CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01560/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] MONcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA]'OLIO per l'attribuzione della competenza al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica. [OSCURATO:PERSONA] A seguito delle decisioni emesse dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione collegiale, in funzione di giudice dell'esecuzione, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, il 1°/6/2023 è sorto conflitto negativo di competenza nel procedimento iscritto con il n. 442/2023 S.I.G.E. Trib. Coll, e con il n. 435/23 S.I.G.E. Trib. Mono. 1. In data 30 maggio 2023 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, un'istanza al fine del riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze: 1) sentenza emessa dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermata dalla Corte di Appello di Napoli il 27/3/2015; sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli il 21/7/2017, divenuta irrevocabile il 29/3/2019 a seguito dell'inammissibilità dell'appello dichiarata dalla Corte di Appello di Napoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. La competenza veniva individuata nel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in virtù della sentenza emessa da tale Tribunale, in composizione monocratica, in data 10 dicembre 2019, confermata il 4 aprile 2022, irrevocabile in data 20 settembre 2022, ultimo provvedimento passato in giudicato emesso nei confronti del condannato. 3. Con provvedimento del 10 giungo 2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica, rilevato che in atti risultava che l'ultima sentenza divenuta irrevocabile pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione collegiale, ritenuto di applicare il criterio di cui all'art. 665, comma 4 bis, cod. proc. pen., ha disposto che il procedimento fosse trasmesso al Tribunale in composizione collegiale. 4. In data 13 giugto 2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che la richiesta si riferisce esclusivamente all'esecuzione di condanne pronunciate dal Tribunale in composizione monocratica, segnatamente dal giudice per le indagini preliminari, ritenuto che in tale caso debba applicarsi il criterio di cui all'art. 665, comma 1, cod. proc. pen. e non quello del successivo comma 4 bis, ha sollevato conflitto di competenza investendo questa Corte. 5. In data 10 ottobre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica. [OSCURATO:PERSONA] 1. La competenza va attribuita al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica. 2. L'art. 665 cod. proc. stabilisce che il giudice competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è quello che lo ha deliberato. Qualora l'esecuzione concerna una pluralità provvedimenti emessi da giudici diversi il quarto comma attribuisce la competenza al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Nel caso in cui l'esecuzione riguardi provvedimenti emessi da giudici monocratici e collegiali il comma 4 bis prevede che sia competente il giudice collegiale. Tale criterio derogatorio, però, opera solo nel caso in cui i due provvedimenti siano emessi da giudici, collegiali o monocratici, dello stesso Tribunale mentre, nel caso di provvedimenti emessi da giudici diversi, trova applicazione la regola generale (Sez. 1, n. 23748 del 15/07/2020, D'Andretta, Rv. 279525 - 01; Sez. 1, n. 49893 del 09/10/2015, Pitocco, P.v. 265517 - 01). 3. Nel caso di specie i provvedimenti oggetto della richiesta sono stati pronunciati da giudici di Tribunali diversi (il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Napoli), peraltro monocratici. La norma cui fare riferimento, pertanto, è l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. che individua appunto il giudice dell'esecuzione in quello che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo e poiché questa si applica anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (Sez. 1, n. 30254 del 8/6/2022, Liguori, n.m.; Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Corte Appello di Napoli, Rv. 282011 - 01) il giudice competente deve essere individuato nel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica, cui dispone trasmettersi gli atti