CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2024
Cassazione n. 11679/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I. RG 40687/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. - è manifestamente infondato perché la Corte di Appello ha correttamente spiegato (cfr. p. 2 della sentenza impugnata) che l'azione era stata più insidiosa in ragione dell'età della vittima, che aveva determinato una minore capacità di resistenza alla spinta proveniente dall'imputato; tale giustificazione è del tutto coerente con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, «Nei reati che presuppongono l'interazione tra l'autore del fatto e la vittima (nella specie, furto con strappo), ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen., l'agevolazione all'agire illecito derivante dall'età avanzata della persona offesa è "in re ipsa", senza che gravi in capo al giudice di merito uno specifico e ulteriore onere motivazionale rispetto al riscontro obiettivo dell'età della persona offesa» (Sez. 5, n. 12796 del 21/02/2019 Ud. (dep. 22/03/2019 ) Rv. 275305 - 01, [OSCURATO:PERSONA]); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle arrim nde. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024