta funzione di garanzia è connaturata atale fattispecie negoziale, in quanto coerente con i fini d’incentivazioneeconomica perseguiti dal legislatore, quale strumento efficiente dellafinanza d’impresa (Cass. civ., sez. I, 4/07/2018, n. 17498).Va ritenuto che l’obbligo di garanzia sia slegato dalla possibilità delgarante (nel presente caso la [OSCURATO:PERSONA]) di esercitare una influenza sullagestione della società, dal momento che “nell'opzione put a prezzopreconcordato si assiste all'assoluta indifferenza della società alle vicendegiuridiche che si attuano in conseguenza dell'esercizio di essa, le qualirestano neutrali ai fini della realizzazione della causa societaria, già per lapresenza di elementi negoziali idonei a condizionare il potere diritrasferimento a circostanze varie, capaci di orientare la scelta dell'oblatonel senso della vendita, ma anche della permanenza in società; onde nonne viene integrata l'esclusione da ogni partecipazione assoluta e costantedalle perdite” (Cass. civ., sez. I, 4/07/2018, n. 17500).La garanzia si esplica anche nel solo fatto che è garantita al titolaredell’opzione put la possibilità di ritrasferire parte delle azioni a prezzopredeterminato, indipendentemente dalle vicende societarie.Deve inoltre negarsi che nella fattispecie in esame vi fosse, per [OSCURATO:PERSONA],una esclusione dalle perdite “strutturale, assoluta e costante”, come dettodalla Corte d’Appello, dal momento che la stessa rimaneva titolare, pressola Steilmann, di una partecipazione azionaria ben più ampia di quella chepoteva retrocedere a seguito dell’esercizio dell’opzione put, il che avrebbeimpedito una esclusione totale di essa dalle perdite della società.Infine, non va individuato alcuno squilibrio riguardo al prezzo diacquisto delle azioni da parte di O B e al corrispettivo predeterminato dicui all’opzione di riacquisto, considerato che la giurisprudenza, come sopraNumero registro generale 6335/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 18272/2026Data pubblicazione 06/06/2026riportato, ammette che il prezzo di riacquisto delle azioni possa esseresuperiore (aumentato dagli interessi) e che, comunque, la valutazione dimeritevolezza dell’operazione va fatta ex ante, nell’ottica del possibileaumento, nel tempo, del valore delle azioni, e non ex post, alla luce delledifficoltà economiche poi incontrate dalla società e dell’intervenutasituazione di insolvenza.3) Terzo motivo di impugnazione: “Error in iudicando e inprocedendo - Violazione rilevante ex art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.;violazione rilevante ex art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corted’Appello illogicamente ritenuto che l’operazione in esame abbiacomportato una esclusione di [OSCURATO:PERSONA] dalle perdite “strutturale, assoluta econstate”.Il motivo resta assorbito da quanto già deciso con il motivoprecedente.4) Quarto motivo di impugnazione: “Error in iudicando e inprocedendo - Violazione rilevante ex art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.;in via di subordine, violazione rilevante ex art. 360, comma primo, n. 4,c.p.c.”.La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui essa hadichiarato che il quarto motivo d’appello formulato da [OSCURATO:PERSONA] (con cuiveniva contestata la sentenza di primo grado nella parte in cui avevaescluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse tenuto una condotta abusiva e contraria a buinafede) rimane assorbito nell’accoglimento del motivo precedente, anzichédisporre anche per esso il rigetto della domanda avversaria.Il motivo è inammissibile, non avendo la Corte d’Appello espresso unadecisione sul punto, e rimane in ogni caso assorbito dall’accoglimento delsecondo motivo e dalla conseguente cassazione della sentenza, con rinvioal giudice di secondo grado che dovrà decidere nel merito la causa.Numero registro generale 6335/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 18272/2026Data pubblicazione 06/06/20265) Quinto motivo di impugnazione: “Impugnazione della Sentenzadi Appello anche rispetto al capo relativo alla liquidazione delle speseprocessuali”.Il motivo resta assorbito dalla cassazione con rinvio della sentenzad’appello.6) Ricorso incidentale: Primo motivo di impugnazione:“violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. dellenorme sull’interpretazione del contratto (art. 1362 c.c.)”.La controricorrente e ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] censurala sentenza della Corte d’Appello per la reiezione del primo motivod’appello, che contestava la decisione del Tribunale, che non avevaritenuto che l’avvenuta modificazione, al momento dell’accettazione diAvior, della percentuale di capitale sociale della Steilmann, rappresentatadalle azioni oggetto della proposta irrevocabile, comportasse unamodificazione essenziale dell’oggetto della proposta medesima econseguentemente l’inefficacia dell’accettazione.Il motivo è inammissibile.6.1) La Corte d’Appello, nel respingere il primo motivo d’appello, haosservato che la conclusione raggiunta dal Giudice di primo grado,secondo la quale l’oggetto della proposta irrevocabile è costituito da n.672 azioni della società Steilmann, e non anche dalla quota di capitalesociale dalle stesse rappresentato al momento della sottoscrizione, appareconfermata tanto dall’interpretazione letterale ed organica della propostae degli atti negoziali alla stessa collegati, quanto dalla natura dei titoliazionari e della prassi relativa alla circolazione degli stessi all’interno delmercato.La Corte ha specificato che appare innanzitutto significativa lacircostanza che l’epigrafe della proposta irrevocabile de qua facciatestualmente riferimento all’acquisto di “n. 672 azioni di [OSCURATO:PERSONA] AG (la“Partecipazione”)”, senza richiamare anche la quota di patrimonio socialeNumero registro generale 6335/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 18272/2026Data pubblicazione 06/06/2026dalle stesse rappresentata, il che induce ragionevolmente a ritenere comeil riferimento alla percentuale di capitale sociale rappresentato dalpredetto pacchetto azionario, contenuta nel corpo della proposta, avesseuna funzione meramente descrittiva del valore dei diritti amministrativi epatrimoniali connessi alle azioni oggetto della proposta al momento dellasottoscrizione della stessa.Tesi ulteriormente supportata dal tenore letterale dell’art. 2.1 delcontratto preliminare concluso tra [OSCURATO:PERSONA] e O M in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]-avente ad oggetto l’acquisto da parte di quest’ultima di 4.093 azioni dellaSteilmann, contratto al quale la promessa irrevocabile di cui è causarisulta espressamente connessa-, che espressamente dispone che iltermine “partecipazione” si deve ritenere riferito al “numero di azionioggetto della cessione”.La Corte aggiunge che i soci sono titolari unicamente delle azioni e nonanche del capitale sociale (il quale costituisce un bene della società); chesolo delle azioni essi possono disporre; che la percentuale di capitalesociale rappresentata dalle azioni può legittimamente variare per effettodelle operazioni straordinarie che sul capitale siano eventualmentecompiute.La Corte conclude che, dunque, la precisa indicazione del numero diazioni oggetto dell’impegno d’acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] impedisce diritenere che l’oggetto del negozio consista in qualcosa di diverso da n. 672azioni della Steilmann, a prescindere dalle eventuali variazioni di capitalesuccessivamente realizzatesi.6.2) Si ritiene che la chiara motivazione della Corte d’Appello,consistente nell’interpretazione della proposta irrevocabile, non siasindacabile in sede di legittimità e che non sia fondata la censura diviolazione dei canoni ermeneutici, dal momento che detta motivazione fariferimento ad una interpretazione letterale delle disposizioni contrattualiNumero registro generale 6335/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 18272/2026Data pubblicazione 06/06/2026del tutto plausibile, nel senso di ritenere che la percentuale del capitalenon fosse oggetto dell’opzione di riacquisto delle azioni.7) Secondo motivo di ricorso incidentale: “violazione e falsaapplicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. degli artt. 1324 e 1362c.c.; violazione e falsa applicazione delle norme in tema di aliud pro alioviolazione e falsa applicazione dei principi in tema di presupposizione;violazione ex art. 360, comma 4, c.p.c. per difetto di motivazione”.La ricorrente censura la sentenza della Corte d’Appello per non averrilevato la difformità tra proposta e accettazione, considerato che lasocietà era fallita e che invece la proposta presupponeva l’obbligo diriacquisto di azioni appartenenti ad una società in bonis.Richiama i principi in tema di aliud pro alio e dell’istituto dellapresupposizione.Il motivo è inammissibile.7.1) Si ritiene che la Corte d’Appello abbia correttamente motivatoche l’oggetto della proposta irrevocabile consiste in n. 672 azioni dellasocietà Steilmann, mentre non è stata specificata, quale ulteriore qualitàdel bene, la necessità che la società medesima fosse in bonis al momentodell’accettazione. Tanto più alla luce del fatto che il fallimento non è causadi estinzione immediata della società e che, pertanto, le quote dipartecipazione in una società fallita non smettono di essere commerciabiliper il solo effetto dell’intervenuto fallimento (cfr. Cass. 23 maggio 2013,n. 12831).Come per il motivo precedente, si ritiene che la motivazione logicaespressa dalla Corte, diretta ad interpretare le disposizioni contrattuali,non sia sindacabile nella presente sede.8) Il ricorso principale va, pertanto, accolto (in particolare è respinto ilprimo motivo, è accolto il secondo e gli altri sono assorbiti), mentre vienedichiarato inammissibile il ricorso incidentale.Numero registro generale 6335/2022Numero sezionale 2144/2026Numero di raccolta generale 18272/2026Data pubblicazione 06/06/2026La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; algiudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processualidel giudizio di legittimità.Poiché il ricorso incidentale viene disatteso, sussistono le condizioniper dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testounico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza deipresupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrentein via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorsoincidentale e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la regolazione e laliquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 13/5/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18272/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris