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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 32273/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

T;letta la memoria della [OSCURATO:PERSONA] generale CRISTINA MARZAGALLIche ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;ricorsi trattati in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagliartt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Roma haparzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cassino neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, condannati per ireati di rapina e lesioni personali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a penadetentiva rispettivamente di cinque anni ed un mese e di sette anni ed un mese(oltre alla pena pecuniaria).Con la sentenza d’appello venivano concesse a [OSCURATO:PERSONA] lecircostanze attenuanti generiche, in equivalenza rispetto alle contestateaggravanti, con conseguente riduzione della pena detentiva a sei anni e un mesedi reclusione (oltre a pena detentiva), con conferma della sentenza nel resto.2.

Avverso la sentenza i due imputati hanno presentato un comune ricorsoper cassazione.

In aggiunta, [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ulteriorericorso autonomo.2.1 Il ricorso comune deduce due motivi, il primo attinente allaqualificazione giuridica del più grave fatto in contestazione ed il secondo albilanciamento delle circostanze.In relazione al primo aspetto, si evidenzia che la rapina andrebberiqualificata come furto con strappo, dato che la caduta della vittima è statal’effetto piuttosto che il mezzo della condotta.

La Corte d’appello ha commessoviolazione di legge ed è incorsa in vizio motivazionale, rigettando ilcorrispondente motivo d’appello.Con riguardo al profilo sanzionatorio, si sottolinea nel ricorso (secondomotivo) che l’omessa considerazione, da parte della Corte di merito, di aspettidella condotta quali il grado non elevato di offensività della condotta, la naturanon particolarmente violenta dell’azione e la minore gravità del fatto, ha portatoal diniego di una comparazione più favorevole tra circostanze, con la prevalenzadelle attenuanti sulle aggravanti e conseguente riduzione del trattamentosanzionatorio.2.2 Con l’ulteriore atto di impugnazione, [OSCURATO:PERSONA], oltre aformulare nuovamente, con il primo motivo, la doglianza di inosservanza dellalegge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto (da rapina a furtocon strappo), deduce un secondo motivo relativo alla mancata applicazione dellacircostanza attenuante della lieve entità del fatto di rapina, come teorizzata dallasentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024.Il terzo motivo del ricorso individuale di [OSCURATO:PERSONA] lamenta il vizio dimotivazione in ordine all’attendibilità della persona offesa ed alla prova delconcorso di persone nel reato, mentre il quarto motivo contesta il viziomotivazionale in relazione alla determinazione della pena base con distacco dalminimo edittale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] merita parziale accoglimento, inrelazione al secondo motivo in esso formulato, attinente all’applicabilità, al reatodi rapina in contestazione, della circostanza attenuante del fatto di lieve gravità,con conseguente annullamento della sentenza nei confronti di entrambi gliimputati e rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma per nuovogiudizio.Il rinvio avrà ad oggetto l’intero trattamento sanzionatorio, giacché lapregiudizialità della questione indicata determina l’assorbimento degli ulteriorimotivi articolati in relazione alla pena (prevalenza delle attenuanti; diniego delminimo edittale).2.

Il primo motivo del ricorso comune, nonché il primo ed il terzo del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA], attinenti, sotto differenti profili, alla qualificazione giuridica del fattoed alla affermazione di responsabilità, sono, per contro, infondati.2.1 Quanto alla richiesta riqualificazione giuridica del fatto da rapina a furtocon strappo, il Collegio osserva innanzi tutto che non è questa la sede perrielaborate il fatto, cioè per ricostruire diversamente, rispetto a quanto ritenutodalla Corte d’appello (ed ancor prima dal Tribunale) la vicenda storica, in assenzadi una critica in grado di indicare la manifesta illogicità in cui sarebbero incorsi igiudici di merito.Infatti, sia il Tribunale di Cassino (pg. 8) che la Corte d’appello (pg. 6)hanno evidenziato come lo strappo del borsello sia stato accompagnato (edanche preceduto) da strattoni e spintoni alla persona, fino al punto di causare lacaduta dell’anziana vittima.

Solo a quel punto, con la persona offesa a terra, èavvenuto lo strappo finale del borsello.

Una azione, così come assunta nellaricostruzione dei giudici di merito, che inequivocabilmente ricade nel perimetrodella rapina, piuttosto che del furto con strappo (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 16899del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558 – 01).Le difese degli imputati, che chiedono di valutare “adeguatamente se laforza impiegata fosse strumentale solo alla sottrazione della cosa”, senzadenunciare alcuna manifesta illogicità motivazionale, pretendono un terzo gradodi giudizio sul fatto, operazione preclusa a questa Corte il cui ruolo è circoscrittoalla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata(cfr. Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 – 01).2.2 L’ulteriore motivo attinente alla responsabilità (il terzo delricorsoXXXXXXX) è parimenti infondato e generico, non confrontandosi a pienocon il testo delle sentenze di merito che pur dando atto, entrambe, delladiscrepanza nella testimonianza della persona offesa (che in fase di indaginiaveva indicato tre aggressori, riconoscendo i due imputati con certezza, ma poiaveva menzionato due aggressori in fase dibattimentale) la ascrivono adincertezza per il tempo trascorso ovvero, alternativamente, la relegano al rangodi dettaglio insufficiente a scardinare la affidabilità della deposizione, a frontedella conferma della partecipazione certa dei due imputati.3.

