CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 marzo 2021
Cassazione n. 33093/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 25/03/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 05/06/2020 dal Tribunale di Napoli sez. distaccata di Sorrento - con la quale i ricorrenti venivano condannati per il reato di lottizzazione abusiva materiale - e, preso atto dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione e della sussistenza degli elementi a supporto del reato contestato, disponeva la confisca degli immobili posti in sequestro. 2.Avverso il presente provvedimento gli imputati, tramite il comune difensore, hanno presentato ricorso per Cassazione articolato nei seguenti motivi. 3. Nel primo motivo di ricorso si lamenta la manifesta illogicità della motivazione per mancata confutazione delle prospettazioni difensive sulla sussistenza della lottizzazione abusiva; manifesta illogicità per mancato confronto con le disposizioni del Piano regolatore generale approvato dal Presidente della Giunta regionale nonché con i provvedimenti del comune di Sorrento e del Consiglio di Stato sopravvenuti rispetto alla sentenza di prime cure. Ed in generale del più articolato contenuto della produzione difensiva. 4.Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione del principio di proporzionalità della disposta confisca rispetto al fine, perfettamente perseguibile nel caso di specie, del ripristino dell'integrità territoriale tramite un concordato piano di demolizioni approvato dal comune. Nel medesimo motivo si lamenta altresì, la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto impraticabile una demolizione parziale anche alla luce del travisamento delle risultanze istruttorie dalle quali emergeva la già avvenuta demolizione di un fabbricato (f) come da determina del 7/12/2018 del Comune di Sorrento e la possibilità di completare le attività dernolitorie entro i termini di validità dell'accordo stipulato con il Comune e dalle scia depositate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è accoglibile limitatamente al profilo della confisca. 2. Il primo motivo è da ritenersi manifestamente infondato. In esso si censura la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva rispetto al quale la Corte d'appello ha congruamente argomentato con motivazione immune dai vizi censurati. Nella decisione impugnata ben si è specificato che l'area dove è ubicato il complesso turistico "Marecoccola" sono state realizzate abusivamente nuove costruzioni su una superficie di 6.000 mc., in zona F8, caratterizzata da vincolo di inedificabilità assoluta: i corpi di fabbrica hanno destinazione ad uso ricettivo- turistico e, soprattutto, il nulla osta prodotto dalla difesa, sempre per l'attività di agriturismo realizzata nel marzo 2002, certifica soltanto che sono presenti i requisiti igienico-sanitari, a nulla rilevando ai fini dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività agrituristica e della qualificazione abusiva del complesso residenziale. Tale argomentata spiegazione rende priva di pregio la doglianza sollevata nel primo motivo di ricorso. 3.Deve essere invece accolto il secondo motivo di ricorso. In proposito va evidenziato che i ricorrenti, correttamente, hanno rilevato che i giudici non hanno rispettato il principio della proporzionalità della confisca ignorando quanto prodotto dalla difesa. Negli scritti difensivi veniva, infatti, illustrata la successione degli strumenti urbanistici della zona, presa in considerazione anche dalla determina comunale allegata ed evidenziata in sede d'appello. Segnatamente, si rappresentava che una parte dei fabbricati presenti sul fondo di proprietà dei ricorrenti fosse preesistente e finalizzata ad attività agricole e silvio pastorali. A tal fine si richiamava la disposizione del [OSCURATO:PERSONA] approvato nell'anno 1977 in cui si disciplinavano ampie facoltà edificatorie finanche ex novo. Tale facoltà, sebbene soppresse nei successivi strumenti urbanistici, veniva in qualche modo salvaguardata con la predisposizione di una tutela diffusa delle attività agricole e silvo pastorali già esercitate in zona. Pertanto, ad avviso della difesa, non era affatto incompatibile con la vocazione agricola dell'area preservare costruzioni preesistenti ed interventi edilizi realizzati in epoca antecedente l'apposizione del vincolo coincidente con l'approvazione del PUT dell'area sorrentino amalfitana dell'anno 1987. A sostegno della impostazione difensiva, inoltre, la difesa aveva fatto specifico riferimento alla circostanza che la determina comunale faceva espresso richiamo alla possibilità di ripristinare anche con demolizioni parziali la conformità urbanistica dell'area interessata dagli interventi dei ricorrenti. La complessità delle informazioni fornite non è stata tuttavia debitamente presa in considerazione dai giudici d'appello, che, in tal modo, hanno omesso di verificare la compatibilità di una misura alternativa meno invasiva rispetto alla confisca alla luce dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità nel solco della sentenza CEDU secondo cui "La verifica circa la corretta estensione delle confisca richiede un accertamento in fatto che deve necessariamente effettuato, sulla base dei dati materiali oggettivi, dal giudice del merito e da questi supportato con adeguata e specifica motivazione, sindacabile, in sede di legittimità, nei limiti propri di tale giudizio" (Cfr. Sez. 3, n. 8350 del 23/01/2019). 4.Per questa ragione la sentenza impugnata va annullata nella parte riferita alla confisca con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli, P.Q.M . Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per il nuovo giudizio