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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 29822/2023

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e SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], nata ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria presentata nell'interesse degli indagati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 20 ottobre 2022 il Tribunale del riesame di Latina ha rigettato l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati dei reati degli art. 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 13 settembre 2022 dal GIP del Tribunale di Latina in via diretta sui beni cella [OSCURATO:SOCIETA]. e per equivalente sui beni personali dei ricorrenti.

2. Ricorre per cassazione la difesa degli indagati sulla base di un unico complesso motivo per violazione di legge e vizio di motivazione.

Espone che, a differenza di quanto affermato nell'ordinanza, in data 5 ottobre 2016, la Cremonini aveva ceduto le sue quote a [OSCURATO:PERSONA] che era diventato amministratore della società almeno dal successivo 10 ottobre, per cui non era a conoscenza dei fatti successivi e al limite poteva essere chiamata a rispondere solo dei capi 1) e 2) con evasione dell'IRES di euro 101.338,07; che aveva tempestivamente eccepito la nullità del processo verbale di constatazione per non essere stata sentita dai finanzieri; che gli immobili oggetto di sequestro non appartenevano alla società; che dell'evasione del 2013 rispondeva da sola e non in concorso mentre rispondeva in concorso con il fratello Claudio per il trasferimento del villino di Ardea, alla via Gubbio

8. Nella memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale il difensore ribadisce il contenuto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi sono manifestamente infondati perché consistono in generiche affermazioni, in parte consistenti in puntualizzazioni della ricostruzione dell'ordinanza impugnata, in parte attinenti al vizio di motivazione.

I Giudici della cautela hanno ricostruito in fatto che [OSCURATO:PERSONA] è stata indagata per i reati degli art. 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, mentre il fratello Claudio e [OSCURATO:PERSONA] erano stati indagati per il reato dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 e che il GIP ha disposto il sequestro diretto dei beni della società [OSCURATO:SOCIETA], il sequestro per equivalente dei beni degli indagati, oltre al sequestro impeditivo del villino di Ardea.

I Cremonini hanno proposto riesame sulla base di tre motivi, il primo relativo all'insequestrabilità dell'immobile acquisito con denaro proprio e per cui non vi era un pericolo di distrazione, il secondo relativo all'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alle attività della società per aver dismesso la carica di amministratore e in cgni caso alla lesione del diritto di difesa per non essere stata sentita dai finanzieri, il terzo relativo al difetto di proporzionalità.

Nel ricorso per cassazione il difensore ha insistito, a ben vedere, solo sulla seconda doglianza, perché ha inteso contestare il ruolo di legale rappresentante della Cremonini per poi sostenere l'assenza del fumus dei reati ascrittile.

Ma, nulla ha allegato in merito alla cessione di quote e alla cessazione dal ruolo di amministratore; non ha contestato la documentazione agli atti del fascicolo e posta a fondamento della decisione da parte del Tribunale del riesame da cui era emersa tale qualità; non ha confutato l'affermazione secondo cui avrebbe evaso l'IRES (reato che commette l'amministratore di diritto o ci fatto della società) né quella relativa all'alienazione degli immobili della società (anche questa attività propria dell'amministratore).

In tale contesto, nessun rilievo ha la circostanza di essere rimasta all'oscuro dei passaggi di documenti che correttamente il Tribunale ha attribuito a una sua negligenza.

Quanto alla presunta violazione del contraddittorio in sede di redazione del processo verbale di constatazione, si tratta di un'eccezione rilevante ai fini dell'impugnazione degli atti tributari in sede amministrativa ma non ha alcuna conseguenza nel presente procedimento penale.

Ben vero, se il processo verbale è stato redatto in violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non è un atto utilizzabile nel processo penale (Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, G., Rv. 274131- 01).

Tuttavia, nel caso in esame, il Tribunale ha osservato che, al di là del processo verbale, gli operanti stessi avevano svolto degli accertamenti necessari alla configurazione dei reati contestati, accertamenti non censurati nell'istanza di riesame.

Quanto agli immobili sequestrati, il Tribunale del riesame ha osservato che erano oggetto di un sequestro impeditivo perché l'Accusa aveva contestato la loro fraudolenta alienazione in danno della società.

In merito, la motivazione del periculum è ineccepibile perché il Tribunale del riesame ha considerato che già erano stati oggetto in passato di trasferimenti per cui vi era una specifica contestazione al capo 8).

Ancora una volta, la censura del difensore secondo cui i beni erano di altro soggetto e non della società è generica perché non si confronta con l'affermazione del Tribunale, ma ha evidentemente fotografato solo un momento della vita ci questi immobili.

Analoghe considerazioni vanno svolte per l'immobile in Ardea pure oggetto di sequestro impeditivo rispetto al capo 8) dell'imputazione, a differenza degli immobili di Aprilia che sono stati oggetto di sequestro per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per gli ulteriori reati a lei ascritti.

Si osserva infine che nel ricorso per cassazione il difensore non ha riprodotto l'eccezione di proporzionalità del sequestro su cui comunque vi è ampia risposta nell'ordinanza impugnata.

Mancano poi specifiche deduzioni in merito alla posizione del co-indagato, [OSCURATO:PERSONA].

In definitiva, considerato che i ricorsi esorbitano dal vizio della violazione di legge, unico vizio che l'art. 325 cod. proc. pen. ammette nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione per le misure cautelari reali (tra le tante si veda Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656), ne deve essere dichiarata l'inammissibilità.

I ricorrenti sono pertanto tenuti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., a sostenere le spese del procedimento.