Va invece accolto il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con effetto‘travolgente’ anche a favore del coimputato.Si deduce, infatti, l’erroneità del diniego di applicazione della circostanzaCorte Costituzionale, in quanto riconosciuta solo in relazione alla rapina semplice,e non alla rapina aggravata.L’assunto difensivo è corretto poiché la pronuncia della Corte Costituzionalenon pone una siffatta limitazione e non vi è ragione alcuna per stabilire unsiffatto ostracismo applicativo di principio, tanto più che il caso esaminato dallaCorte, su ordinanza di rimessione del Tribunale di Cuneo, riguardava proprio unarapina aggravata dalla pluralità degli agenti, come nel presente caso.La pronuncia del Giudice delle Leggi, piuttosto, incentra la meritevolezzadella attenuante ‘di nuovo conio’ su aspetti (la natura, la specie, i mezzi, lemodalità o circostanze dell’azione, ovvero la particolare tenuità del danno o delpericolo, ed ancora l’estemporaneità dell’azione) che posson coesistere (eportare all’eventuale giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen.) con eventualicircostanze aggravanti, sì che non può essere a priori costituito un catalogo dicondotte preclusive all’applicazione.La decisione della Corte di appello, che ha escluso di poter procedereall’esame delle circostanze concrete del caso sulla base di una interpretazionegiuridica errata, va quindi annullata, tanto a favore del ricorrente che haformulato l’eccezione ([OSCURATO:PERSONA]), che a favore del coimputato ‘silente’ sul punto,trattandosi di circostanza di natura oggettiva, per cui la valutazione va riferita alcontributo non del singolo concorrente nel reato ma all'attività complessiva ditutti i partecipi (Sez. 1, n. 28468 del 23/04/2013, Facchineri, Rv. 256117 – 01).4.

Assorbiti dalla pregiudizialità del motivo accolto gli ulteriori motivi sucircostanze ed entità della pena, l’annullamento della sentenza limitatamente altrattamento sanzionatorio comporta il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte d’appello di Roma e la definitività, nei confronti degli imputati, dellaaffermazione di responsabilità per i reati in contestazione.

P.Q.MA n n u l l a l a s e n t e n z a i m p u g n a t a n e i c o n f r o n t i d iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX limitatamente al trattamentosanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Cortedi appello di Roma.Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
T;letta la memoria della [OSCURATO:PERSONA] generale CRISTINA MARZAGALLIche ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;ricorsi trattati in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagliartt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Roma haparzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cassino neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, condannati per ireati di rapina e lesioni personali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a penadetentiva rispettivamente di cinque anni ed un mese e di sette anni ed un mese(oltre alla pena pecuniaria).Con la sentenza d’appello venivano concesse a [OSCURATO:PERSONA] lecircostanze attenuanti generiche, in equivalenza rispetto alle contestateaggravanti, con conseguente riduzione della pena detentiva a sei anni e un mesedi reclusione (oltre a pena detentiva), con conferma della sentenza nel resto.2. Avverso la sentenza i due imputati hanno presentato un comune ricorsoper cassazione. In aggiunta, [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ulteriorericorso autonomo.2.1 Il ricorso comune deduce due motivi, il primo attinente allaqualificazione giuridica del più grave fatto in contestazione ed il secondo albilanciamento delle circostanze.In relazione al primo aspetto, si evidenzia che la rapina andrebberiqualificata come furto con strappo, dato che la caduta della vittima è statal’effetto piuttosto che il mezzo della condotta. La Corte d’appello ha commessoviolazione di legge ed è incorsa in vizio motivazionale, rigettando ilcorrispondente motivo d’appello.Con riguardo al profilo sanzionatorio, si sottolinea nel ricorso (secondomotivo) che l’omessa considerazione, da parte della Corte di merito, di aspettidella condotta quali il grado non elevato di offensività della condotta, la naturanon particolarmente violenta dell’azione e la minore gravità del fatto, ha portatoal diniego di una comparazione più favorevole tra circostanze, con la prevalenzadelle attenuanti sulle aggravanti e conseguente riduzione del trattamentosanzionatorio.2.2 Con l’ulteriore atto di impugnazione, [OSCURATO:PERSONA], oltre aformulare nuovamente, con il primo motivo, la doglianza di inosservanza dellalegge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto (da rapina a furtocon strappo), deduce un secondo motivo relativo alla mancata applicazione dellacircostanza attenuante della lieve entità del fatto di rapina, come teorizzata dallasentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024.Il terzo motivo del ricorso individuale di [OSCURATO:PERSONA] lamenta il vizio dimotivazione in ordine all’attendibilità della persona offesa ed alla prova delconcorso di persone nel reato, mentre il quarto motivo contesta il viziomotivazionale in relazione alla determinazione della pena base con distacco dalminimo edittale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] merita parziale accoglimento, inrelazione al secondo motivo in esso formulato, attinente all’applicabilità, al reatodi rapina in contestazione, della circostanza attenuante del fatto di lieve gravità,con conseguente annullamento della sentenza nei confronti di entrambi gliimputati e rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma per nuovogiudizio.Il rinvio avrà ad oggetto l’intero trattamento sanzionatorio, giacché lapregiudizialità della questione indicata determina l’assorbimento degli ulteriorimotivi articolati in relazione alla pena (prevalenza delle attenuanti; diniego delminimo edittale).2. Il primo motivo del ricorso comune, nonché il primo ed il terzo del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA], attinenti, sotto differenti profili, alla qualificazione giuridica del fattoed alla affermazione di responsabilità, sono, per contro, infondati.2.1 Quanto alla richiesta riqualificazione giuridica del fatto da rapina a furtocon strappo, il Collegio osserva innanzi tutto che non è questa la sede perrielaborate il fatto, cioè per ricostruire diversamente, rispetto a quanto ritenutodalla Corte d’appello (ed ancor prima dal Tribunale) la vicenda storica, in assenzadi una critica in grado di indicare la manifesta illogicità in cui sarebbero incorsi igiudici di merito.Infatti, sia il Tribunale di Cassino (pg. 8) che la Corte d’appello (pg. 6)hanno evidenziato come lo strappo del borsello sia stato accompagnato (edanche preceduto) da strattoni e spintoni alla persona, fino al punto di causare lacaduta dell’anziana vittima. Solo a quel punto, con la persona offesa a terra, èavvenuto lo strappo finale del borsello. Una azione, così come assunta nellaricostruzione dei giudici di merito, che inequivocabilmente ricade nel perimetrodella rapina, piuttosto che del furto con strappo (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 16899del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558 – 01).Le difese degli imputati, che chiedono di valutare “adeguatamente se laforza impiegata fosse strumentale solo alla sottrazione della cosa”, senzadenunciare alcuna manifesta illogicità motivazionale, pretendono un terzo gradodi giudizio sul fatto, operazione preclusa a questa Corte il cui ruolo è circoscrittoalla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata(cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 – 01).2.2 L’ulteriore motivo attinente alla responsabilità (il terzo delricorsoXXXXXXX) è parimenti infondato e generico, non confrontandosi a pienocon il testo delle sentenze di merito che pur dando atto, entrambe, delladiscrepanza nella testimonianza della persona offesa (che in fase di indaginiaveva indicato tre aggressori, riconoscendo i due imputati con certezza, ma poiaveva menzionato due aggressori in fase dibattimentale) la ascrivono adincertezza per il tempo trascorso ovvero, alternativamente, la relegano al rangodi dettaglio insufficiente a scardinare la affidabilità della deposizione, a frontedella conferma della partecipazione certa dei due imputati.3. Va invece accolto il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con effetto‘travolgente’ anche a favore del coimputato.Si deduce, infatti, l’erroneità del diniego di applicazione della circostanzaCorte Costituzionale, in quanto riconosciuta solo in relazione alla rapina semplice,e non alla rapina aggravata.L’assunto difensivo è corretto poiché la pronuncia della Corte Costituzionalenon pone una siffatta limitazione e non vi è ragione alcuna per stabilire unsiffatto ostracismo applicativo di principio, tanto più che il caso esaminato dallaCorte, su ordinanza di rimessione del Tribunale di Cuneo, riguardava proprio unarapina aggravata dalla pluralità degli agenti, come nel presente caso.La pronuncia del Giudice delle Leggi, piuttosto, incentra la meritevolezzadella attenuante ‘di nuovo conio’ su aspetti (la natura, la specie, i mezzi, lemodalità o circostanze dell’azione, ovvero la particolare tenuità del danno o delpericolo, ed ancora l’estemporaneità dell’azione) che posson coesistere (eportare all’eventuale giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen.) con eventualicircostanze aggravanti, sì che non può essere a priori costituito un catalogo dicondotte preclusive all’applicazione.La decisione della Corte di appello, che ha escluso di poter procedereall’esame delle circostanze concrete del caso sulla base di una interpretazionegiuridica errata, va quindi annullata, tanto a favore del ricorrente che haformulato l’eccezione ([OSCURATO:PERSONA]), che a favore del coimputato ‘silente’ sul punto,trattandosi di circostanza di natura oggettiva, per cui la valutazione va riferita alcontributo non del singolo concorrente nel reato ma all'attività complessiva ditutti i partecipi (Sez. 1, n. 28468 del 23/04/2013, Facchineri, Rv. 256117 – 01).4. Assorbiti dalla pregiudizialità del motivo accolto gli ulteriori motivi sucircostanze ed entità della pena, l’annullamento della sentenza limitatamente altrattamento sanzionatorio comporta il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte d’appello di Roma e la definitività, nei confronti degli imputati, dellaaffermazione di responsabilità per i reati in contestazione. P.Q.MA n n u l l a l a s e n t e n z a i m p u g n a t a n e i c o n f r o n t i d iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX limitatamente al trattamentosanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Cortedi appello di Roma.Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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