Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 luglio 2026

Cassazione n. 23600/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a in atti;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;– controricorrente –nonché contro– intimato –avverso la sentenza n. 2363/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 8428/2021Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 23600/2026Data pubblicazione 20/07/2026Osserva1. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., deducendol’illegittimità della risoluzione senza preavviso dei contratti di concessionee di “service partner” relativi alla commercializzazione e assistenza diautoveicoli dei marchi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Skoda, comunicata in data 8maggio 2010 e ribadita il successivo 12 maggio 2010, assumendo che talerecesso fosse stato esercitato in violazione delle clausole contrattuali, dellanormativa di settore e dei principi di correttezza e buona fede, conconseguente domanda di accertamento del danno subìto in via diretta eindiretta e di condanna della convenuta al relativo risarcimento.L’attore dedusse che il gruppo imprenditoriale facente capo allafamiglia Fiora, operante da anni nel settore della distribuzioneautomobilistica nelle province di Varese e Milano, aveva sostenuto ingentiinvestimenti per adeguarsi agli standard qualitativi imposti dallaconcedente, maturando una condizione di sostanziale dipendenzaeconomica dalla stessa, e che la risoluzione dei rapporti commerciali eraintervenuta senza adeguata motivazione e in assenza dei presupposticontrattualmente previsti per il recesso immediato, con effetti devastantisulla continuità aziendale della concessionaria.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contestò integralmente le avversedomande e, per contro, dedusse la piena legittimità della risoluzione,determinata dalla grave situazione debitoria e finanziaria del [OSCURATO:PERSONA],nonché dall’inadempimento agli obblighi contrattuali gravanti sulconcessionario; eccepì altresì l’infondatezza delle pretese risarcitorie el’insussistenza di qualsivoglia abuso di dipendenza economica o diposizione dominante.Nel corso del giudizio intervennero altresì le società del [OSCURATO:PERSONA] successivamente il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; la causa venne istruitamediante acquisizione documentale, prova testimoniale e produzione deiNumero registro generale 8428/2021Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 23600/2026Data pubblicazione 20/07/2026contratti di concessione, delle comunicazioni di risoluzione e dellacorrispondenza intercorsa tra le parti in ordine alla situazione finanziariadel gruppo imprenditoriale.

All’esito, il Tribunale di Verona rigettòintegralmente le domande attoree, ritenendo legittima la risoluzione deicontratti per grave inadempimento del [OSCURATO:PERSONA], escludendo laconfigurabilità di abuso di dipendenza economica ai sensi dell’art. 9 dellalegge n. 192 del 1998 e condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamentodelle spese di lite e della somma liquidata ex art. 96, terzo comma, cod.proc. civ., oltre a disporre la revoca dell’ammissione al patrocinio a spesedello Stato.2.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2363/2020,pubblicata il 15 settembre 2020, accolse l’appello soltanto con riguardoalla condanna per responsabilità aggravata e alla revoca del patrocinio aspese dello Stato, confermando nel resto la decisione impugnata ecompensando parzialmente le spese del grado.Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza, per quel chequi possa rilevare:- correttamente il Tribunale aveva ritenuto che la risoluzione dei contrattidi concessione e di “service partner” fosse giustificata dalla gravesituazione debitoria del [OSCURATO:PERSONA] e dalla conseguente impossibilità diprosecuzione del rapporto fiduciario;- non risultava configurabile alcun abuso di dipendenza economica o diposizione dominante, difettando la prova della finalità abusiva perseguitadalla concedente e risultando anzi documentato il protratto atteggiamentointerlocutorio mantenuto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;- dovevano invece essere revocate la condanna ex art. 96 cod. proc. civ. ela revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, difettandoadeguata motivazione su tali specifici capi della decisione.3.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso VolkswagenNumero registro generale 8428/2021Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 23600/2026Data pubblicazione 20/07/2026Group Italia [OSCURATO:SOCIETA] le parti hanno depositato memorieillustrative.1 Con il primo motivo il ricorrente solleva eccezione d’illegittimitàcostituzionale degli artt.

Da 62 a 72 del d.l. n. 69/2013, convertito conmodificazioni nella l. n. 98/2013, in relazione agli artt. 102, co. 1 e 106,co. 1 e 2, Cost., in quanto del collegio d’appello aveva fatto parte ilgiudice ausiliario [OSCURATO:PERSONA], relatore ed estensore della sentenzad’appello.La doglianza è manifestamente infondata.La Corte costituzionale, con la sentenza n. 41 del 2021, ha ritenutola "temporanea tollerabilità costituzionale" per l'incidenza di concorrentivalori di rango costituzionale, della formazione dei collegi delle cortid'appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegioe nel rispetto di tutte le altre disposizioni che garantiscono l'indipendenzae la terzietà anche di questi magistrati onorari, fino al completamento delriordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nei tempicontemplati dall'art. 32 del d. lgs. n. 116 del 2017 (Sez. 1, n.15045/2021).2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., addebitandosi allastatuizione impugnata di avere fatto cattivo governo degli indici indiziari,omettendo di apprezzarli nel loro complesso.

