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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:C:2019:770
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CO0424(01) ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 18 settembre 2019 ( *1 ) «Rettifica di ordinanza» Nella causa C‑424/18 REC, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il [OSCURATO:PERSONA] (Italia), con decisione del 13 giugno 2018, pervenuta in cancelleria il 27 giugno 2018, nel procedimento

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» contro

[OSCURATO:PERSONA] 5 [OSCURATO:PERSONA],

Regione del [OSCURATO:PERSONA], con l’intervento di: Regione del [OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] (Organizzazione nazionale di volontariato) – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) – Comitato regionale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] delle Misericordie d’Italia, LA CORTE (Nona Sezione), composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, D. Šváby (relatore) e S. Rodin, giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]‑Bordona cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] sentito l’avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Il 20 giugno 2019 la Corte (Nona Sezione) ha emesso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ( C‑424/18 , EU:C:2019:528 ). 2 Tale ordinanza contiene, nella sua versione in lingua processuale, degli errori materiali che occorre rettificare su domanda di [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» e dell’[OSCURATO:PERSONA] (Organizzazione nazionale di volontariato) – [OSCURATO:PERSONA], in conformità dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) così provvede: 1) Il punto 29 dell’ordinanza del 20 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ( C‑424/18 , EU:C:2019:528 ), nella sua versione in lingua processuale, deve essere rettificato come segue: «Occorre dunque rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24, letto in combinato disposto con il considerando 28 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in virtù della quale, da un lato, i servizi di ambulanza per i quali sia stabilita la necessaria presenza a bordo di un autista soccorritore e di almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze derivanti dal superamento di un corso e di una prova di esame in materie di soccorso, e, dall’altro, i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza effettuati con mezzi di soccorso, rientrano, in assenza di un’emergenza, nell’esclusione prevista dalla disposizione sopra citata.» 2) Il dispositivo della suddetta ordinanza deve essere rettificato come segue: «L’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, letto in combinato disposto con il considerando 28 della medesima direttiva 2014/24, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in virtù della quale, da un lato, i servizi di ambulanza per i quali sia stabilita la necessaria presenza a bordo di un autista soccorritore e di almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze derivanti dal superamento di un corso e di una prova di esame in materie di soccorso, e, dall’altro, i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza effettuati con mezzi di soccorso, rientrano, in assenza di un’emergenza, nell’esclusione prevista dalla disposizione sopra citata.» 3) L’originale della presente ordinanza viene allegato all’originale dell’ordinanza rettificata.

Verrà fatta menzione della presente ordinanza a margine dell’originale dell’ordinanza rettificata.

Lussemburgo, 18 settembre 2019 Il cancelliere A. [OSCURATO:PERSONA] presidente della Nona Sezione K. Jürimäe ( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CO0424(01) ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 18 settembre 2019 ( *1 ) «Rettifica di ordinanza» Nella causa C‑424/18 REC, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il [OSCURATO:PERSONA] (Italia), con decisione del 13 giugno 2018, pervenuta in cancelleria il 27 giugno 2018, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» contro [OSCURATO:PERSONA] 5 [OSCURATO:PERSONA], Regione del [OSCURATO:PERSONA], con l’intervento di: Regione del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (Organizzazione nazionale di volontariato) – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) – Comitato regionale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] delle Misericordie d’Italia, LA CORTE (Nona Sezione), composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, D. Šváby (relatore) e S. Rodin, giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]‑Bordona cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] sentito l’avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Il 20 giugno 2019 la Corte (Nona Sezione) ha emesso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ( C‑424/18 , EU:C:2019:528 ). 2 Tale ordinanza contiene, nella sua versione in lingua processuale, degli errori materiali che occorre rettificare su domanda di [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» e dell’[OSCURATO:PERSONA] (Organizzazione nazionale di volontariato) – [OSCURATO:PERSONA], in conformità dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) così provvede: 1) Il punto 29 dell’ordinanza del 20 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ( C‑424/18 , EU:C:2019:528 ), nella sua versione in lingua processuale, deve essere rettificato come segue: «Occorre dunque rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24, letto in combinato disposto con il considerando 28 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in virtù della quale, da un lato, i servizi di ambulanza per i quali sia stabilita la necessaria presenza a bordo di un autista soccorritore e di almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze derivanti dal superamento di un corso e di una prova di esame in materie di soccorso, e, dall’altro, i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza effettuati con mezzi di soccorso, rientrano, in assenza di un’emergenza, nell’esclusione prevista dalla disposizione sopra citata.» 2) Il dispositivo della suddetta ordinanza deve essere rettificato come segue: «L’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, letto in combinato disposto con il considerando 28 della medesima direttiva 2014/24, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in virtù della quale, da un lato, i servizi di ambulanza per i quali sia stabilita la necessaria presenza a bordo di un autista soccorritore e di almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze derivanti dal superamento di un corso e di una prova di esame in materie di soccorso, e, dall’altro, i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza effettuati con mezzi di soccorso, rientrano, in assenza di un’emergenza, nell’esclusione prevista dalla disposizione sopra citata.» 3) L’originale della presente ordinanza viene allegato all’originale dell’ordinanza rettificata. Verrà fatta menzione della presente ordinanza a margine dell’originale dell’ordinanza rettificata. Lussemburgo, 18 settembre 2019 Il cancelliere A. [OSCURATO:PERSONA] presidente della Nona Sezione K. Jürimäe ( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.
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