CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13224/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21961/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ), in virtù di procura allegata alricorso; -ricorrente- nei confronti di Soc. Marli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 444/2021 della CORTE d’ APPELLO di TORINO, depositata il 3 maggio 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]SPAZIANI. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per la cassazione dellasentenza 3 maggio 2021, n. 444 della Corte d’appello d i Torino ; ha resistito con controricorso la Soc. Marli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].; anteriormente all’ad unanza camerale è stat a depositata dichiarazione di rinuncia al ricorsosottoscritta dal ricorrente e dal suo difensore con accettazione sottoscritta dal legale rappresentante della società controricorrente e dal suo difensore; il giudizio dicassazione va pertanto dichiarato estinto per rinuncia, con compensazione delle relative spese (art.391, quarto comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio di cassazione e dichiara compensate le relative spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in dat