Si soggiunge che se la Cortedi merito ciò avesse fatto avrebbe dovuto escludere sussistere ipresupposti di legittimità della risoluzione senza preavviso del rapportocontrattuale.Quanto denunciato, in ogni caso, aveva procurato la violazione degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ.3.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., addebitandosi, ancora unavolta, alla statuizione impugnata di avere fatto cattivo apprezzamentoNumero registro generale 8428/2021Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 23600/2026Data pubblicazione 20/07/2026degli indici indiziari, omettendo di apprezzarli nel loro complesso, cosìerroneamente giungendo a negare comportamento abusivo dellacontroparte, con conseguente violazione degli artt. 1366, 1175, 1374,1375 cod. civ. e 9 l. n.192/1992.Quanto denunciato, in ogni caso, aveva procurato la violazione degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ.In sintesi, col complesso censorio costituito dal secondo e dal terzomotivo il ricorrente sostiene che solo dalla (e a causa della) repentina eingiusta decisione della controricorrente di sciogliersi dal contratto lacondizione economico-finanziaria del gruppo era precipitata, tanto daimporre la declaratoria di fallimento.Il primo Giudice e la Corte d’appello, che ne aveva condiviso leconclusioni, avevano fatto cattivo governo degli indici presuntivievidenziati dalla parte oggi ricorrente attraverso la documentazioneprodotta e le richieste di prova orale e consulenza tecnica, non accolte.In presenza di quella che la controparte aveva qualificato come “crisifinanziaria”, il ricorrente (e il suo gruppo) aveva avanzato proposte dirientro e organizzative, che avrebbero ridato forza al rapporto contrattualee azzerata l’esposizione per 1.800.000 euro.Per contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva imposto“risoluzione senza preavviso” di esso rapporto, negando il diritto alpreavviso di 24 mesi (che in una ipotesi che qui non ricorreva potevaridursi a 12) previsto nei contratti di concessione e di “service partner”,abusando della posizione di dipendenza economica del ricorrente.Il complesso censorio è infondato.La Corte d’appello, condividendo l’analisi e le conclusioni delTribunale ha spiegato che la decisione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.dipese dalla grave crisi finanziaria che aveva investito l’impresaconcessionaria, la cui sussistenza trovava riscontro nello stesso carteggioNumero registro generale 8428/2021Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 23600/2026Data pubblicazione 20/07/2026intercorso tra le parti e che, pur indubbia la dipendenza economica delTrattasi d’un accertamento in fatto in questa sede non sindacabile.La denuncia di violazione di legge sostanziale non determina nelgiudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamenteevidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dalgiudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo,essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivantedal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nelsenso auspicato dal ricorrente (ex multis, S.U. n. 25573, 12/11/2020).

Eancora, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di leggeconsiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una normadi legge e implica necessariamente un problema interpretativo dellastessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 3340,05/02/2019).Inconsistente deve ritenersi il richiamo agli artt. 115 e 116, inquanto una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione delmateriale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente,solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisioneprove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limitilegali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facentipiena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di provasoggetti invece a valutazione (cfr., Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv.642299, da ultimo, S.U. n. 20867/2020; conf.

Cass. n. 16016/2021).Numero registro generale 8428/2021Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 23600/2026Data pubblicazione 20/07/2026In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art.2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti",laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deveessere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado diprobabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto,mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità dielementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desuntoda una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nelladimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logiconei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, ondescartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva diquelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la lorocombinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza delmolteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomisticadegli stessi.

Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione ofalsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che ilragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise econcordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravitào precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto dellaconseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversaricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di unainferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice dimerito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma(Cass. n. 9054/2022; in senso conforme, si vedano: Cass. n. 22544/2025;Cass. n. 25889/2025).Il ricorrente, lungi dall’avere analiticamente evidenziato la mancanzadi gravità, precisione e concordanza degli elementi conoscitivi messi adisposizione del giudice, spiegandone puntualmente le ragioni, sottoNumero registro generale 8428/2021Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 23600/2026Data pubblicazione 20/07/2026l’usbergo dell’asserita valutazione atomistica, in realtà prospetta unimproprio alternativo apprezzamento di merito.Rigettato il ricorso nel suo complesso, il regolamento delle spesesegue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valoree della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome indispositivo, in favore del controricorrente.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro12.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso nella camera di consiglio di giorno 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a in atti;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;– controricorrente –nonché contro– intimato –avverso la sentenza n. 2363/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 8428/2021Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 23600/2026Data pubblicazione 20/07/2026Osserva1. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., deducendol’illegittimità della risoluzione senza preavviso dei contratti di concessionee di “service partner” relativi alla commercializzazione e assistenza diautoveicoli dei marchi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Skoda, comunicata in data 8maggio 2010 e ribadita il successivo 12 maggio 2010, assumendo che talerecesso fosse stato esercitato in violazione delle clausole contrattuali, dellanormativa di settore e dei principi di correttezza e buona fede, conconseguente domanda di accertamento del danno subìto in via diretta eindiretta e di condanna della convenuta al relativo risarcimento.L’attore dedusse che il gruppo imprenditoriale facente capo allafamiglia Fiora, operante da anni nel settore della distribuzioneautomobilistica nelle province di Varese e Milano, aveva sostenuto ingentiinvestimenti per adeguarsi agli standard qualitativi imposti dallaconcedente, maturando una condizione di sostanziale dipendenzaeconomica dalla stessa, e che la risoluzione dei rapporti commerciali eraintervenuta senza adeguata motivazione e in assenza dei presupposticontrattualmente previsti per il recesso immediato, con effetti devastantisulla continuità aziendale della concessionaria.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contestò integralmente le avversedomande e, per contro, dedusse la piena legittimità della risoluzione,determinata dalla grave situazione debitoria e finanziaria del [OSCURATO:PERSONA],nonché dall’inadempimento agli obblighi contrattuali gravanti sulconcessionario; eccepì altresì l’infondatezza delle pretese risarcitorie el’insussistenza di qualsivoglia abuso di dipendenza economica o diposizione dominante.Nel corso del giudizio intervennero altresì le società del [OSCURATO:PERSONA] successivamente il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; la causa venne istruitamediante acquisizione documentale, prova testimoniale e produzione deiNumero registro generale 8428/2021Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 23600/2026Data pubblicazione 20/07/2026contratti di concessione, delle comunicazioni di risoluzione e dellacorrispondenza intercorsa tra le parti in ordine alla situazione finanziariadel gruppo imprenditoriale. All’esito, il Tribunale di Verona rigettòintegralmente le domande attoree, ritenendo legittima la risoluzione deicontratti per grave inadempimento del [OSCURATO:PERSONA], escludendo laconfigurabilità di abuso di dipendenza economica ai sensi dell’art. 9 dellalegge n. 192 del 1998 e condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamentodelle spese di lite e della somma liquidata ex art. 96, terzo comma, cod.proc. civ., oltre a disporre la revoca dell’ammissione al patrocinio a spesedello Stato.2. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2363/2020,pubblicata il 15 settembre 2020, accolse l’appello soltanto con riguardoalla condanna per responsabilità aggravata e alla revoca del patrocinio aspese dello Stato, confermando nel resto la decisione impugnata ecompensando parzialmente le spese del grado.Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza, per quel chequi possa rilevare:- correttamente il Tribunale aveva ritenuto che la risoluzione dei contrattidi concessione e di “service partner” fosse giustificata dalla gravesituazione debitoria del [OSCURATO:PERSONA] e dalla conseguente impossibilità diprosecuzione del rapporto fiduciario;- non risultava configurabile alcun abuso di dipendenza economica o diposizione dominante, difettando la prova della finalità abusiva perseguitadalla concedente e risultando anzi documentato il protratto atteggiamentointerlocutorio mantenuto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;- dovevano invece essere revocate la condanna ex art. 96 cod. proc. civ. ela revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, difettandoadeguata motivazione su tali specifici capi della decisione.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a tre motivi. Resiste con controricorso VolkswagenNumero registro generale 8428/2021Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 23600/2026Data pubblicazione 20/07/2026Group Italia [OSCURATO:SOCIETA] le parti hanno depositato memorieillustrative.1 Con il primo motivo il ricorrente solleva eccezione d’illegittimitàcostituzionale degli artt. Da 62 a 72 del d.l. n. 69/2013, convertito conmodificazioni nella l. n. 98/2013, in relazione agli artt. 102, co. 1 e 106,co. 1 e 2, Cost., in quanto del collegio d’appello aveva fatto parte ilgiudice ausiliario [OSCURATO:PERSONA], relatore ed estensore della sentenzad’appello.La doglianza è manifestamente infondata.La Corte costituzionale, con la sentenza n. 41 del 2021, ha ritenutola "temporanea tollerabilità costituzionale" per l'incidenza di concorrentivalori di rango costituzionale, della formazione dei collegi delle cortid'appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegioe nel rispetto di tutte le altre disposizioni che garantiscono l'indipendenzae la terzietà anche di questi magistrati onorari, fino al completamento delriordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nei tempicontemplati dall'art. 32 del d. lgs. n. 116 del 2017 (Sez. 1, n.15045/2021).2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., addebitandosi allastatuizione impugnata di avere fatto cattivo governo degli indici indiziari,omettendo di apprezzarli nel loro complesso. Si soggiunge che se la Cortedi merito ciò avesse fatto avrebbe dovuto escludere sussistere ipresupposti di legittimità della risoluzione senza preavviso del rapportocontrattuale.Quanto denunciato, in ogni caso, aveva procurato la violazione degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., addebitandosi, ancora unavolta, alla statuizione impugnata di avere fatto cattivo apprezzamentoNumero registro generale 8428/2021Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 23600/2026Data pubblicazione 20/07/2026degli indici indiziari, omettendo di apprezzarli nel loro complesso, cosìerroneamente giungendo a negare comportamento abusivo dellacontroparte, con conseguente violazione degli artt. 1366, 1175, 1374,1375 cod. civ. e 9 l. n.192/1992.Quanto denunciato, in ogni caso, aveva procurato la violazione degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ.In sintesi, col complesso censorio costituito dal secondo e dal terzomotivo il ricorrente sostiene che solo dalla (e a causa della) repentina eingiusta decisione della controricorrente di sciogliersi dal contratto lacondizione economico-finanziaria del gruppo era precipitata, tanto daimporre la declaratoria di fallimento.Il primo Giudice e la Corte d’appello, che ne aveva condiviso leconclusioni, avevano fatto cattivo governo degli indici presuntivievidenziati dalla parte oggi ricorrente attraverso la documentazioneprodotta e le richieste di prova orale e consulenza tecnica, non accolte.In presenza di quella che la controparte aveva qualificato come “crisifinanziaria”, il ricorrente (e il suo gruppo) aveva avanzato proposte dirientro e organizzative, che avrebbero ridato forza al rapporto contrattualee azzerata l’esposizione per 1.800.000 euro.Per contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva imposto“risoluzione senza preavviso” di esso rapporto, negando il diritto alpreavviso di 24 mesi (che in una ipotesi che qui non ricorreva potevaridursi a 12) previsto nei contratti di concessione e di “service partner”,abusando della posizione di dipendenza economica del ricorrente.Il complesso censorio è infondato.La Corte d’appello, condividendo l’analisi e le conclusioni delTribunale ha spiegato che la decisione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.dipese dalla grave crisi finanziaria che aveva investito l’impresaconcessionaria, la cui sussistenza trovava riscontro nello stesso carteggioNumero registro generale 8428/2021Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 23600/2026Data pubblicazione 20/07/2026intercorso tra le parti e che, pur indubbia la dipendenza economica delTrattasi d’un accertamento in fatto in questa sede non sindacabile.La denuncia di violazione di legge sostanziale non determina nelgiudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamenteevidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dalgiudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo,essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivantedal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nelsenso auspicato dal ricorrente (ex multis, S.U. n. 25573, 12/11/2020). Eancora, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di leggeconsiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una normadi legge e implica necessariamente un problema interpretativo dellastessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 3340,05/02/2019).Inconsistente deve ritenersi il richiamo agli artt. 115 e 116, inquanto una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione delmateriale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente,solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisioneprove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limitilegali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facentipiena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di provasoggetti invece a valutazione (cfr., Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv.642299, da ultimo, S.U. n. 20867/2020; conf. Cass. n. 16016/2021).Numero registro generale 8428/2021Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 23600/2026Data pubblicazione 20/07/2026In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art.2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti",laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deveessere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado diprobabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto,mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità dielementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desuntoda una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nelladimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logiconei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, ondescartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva diquelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la lorocombinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza delmolteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomisticadegli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione ofalsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che ilragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise econcordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravitào precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto dellaconseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversaricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di unainferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice dimerito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma(Cass. n. 9054/2022; in senso conforme, si vedano: Cass. n. 22544/2025;Cass. n. 25889/2025).Il ricorrente, lungi dall’avere analiticamente evidenziato la mancanzadi gravità, precisione e concordanza degli elementi conoscitivi messi adisposizione del giudice, spiegandone puntualmente le ragioni, sottoNumero registro generale 8428/2021Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 23600/2026Data pubblicazione 20/07/2026l’usbergo dell’asserita valutazione atomistica, in realtà prospetta unimproprio alternativo apprezzamento di merito.Rigettato il ricorso nel suo complesso, il regolamento delle spesesegue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valoree della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome indispositivo, in favore del controricorrente.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro12.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso nella camera di consiglio di giorno 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci
Sentenza Cassazione n. 23600/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris