Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24940/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

- hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 201 26 /20 22 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – Oggetto:litisconsorzio necessario–contratto locazionetemporanea- condizioni avverso la sentenza n.75 26 /2021 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata ; sulricorso iscritto al n. 20129/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. –intimata – avverso la sentenza n.75 28 /2021 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata ; sulricorso iscritto al n. 20135 /20 22 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , quale socio della [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. –intimato – avverso la sentenza n. 7557 / 202 1 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 6 . 9 .20 2 1 , non notificata . sulricorso iscritto al n. 2 3159 /2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro D’ARRIGOADELE , quale soci a della [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. –intimata – avverso la sentenza n.75 30 /2021 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 6 . 9 .20 21 , non notificata .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 giugno 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con quattro sentenz e della [OSCURATO:PERSONA] del la Sicilia venivano rigettat i altrettanti appell i propost i da ll’Agenzia delle Entrateavverso l e sentenz e della [OSCURATO:PERSONA] diCatania n n . 2008, 2001, 2010 , 2004 /12/2015 con l e qual i era stato accolto il ricorso , rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA], della società ALBATROSdi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , di [OSCURATO:PERSONA] e di AdeleD’Arrigo qual i soci della società , contro gli avvis i di accertamento nn.RJ802A300984/2007, notificat o per IVA e IRAP sia alla società che ai soci , RJ802A301083/2007 e RJ802A301075/2007 notificati ai due soci per IRPEF e addizionali da redditi di partecipazione , tutti relativi all’annodi imposta 2001 .

2. Nelle sentenz e impugnat e si legge che le riprese traevano origine dallacontestazione da parte dell’Agenzia fondata sulla scrittura privata del 14.02.2000 registrata il 3/3/2000 al n. 3365 dell'[OSCURATO:PERSONA] AttiCivili di Catania .

C on tale atto la società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. aveva stipulato un contratto di locazione ad uso di abitazione, ai sensi dell'art. 11 legge n.359 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’immobile di cui era proprietaria con la società Silverplater di AmendolaLorenzo C S. a . s .

In considerazione del fatto che entrambe le società svolgevano la medesima attività di impresa (ristorant i , pizzeri e , trattorie, osterie e birrerie con cucina) , l'Amministrazione finanziaria riteneva che l'immobile oggetto del contratto di locazione fosse per sua principale ed intrinseca natura strumentale all'attività svolta .

P ertanto , concludevache il provento derivante dalla locazione costituisse per la societàALBATROS di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. reddito d'impresa chedoveva essere dichiarato fiscalmente .

Dall’accertamento derivavano tre distinti avvisi, uno per la rettificazione del reddito della società di persone e uno per ciascun o deidue soci a titolo di ripresa per maggior reddito da partecipazione, impugnaticon cinque distinti ricorsi.

3. I l giudice di prime cure accoglieva i ricors i introduttivi , per insussistenza del maggior reddito in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA]. , con contestuale annullamento di tutti gli avvisidi accertamento.

Ilgiudice d’appello, pur riconoscendo nella fattispecie i presupposti per illitisconsorzio necessario tra società e soci, non disponeva la riunione e decideva separatamente su gli appell i , confermando l e decision i di primogrado. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia , affidatoa cinque motiv i ne i ricors i primo e terzo, a quattro motivi nel secondo ricorso e a tre motivi nel quarto , mentre i contribuent i sono rimastiintimati.

Consideratoche:

1. Pregiudizialmente dev’essere disposta la riunione ex art.274 cod. proc. civ. al processo più risalente iscritto all’RGN. 20126/2022 dei processi più recenti iscritti agli RGNN. 20129/2022 , 20135/2022 e 23159/2022in presenza di litisconsorzio necessario tra ricorsi relativi a riprese per II.DD. e IVA dipendenti dal l’unitario accertamento nei confrontidi una società di persone e dei soci per il medesimo periodo diimposta.

2. Con il primo motivo de l prim o e del terzo ricors o (RGNN 20126 e 20135/2022), in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.,viene censurata la sentenza di appello , per violazione dell’art. 21, d.lgs.n. 546/92 per non aver tenuto conto che l’avviso di accertamento sarebbestato notificato presso la residenza del contribuente ( [OSCURATO:PERSONA]) in data 6 dicembre 2007 e ricevuto a mani della moglie, [OSCURATO:PERSONA]Arrigo, di talché il ricorso avrebbe dovuto essere presentato entroil 4/2/2008, mentre il ricorso è stato spedito il 25 febbraio 2008 , con conseguente tardività del ricorso, che quindi avrebbe dovuto esseredichiarato inammissibile. 3.I motiv i sono inammissibil i , sia perché l e sentenz e non d anno conto della questione e i ricors i non d anno evidenza della sua tempestiva introduzione limitandosi ad affermarla e, in ogni caso, della sua riproposizione nelle controdeduzioni in appello.

Inoltre, dalla relata incompletariprodotta a pag.9 de i ricors i non si evince la dimostrazione delladata di perfezionamento dell e notific h e e, dunque, la questione è daconsiderarsi, oltre che nuova anche aspecifica. 4.I motivi secondo e terzo de l prim o e terzo ricors o, il primo e secondo del secondo ricorso (RGN 20129/2022) e il primo motivo del quarto ricorso(RGN 23159/2022) , in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., deducono la nullità dell e sentenz e d’appello per violazionedell’art.112 cod. proc. civ. e degli artt. 14 e 29 del d.lgs. n. 546/92per la mancata riunione da parte della [OSCURATO:PERSONA], chiesta nell’atto di gravame degli appelli avverso le sentenze della [OSCURATO:PERSONA] di Catania n. 2001/12/2015, 2004/12/2015, 2007/12/2015, 2008/12/2015, 2010/12/2015, emesse nei confronti della società e dei soci per litisconsorzionecessario.

5. Le censure sono disattese , in conseguenza della sopra disposta riunione dei processi, ma la motivazione del giudice va corretta nei terminiche seguono ex art. 3 84 u.c. cod. proc. civ. .

5.1. Va reiterato che, i n materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamentoche è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditidelle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA]n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatic a imputazionedei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota dipartecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmentesia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettinoquestioni personali.

Pertanto, tutti questi soggetti devono essereparti dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisal imitatamente ad alcuni soltanto di essi.

Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli elementicomuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'attoautoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorsoproposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessariè affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. Sez.

U., sentenza n.14815 del4.6.2008). 5.2.Sono possibili eccezioni in presenza di cause decise separatamente nelmerito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone e alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio.

Così, non va d ichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che d alla piena consapevolezza di ciascuna parte processualedell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tuttii suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simu ltanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identitàsostanziale delle decisioni adottate da tali giudici.

In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processualiper conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché nongiustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio . (Cass. Sez. 5, sentenza n. 29843 del 13/12/2017).

5.3. Orbene, i l Collegio osserva che i ricors i precisa no come dall’accertamentonei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] siano derivate, oltreall’avviso di accertamento n.

RJ802A300984 - 07, con cui è stata rettificata la dichiarazione presentata dalla società per il periodo di imposta2001, anche le contestazioni d i maggiore IRPEF da reddito di partecipazione ex art. 5 del TUIR in capo al socio, [OSCURATO:PERSONA], destinatariodi separato avviso di accertamento n.

RJ801A301083 - 07 oggetto del presente processo, e in capo alla socia [OSCURATO:PERSONA]Arrigo, destinatariadell’avviso di accertamento n.

RJ801A301075 -

07. L’avvisodi accertamento RJ802A300984 - 07 è stato impugnato davanti allaCommissione Tributaria Provinciale di Catania sia dalla società sia dai soci .

Inoltre, entramb i i soci hanno impugnato anche gli avvisi di accertamentoemessi nei loro confronti per l’accertamento del reddito dipartecipazione.

Iricorsi specifica no anche che i cinque ricorsi sono stati decisi in primo grado con cinque distinte sentenze le nn. 2001/12/2015, 2004/12/2015, 2007/12/2015, 2008/12/2015, 2010/12/2015 pronunciate il 7 novembre 2014 e depositate il 23 febbraio 2015.

Avversotali sentenze sono stati proposti dall’Agenzia altrettanti appelli, con richiesta di riunione per litisconsorzio necessario, disattesa dal giudicenella sentenza impugnata.

Silegge nei ricorsi (cfr. ad es. pag.1 1 de l primo ricors o) , che l’appello avversola sentenza della CTP di Catania 2007/12/2015 è stato deciso consentenza resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Arrigo coperta da giudicato con conferma dell’avviso relativo . [OSCURATO:PERSONA] a riguardo osserva che non solo la deduzione è generica in quanto non solo non è precisato quale avviso sia stato investito da tale sentenza e il passaggio in giudicatodella sentenza non è provato con allegazione della copia della decisionecon attestazione di passaggio in giudicato , ma, in ogni caso, ilgiudizio prosegue tra le parti che restano nel litisconsorzio, tenuto anche conto ch e l’avviso per IRPEF nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Arrigo è oggettodel ricorso RGN 23159/2022 riunito in questa sede , come pure sono presenti tutti i soggetti del litisconsor zio, la società – al tempo unaS.a.s. - e i due soci. 5.4.Mentre dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che la CTR, dopo aver correttamente ritenuto, con motivazione ampia e articolatache richiama la consolidata giurisprudenza di questa Corte, chesussista illitisconsorzio necessario tra società di persone e soci in caso di pretese erariali nei confronti della prima che abbiano effetti anchesui secondi.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n.23585 depositata il 23 settembre 2019 ,invece nel dispositivo della medesimasentenza si legge che LaCommissione Tributaria Regionale della Sicilia rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata Quanto alla motivazione, n on è condivisibile l’argomentazione contenutanelle sentenze impugnate secondo cui ilpresente giudicato riguardaanche la società ed i soci [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] solo l’affermazione suddetta non può sopperire alla mancata riunione dei processi ai sensi dell'articolo 29 d.lgs. 546/92, ma , oltretutto,la sentenza resa nei confronti della società , come sopra visto èstata impugnata per Cassazione e perciò non è passa ta in giudicato exart.2909 cod. civ. 5.5.Corretta in tal senso la motivazione ai sensi dell’art.384 u.c. cod. proc.civ., l’intervenuta riunione dei ricorsi in questa sede permette di constatarela loro sostanziale identità oggettiva quanto a causa petendi e, sostanzialmente, anche quanto alle censure; vi è stata simultanea proposizione dei ricorsi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazionisia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; vi è stata simultanea trattazione degli afferenti processi innanziad entrambi i giudici del merito; vi è identità sostanziale delle decisioni adottate dai giudici con motivazioni analoghe .

Quanto evidenziato permette di evitare di dichiarare la violazione del litisconsorzio necessario e regressione al primo grado al fine di garantireil contenimento dei tempi di giustizia (artt.111 Cost, 6 CEDU, 47CDFUE), con conseguente reiezione delle censure in disamina . 6.Con i l motiv o quarto dei ricorsi primo e terzo e con il motivo terzo delterzo ricorso ( per erro re materiale numerato quarto a pag.13 del ricorso RGN 20129/2022) , si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt.2697cod. civ. e 27, l. n.382/78 . 6.1.Analogamente, c on il secondo motivo del quarto ricorso si censura nuovamentela violazione degli artt. 27 e 35 della Legge n. 392/1978 edell’art. 2697 cod. civ. , per aver la CTR affermato la natura transitoria delcontratto di locazione e ritenuto che incombesse sull’Agenzia delle Entratel’onere di provare la non intervenuta risoluzione del contratto .

7. I suddetti motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto largamente sovrapponibili, incentrati tutti sulla ratio decidendi espressa dal giudice in ciascuna sentenza con motivazioni analoghe circa la natura transitoria del contratto di locazione, e sono fondati sotto il profilo della falsa applicazione delle disposizionidi legge sopra riport a te .

7.1. L’art. 27 della Legge n. 392/1978, recante la disciplina delle locazionidi immobili urbani, prevede che Ilcontratto di locazione può esserestipulato per un periodo più breve qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio Alproposito , q uesta Corte ha avuto modo più volte di affermare (cfr. Cass. sentenza n. 18942 del 16/07/2019 e giurisprudenza ivi citata) che, q ualora una locazione di immobile destinato all'esercizio di una delle attività previste dall'art. 27 della legge n. 392 del 1978 sia stipulataper una durata inferiore a quella legale e , dunque , il rapporto siasottratto al regime ordinario (Cass. n. 16117 del 08/07/2010) , il contratto, ove sorga controversia, potrà essere ritenuto conforme al modellolegale "locazione non abitativa transitoria" e, quindi, sottratto alla sanzione di nullità di cui all'art. 79 della legge stessa ed alla eterointegrazione ex art. 1339 c od . c iv ., a condizione che la transitorietà sia espressamente enunciata, con specifico riferimento alleragioni che la determinano .

Ciòne consente la verifica in sede giudiziale e deve risult are , in esito ad essa, che le ragioni dedotte delle quali si postula l'effettività, ricorrendo,diversamente, una fattispecie simulatoria , siano di natura tale da giustificare la sottrazione del rapporto al regime ordinario e, cioè,siano ragioni obiettive che escludano esigenze di stabilità .

7.2. Non vi sono ragioni per discostarsi da tale interpretazione giurisprudenziale ed è, pertanto, non giustificata l’affermazione del giudice di seconde cure secondo il quale nellafattispecie il contratto stipulatodalla società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] è ad usodiverso dall'abitativo ma palesemente transitorio (cfr.p. 3 delle sentenzeimpugnate) .

L a CTR si è limitata a qualificare il contratto di locazione come transitorio in ragione unicamente della durata del contratto:sempre a pag. 3 dell e sentenz e si legge a riguardo che Nella premessa e nell'art. 2 del contratto è espressamente riportata la volontà e la data (dal 14/02/2000 al 31/12/2000) di durata del contratto di locazione .

Tuttavia, manca l’ accerta mento del le ragioni obiettive e specifiche imponenti la transitorietà secondo la giurisprudenza sopra richiamata, non risultando nel testo della motivazione della sentenza impugnata alcuna statuizione circa il riferimento alle ragioni di una ipotetica condizione di transitorietà nell’utilizzodell’immobile locato.

Ne deriva la falsa applicazione delle disposizionidi legge oggetto dei motivi in disamina.

8. Dall’accoglimento delle suddette censure deriva anche l’assorbimentodel quinto motivo dei ricorsi primo e terzo e quarto del secondo ricorso ( per errore materiale numerato quinto a pag.14 del ricorso RGN 20129/2022) , relativo alla prospettata nullità della sentenza per omessa pronuncia su motivi di appello dell’Ufficio, in violazionedell’art.112 cod. proc. civ. , nonché terzo del quarto ricorso, concui si prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc.civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 cod. proc.civ., 27 e 35 della Legge n. 392/1978, per aver la CTR affermato lanatura transitoria del contratto di locazione in assenza di allegazione sul punto, alterando in tal modo la causa petendi identificata dalla contribuente.

Le questioni dovranno essere riesaminate in sede di rinvio.

9. Le sentenze impugnate sono perciò cassat e e, per l’effetto, le controversie riunite vanno rinviate alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione a i profil i, a quelli rimasti assorbiti e per la liquidazionedelle spese di lite.

P.Q.M LaCorte riunisceal processo iscritto all’RGN. 20126/2022 i processi iscritti agliRGNN. 20129/2022 , 20135/2022 e 23159/2022 ; accoglieil quarto mot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 201 26 /20 22 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – Oggetto:litisconsorzio necessario–contratto locazionetemporanea- condizioni avverso la sentenza n.75 26 /2021 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata ; sulricorso iscritto al n. 20129/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. –intimata – avverso la sentenza n.75 28 /2021 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata ; sulricorso iscritto al n. 20135 /20 22 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , quale socio della [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. –intimato – avverso la sentenza n. 7557 / 202 1 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 6 . 9 .20 2 1 , non notificata . sulricorso iscritto al n. 2 3159 /2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro D’ARRIGOADELE , quale soci a della [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. –intimata – avverso la sentenza n.75 30 /2021 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 6 . 9 .20 21 , non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 giugno 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con quattro sentenz e della [OSCURATO:PERSONA] del la Sicilia venivano rigettat i altrettanti appell i propost i da ll’Agenzia delle Entrateavverso l e sentenz e della [OSCURATO:PERSONA] diCatania n n . 2008, 2001, 2010 , 2004 /12/2015 con l e qual i era stato accolto il ricorso , rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA], della società ALBATROSdi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , di [OSCURATO:PERSONA] e di AdeleD’Arrigo qual i soci della società , contro gli avvis i di accertamento nn.RJ802A300984/2007, notificat o per IVA e IRAP sia alla società che ai soci , RJ802A301083/2007 e RJ802A301075/2007 notificati ai due soci per IRPEF e addizionali da redditi di partecipazione , tutti relativi all’annodi imposta 2001 . 2. Nelle sentenz e impugnat e si legge che le riprese traevano origine dallacontestazione da parte dell’Agenzia fondata sulla scrittura privata del 14.02.2000 registrata il 3/3/2000 al n. 3365 dell'[OSCURATO:PERSONA] AttiCivili di Catania . C on tale atto la società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. aveva stipulato un contratto di locazione ad uso di abitazione, ai sensi dell'art. 11 legge n.359 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’immobile di cui era proprietaria con la società Silverplater di AmendolaLorenzo C S. a . s . In considerazione del fatto che entrambe le società svolgevano la medesima attività di impresa (ristorant i , pizzeri e , trattorie, osterie e birrerie con cucina) , l'Amministrazione finanziaria riteneva che l'immobile oggetto del contratto di locazione fosse per sua principale ed intrinseca natura strumentale all'attività svolta . P ertanto , concludevache il provento derivante dalla locazione costituisse per la societàALBATROS di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. reddito d'impresa chedoveva essere dichiarato fiscalmente . Dall’accertamento derivavano tre distinti avvisi, uno per la rettificazione del reddito della società di persone e uno per ciascun o deidue soci a titolo di ripresa per maggior reddito da partecipazione, impugnaticon cinque distinti ricorsi. 3. I l giudice di prime cure accoglieva i ricors i introduttivi , per insussistenza del maggior reddito in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA]. , con contestuale annullamento di tutti gli avvisidi accertamento. Ilgiudice d’appello, pur riconoscendo nella fattispecie i presupposti per illitisconsorzio necessario tra società e soci, non disponeva la riunione e decideva separatamente su gli appell i , confermando l e decision i di primogrado. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia , affidatoa cinque motiv i ne i ricors i primo e terzo, a quattro motivi nel secondo ricorso e a tre motivi nel quarto , mentre i contribuent i sono rimastiintimati. Consideratoche: 1. Pregiudizialmente dev’essere disposta la riunione ex art.274 cod. proc. civ. al processo più risalente iscritto all’RGN. 20126/2022 dei processi più recenti iscritti agli RGNN. 20129/2022 , 20135/2022 e 23159/2022in presenza di litisconsorzio necessario tra ricorsi relativi a riprese per II.DD. e IVA dipendenti dal l’unitario accertamento nei confrontidi una società di persone e dei soci per il medesimo periodo diimposta. 2. Con il primo motivo de l prim o e del terzo ricors o (RGNN 20126 e 20135/2022), in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.,viene censurata la sentenza di appello , per violazione dell’art. 21, d.lgs.n. 546/92 per non aver tenuto conto che l’avviso di accertamento sarebbestato notificato presso la residenza del contribuente ( [OSCURATO:PERSONA]) in data 6 dicembre 2007 e ricevuto a mani della moglie, [OSCURATO:PERSONA]Arrigo, di talché il ricorso avrebbe dovuto essere presentato entroil 4/2/2008, mentre il ricorso è stato spedito il 25 febbraio 2008 , con conseguente tardività del ricorso, che quindi avrebbe dovuto esseredichiarato inammissibile. 3.I motiv i sono inammissibil i , sia perché l e sentenz e non d anno conto della questione e i ricors i non d anno evidenza della sua tempestiva introduzione limitandosi ad affermarla e, in ogni caso, della sua riproposizione nelle controdeduzioni in appello. Inoltre, dalla relata incompletariprodotta a pag.9 de i ricors i non si evince la dimostrazione delladata di perfezionamento dell e notific h e e, dunque, la questione è daconsiderarsi, oltre che nuova anche aspecifica. 4.I motivi secondo e terzo de l prim o e terzo ricors o, il primo e secondo del secondo ricorso (RGN 20129/2022) e il primo motivo del quarto ricorso(RGN 23159/2022) , in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., deducono la nullità dell e sentenz e d’appello per violazionedell’art.112 cod. proc. civ. e degli artt. 14 e 29 del d.lgs. n. 546/92per la mancata riunione da parte della [OSCURATO:PERSONA], chiesta nell’atto di gravame degli appelli avverso le sentenze della [OSCURATO:PERSONA] di Catania n. 2001/12/2015, 2004/12/2015, 2007/12/2015, 2008/12/2015, 2010/12/2015, emesse nei confronti della società e dei soci per litisconsorzionecessario. 5. Le censure sono disattese , in conseguenza della sopra disposta riunione dei processi, ma la motivazione del giudice va corretta nei terminiche seguono ex art. 3 84 u.c. cod. proc. civ. . 5.1. Va reiterato che, i n materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamentoche è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditidelle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA]n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatic a imputazionedei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota dipartecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmentesia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettinoquestioni personali. Pertanto, tutti questi soggetti devono essereparti dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisal imitatamente ad alcuni soltanto di essi. Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli elementicomuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'attoautoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorsoproposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessariè affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. Sez. U., sentenza n.14815 del4.6.2008). 5.2.Sono possibili eccezioni in presenza di cause decise separatamente nelmerito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone e alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio. Così, non va d ichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che d alla piena consapevolezza di ciascuna parte processualedell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tuttii suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simu ltanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identitàsostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processualiper conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché nongiustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio . (Cass. Sez. 5, sentenza n. 29843 del 13/12/2017). 5.3. Orbene, i l Collegio osserva che i ricors i precisa no come dall’accertamentonei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] siano derivate, oltreall’avviso di accertamento n. RJ802A300984 - 07, con cui è stata rettificata la dichiarazione presentata dalla società per il periodo di imposta2001, anche le contestazioni d i maggiore IRPEF da reddito di partecipazione ex art. 5 del TUIR in capo al socio, [OSCURATO:PERSONA], destinatariodi separato avviso di accertamento n. RJ801A301083 - 07 oggetto del presente processo, e in capo alla socia [OSCURATO:PERSONA]Arrigo, destinatariadell’avviso di accertamento n. RJ801A301075 - 07. L’avvisodi accertamento RJ802A300984 - 07 è stato impugnato davanti allaCommissione Tributaria Provinciale di Catania sia dalla società sia dai soci . Inoltre, entramb i i soci hanno impugnato anche gli avvisi di accertamentoemessi nei loro confronti per l’accertamento del reddito dipartecipazione. Iricorsi specifica no anche che i cinque ricorsi sono stati decisi in primo grado con cinque distinte sentenze le nn. 2001/12/2015, 2004/12/2015, 2007/12/2015, 2008/12/2015, 2010/12/2015 pronunciate il 7 novembre 2014 e depositate il 23 febbraio 2015. Avversotali sentenze sono stati proposti dall’Agenzia altrettanti appelli, con richiesta di riunione per litisconsorzio necessario, disattesa dal giudicenella sentenza impugnata. Silegge nei ricorsi (cfr. ad es. pag.1 1 de l primo ricors o) , che l’appello avversola sentenza della CTP di Catania 2007/12/2015 è stato deciso consentenza resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Arrigo coperta da giudicato con conferma dell’avviso relativo . [OSCURATO:PERSONA] a riguardo osserva che non solo la deduzione è generica in quanto non solo non è precisato quale avviso sia stato investito da tale sentenza e il passaggio in giudicatodella sentenza non è provato con allegazione della copia della decisionecon attestazione di passaggio in giudicato , ma, in ogni caso, ilgiudizio prosegue tra le parti che restano nel litisconsorzio, tenuto anche conto ch e l’avviso per IRPEF nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Arrigo è oggettodel ricorso RGN 23159/2022 riunito in questa sede , come pure sono presenti tutti i soggetti del litisconsor zio, la società – al tempo unaS.a.s. - e i due soci. 5.4.Mentre dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che la CTR, dopo aver correttamente ritenuto, con motivazione ampia e articolatache richiama la consolidata giurisprudenza di questa Corte, chesussista illitisconsorzio necessario tra società di persone e soci in caso di pretese erariali nei confronti della prima che abbiano effetti anchesui secondi. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n.23585 depositata il 23 settembre 2019 ,invece nel dispositivo della medesimasentenza si legge che LaCommissione Tributaria Regionale della Sicilia rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata Quanto alla motivazione, n on è condivisibile l’argomentazione contenutanelle sentenze impugnate secondo cui ilpresente giudicato riguardaanche la società ed i soci [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] solo l’affermazione suddetta non può sopperire alla mancata riunione dei processi ai sensi dell'articolo 29 d.lgs. 546/92, ma , oltretutto,la sentenza resa nei confronti della società , come sopra visto èstata impugnata per Cassazione e perciò non è passa ta in giudicato exart.2909 cod. civ. 5.5.Corretta in tal senso la motivazione ai sensi dell’art.384 u.c. cod. proc.civ., l’intervenuta riunione dei ricorsi in questa sede permette di constatarela loro sostanziale identità oggettiva quanto a causa petendi e, sostanzialmente, anche quanto alle censure; vi è stata simultanea proposizione dei ricorsi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazionisia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; vi è stata simultanea trattazione degli afferenti processi innanziad entrambi i giudici del merito; vi è identità sostanziale delle decisioni adottate dai giudici con motivazioni analoghe . Quanto evidenziato permette di evitare di dichiarare la violazione del litisconsorzio necessario e regressione al primo grado al fine di garantireil contenimento dei tempi di giustizia (artt.111 Cost, 6 CEDU, 47CDFUE), con conseguente reiezione delle censure in disamina . 6.Con i l motiv o quarto dei ricorsi primo e terzo e con il motivo terzo delterzo ricorso ( per erro re materiale numerato quarto a pag.13 del ricorso RGN 20129/2022) , si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt.2697cod. civ. e 27, l. n.382/78 . 6.1.Analogamente, c on il secondo motivo del quarto ricorso si censura nuovamentela violazione degli artt. 27 e 35 della Legge n. 392/1978 edell’art. 2697 cod. civ. , per aver la CTR affermato la natura transitoria delcontratto di locazione e ritenuto che incombesse sull’Agenzia delle Entratel’onere di provare la non intervenuta risoluzione del contratto . 7. I suddetti motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto largamente sovrapponibili, incentrati tutti sulla ratio decidendi espressa dal giudice in ciascuna sentenza con motivazioni analoghe circa la natura transitoria del contratto di locazione, e sono fondati sotto il profilo della falsa applicazione delle disposizionidi legge sopra riport a te . 7.1. L’art. 27 della Legge n. 392/1978, recante la disciplina delle locazionidi immobili urbani, prevede che Ilcontratto di locazione può esserestipulato per un periodo più breve qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio Alproposito , q uesta Corte ha avuto modo più volte di affermare (cfr. Cass. sentenza n. 18942 del 16/07/2019 e giurisprudenza ivi citata) che, q ualora una locazione di immobile destinato all'esercizio di una delle attività previste dall'art. 27 della legge n. 392 del 1978 sia stipulataper una durata inferiore a quella legale e , dunque , il rapporto siasottratto al regime ordinario (Cass. n. 16117 del 08/07/2010) , il contratto, ove sorga controversia, potrà essere ritenuto conforme al modellolegale "locazione non abitativa transitoria" e, quindi, sottratto alla sanzione di nullità di cui all'art. 79 della legge stessa ed alla eterointegrazione ex art. 1339 c od . c iv ., a condizione che la transitorietà sia espressamente enunciata, con specifico riferimento alleragioni che la determinano . Ciòne consente la verifica in sede giudiziale e deve risult are , in esito ad essa, che le ragioni dedotte delle quali si postula l'effettività, ricorrendo,diversamente, una fattispecie simulatoria , siano di natura tale da giustificare la sottrazione del rapporto al regime ordinario e, cioè,siano ragioni obiettive che escludano esigenze di stabilità . 7.2. Non vi sono ragioni per discostarsi da tale interpretazione giurisprudenziale ed è, pertanto, non giustificata l’affermazione del giudice di seconde cure secondo il quale nellafattispecie il contratto stipulatodalla società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] è ad usodiverso dall'abitativo ma palesemente transitorio (cfr.p. 3 delle sentenzeimpugnate) . L a CTR si è limitata a qualificare il contratto di locazione come transitorio in ragione unicamente della durata del contratto:sempre a pag. 3 dell e sentenz e si legge a riguardo che Nella premessa e nell'art. 2 del contratto è espressamente riportata la volontà e la data (dal 14/02/2000 al 31/12/2000) di durata del contratto di locazione . Tuttavia, manca l’ accerta mento del le ragioni obiettive e specifiche imponenti la transitorietà secondo la giurisprudenza sopra richiamata, non risultando nel testo della motivazione della sentenza impugnata alcuna statuizione circa il riferimento alle ragioni di una ipotetica condizione di transitorietà nell’utilizzodell’immobile locato. Ne deriva la falsa applicazione delle disposizionidi legge oggetto dei motivi in disamina. 8. Dall’accoglimento delle suddette censure deriva anche l’assorbimentodel quinto motivo dei ricorsi primo e terzo e quarto del secondo ricorso ( per errore materiale numerato quinto a pag.14 del ricorso RGN 20129/2022) , relativo alla prospettata nullità della sentenza per omessa pronuncia su motivi di appello dell’Ufficio, in violazionedell’art.112 cod. proc. civ. , nonché terzo del quarto ricorso, concui si prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc.civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 cod. proc.civ., 27 e 35 della Legge n. 392/1978, per aver la CTR affermato lanatura transitoria del contratto di locazione in assenza di allegazione sul punto, alterando in tal modo la causa petendi identificata dalla contribuente. Le questioni dovranno essere riesaminate in sede di rinvio. 9. Le sentenze impugnate sono perciò cassat e e, per l’effetto, le controversie riunite vanno rinviate alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione a i profil i, a quelli rimasti assorbiti e per la liquidazionedelle spese di lite. P.Q.M LaCorte riunisceal processo iscritto all’RGN. 20126/2022 i processi iscritti agliRGNN. 20129/2022 , 20135/2022 e 23159/2022 ; accoglieil quarto mot