Avuto riguardo poi alla sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino 3 L- A42.1.2 • la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], nata ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria presentata nell'interesse degli indagati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 20 ottobre 2022 il Tribunale del riesame di Latina ha rigettato l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati dei reati degli art. 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 13 settembre 2022 dal GIP del Tribunale di Latina in via diretta sui beni cella [OSCURATO:SOCIETA]. e per equivalente sui beni personali dei ricorrenti. 2. Ricorre per cassazione la difesa degli indagati sulla base di un unico complesso motivo per violazione di legge e vizio di motivazione. Espone che, a differenza di quanto affermato nell'ordinanza, in data 5 ottobre 2016, la Cremonini aveva ceduto le sue quote a [OSCURATO:PERSONA] che era diventato amministratore della società almeno dal successivo 10 ottobre, per cui non era a conoscenza dei fatti successivi e al limite poteva essere chiamata a rispondere solo dei capi 1) e 2) con evasione dell'IRES di euro 101.338,07; che aveva tempestivamente eccepito la nullità del processo verbale di constatazione per non essere stata sentita dai finanzieri; che gli immobili oggetto di sequestro non appartenevano alla società; che dell'evasione del 2013 rispondeva da sola e non in concorso mentre rispondeva in concorso con il fratello Claudio per il trasferimento del villino di Ardea, alla via Gubbio 8. Nella memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale il difensore ribadisce il contenuto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono manifestamente infondati perché consistono in generiche affermazioni, in parte consistenti in puntualizzazioni della ricostruzione dell'ordinanza impugnata, in parte attinenti al vizio di motivazione. I Giudici della cautela hanno ricostruito in fatto che [OSCURATO:PERSONA] è stata indagata per i reati degli art. 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, mentre il fratello Claudio e [OSCURATO:PERSONA] erano stati indagati per il reato dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 e che il GIP ha disposto il sequestro diretto dei beni della società [OSCURATO:SOCIETA], il sequestro per equivalente dei beni degli indagati, oltre al sequestro impeditivo del villino di Ardea. I Cremonini hanno proposto riesame sulla base di tre motivi, il primo relativo all'insequestrabilità dell'immobile acquisito con denaro proprio e per cui non vi era un pericolo di distrazione, il secondo relativo all'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alle attività della società per aver dismesso la carica di amministratore e in cgni caso alla lesione del diritto di difesa per non essere stata sentita dai finanzieri, il terzo relativo al difetto di proporzionalità. Nel ricorso per cassazione il difensore ha insistito, a ben vedere, solo sulla seconda doglianza, perché ha inteso contestare il ruolo di legale rappresentante della Cremonini per poi sostenere l'assenza del fumus dei reati ascrittile. Ma, nulla ha allegato in merito alla cessione di quote e alla cessazione dal ruolo di amministratore; non ha contestato la documentazione agli atti del fascicolo e posta a fondamento della decisione da parte del Tribunale del riesame da cui era emersa tale qualità; non ha confutato l'affermazione secondo cui avrebbe evaso l'IRES (reato che commette l'amministratore di diritto o ci fatto della società) né quella relativa all'alienazione degli immobili della società (anche questa attività propria dell'amministratore). In tale contesto, nessun rilievo ha la circostanza di essere rimasta all'oscuro dei passaggi di documenti che correttamente il Tribunale ha attribuito a una sua negligenza. Quanto alla presunta violazione del contraddittorio in sede di redazione del processo verbale di constatazione, si tratta di un'eccezione rilevante ai fini dell'impugnazione degli atti tributari in sede amministrativa ma non ha alcuna conseguenza nel presente procedimento penale. Ben vero, se il processo verbale è stato redatto in violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non è un atto utilizzabile nel processo penale (Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, G., Rv. 274131- 01). Tuttavia, nel caso in esame, il Tribunale ha osservato che, al di là del processo verbale, gli operanti stessi avevano svolto degli accertamenti necessari alla configurazione dei reati contestati, accertamenti non censurati nell'istanza di riesame. Quanto agli immobili sequestrati, il Tribunale del riesame ha osservato che erano oggetto di un sequestro impeditivo perché l'Accusa aveva contestato la loro fraudolenta alienazione in danno della società. In merito, la motivazione del periculum è ineccepibile perché il Tribunale del riesame ha considerato che già erano stati oggetto in passato di trasferimenti per cui vi era una specifica contestazione al capo 8). Ancora una volta, la censura del difensore secondo cui i beni erano di altro soggetto e non della società è generica perché non si confronta con l'affermazione del Tribunale, ma ha evidentemente fotografato solo un momento della vita ci questi immobili. Analoghe considerazioni vanno svolte per l'immobile in Ardea pure oggetto di sequestro impeditivo rispetto al capo 8) dell'imputazione, a differenza degli immobili di Aprilia che sono stati oggetto di sequestro per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per gli ulteriori reati a lei ascritti. Si osserva infine che nel ricorso per cassazione il difensore non ha riprodotto l'eccezione di proporzionalità del sequestro su cui comunque vi è ampia risposta nell'ordinanza impugnata. Mancano poi specifiche deduzioni in merito alla posizione del co-indagato, [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva, considerato che i ricorsi esorbitano dal vizio della violazione di legge, unico vizio che l'art. 325 cod. proc. pen. ammette nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione per le misure cautelari reali (tra le tante si veda Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656), ne deve essere dichiarata l'inammissibilità. I ricorrenti sono pertanto tenuti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., a sostenere le spese del procedimento. Avuto riguardo poi alla sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino 3 L- A42.1.2 • la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 29822/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris