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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02283/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo e litkit_ 4.".1 1134; n O ei 11)4_ [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello di Catanzaro ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen. (capo A della rubrica), in relazione ad un sinistro stradale.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il giudice a quo ha aderito in maniera acritica alla ripartizione delle percentuali di colpa stabilite nella sentenza annullata, quantificate nella misura di due terzi a carico dell' imputato e di un terzo a carico della vittima, nonostante la suprema Corte non si sia mai pronunciata sulla correttezza di tale determinazione ma si sia limitata a ritenere che la motivazione della sentenza annullata fosse manifestamente illogica in quanto, pur considerando il concorso di colpa, non aveva tratto la naturale conseguenza di diminuire la pena inflitta.

Dunque il giudice di rinvio avrebbe dovuto rivalutare la ripartizione delle percentuali di colpa.

Viceversa la Corte d'appello non ha spiegato il motivo per cui al ricorrente debba essere addebitato un concorso di colpa pari a due terzi.

2.1. Gli accertamenti tecnici espletati hanno escluso che il ricorrente, al momento dell'incidente, si trovasse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, e, in particolare, di cocaina, ed hanno consentito di appurare che il sinistro non si sarebbe verificato se la persona offesa non avesse posto in essere una irregolare manovra di svolta e che dunque si è trattato di un incidente causato da due concomitanti condotte commissive.

La Corte d'appello non ha tenuto conto di tali risultanze, che rendono evidente che non può essere attribuito un coefficiente di colpa pari a due terzi all'imputato.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso e rideternninazione della pena, con applicazione della diminuente ex art. 442 cod. proc. pen. 4.

Con conclusioni scritte, il difensore del responsabile civile ha chiesto l'accoglimento del ricorso dell'imputato.

5. Con conclusioni scritte, il difensore dell'imputato ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. La doglianza formulata con il primo motivo di ricorso è manifestamente infondata.

Dalla motivazione della sentenza rescindente si evince che la ragione dell'annullamento della precedente sentenza d'appello risiedeva in una contraddizione nella quale era incorso il giudice di secondo grado, il quale, da un lato, aveva ritenuto che, nel riparto delle responsabilità tra l'imputato e la persona offesa, al primo potesse essere attribuito un apporto causale alla determinazione del sinistro pari al 70% e la seconda avesse contribuito, con la propria condotta di guida, a sua volta non conforme alle prescritte regole, nella misura del 30%.

D'altro lato, però, il giudice di secondo grado aveva affermato che il comportamento tenuto dalla persona offesa aveva avuto, nella causazione del sinistro, un'incidenza del tutto secondaria: asserzione incompatibile con la ripartizione delle colpe ravvisata dalla medesima Corte di merito (due terzi a carico dell'imputato e un terzo a carico della persona offesa).

La Corte d'appello aveva quindi disposto illogicamente la conferma integrale della misura della sanzione penale applicata all'imputato in primo grado, nonostante il sopravvenuto accertamento di una non trascurabile incidenza del fatto colposo della persona offesa nella verificazione dell'evento.

Dunque con la sentenza rescindente il giudice del rinvio era stata investito esclusivamente del compito di adeguare il quantum della pena alla misura della responsabilità ascrivibile all'imputato e non di rivisitare le predette percentuali di colpa.

Tale compito è stato ritualmente assolto dal giudice del rinvio, il quale, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, ha ridotto la pena in misura corrispondente alla suddivisione della responsabilità nella dinamica del sinistro tra imputato e vittima, ad anni quattro di reclusione, muovendo da una pena di sei anni e diminuendola di un terzo.

2. Si evince da quanto rilevato al par. 1 la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, tendente ad una rivalutazione delle percentuali di colpa ascrivibili rispettivamente all'imputato e alla vittima: valutazione preclusa al giudice del rinvio, sulla base delle considerazioni appena formulate, e quindi a maggior ragione in questa sede.

3. In ordine a quanto rilevato dal Procuratore generale presso questa Corte, occorre osservare come la problematica inerente all'applicazione della diminuente ex art. 442 cod. proc. pen. sia del tutto estranea ai motivi di ricorso, come si evince dalla sintesi di questi ultimi in apertura della presente trattazione.

Nè ricorre un'ipotesi di pena illegale, rilevabile d'ufficio, in considerazione del dictum di Sez.

U, 31-3-2022, Savini, che, nell'affrontare la questione se, in tema di reati contravvenzionali, la Corte di cassazione possa applicare la corretta diminuzione della metà prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, non disposta dal giudice di merito, pur se la questione non sia stata prospettata con l'atto di appello ma unicamente con il ricorso per cassazione, ha condivisibilmente ritenuto che, qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione, da parte del giudice di merito, della misura della diminuente prevista per il reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integri un'ipotesi di violazione di legge che, ove non dedotta nell'atto d'appello, resta preclusa dalla inammissibilità del motivo di ricorso.

Da tale pronuncia si evince infatti che, ove, come nel caso in disamina, la pena irrogata rientri nei limiti edittali, la questione inerente all'applicabilità della diminuente ex art. 442 cod. proc. pen. esula dall'area dell'illegalità della pena e non può dunque essere rilevata d'ufficio in presenza di un ricorso inammissibile.

Ciò che, del resto, si raccorda al più generale principio, anch'esso di recente affermato dalle Sezioni unite, secondo cui la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione dei parametri di legge che ne disciplinano il calcolo (inerenti, nella fattispecie affrontata dalle Sezioni unite, al giudizio di comparazione) assume natura illegale solo ove il risultato finale del procedimento di computo sia inosservante dei limiti edittali generali, nonché dei limiti edittali propri delle singole previsioni di reato, restando irrilevanti i passaggi intermedi (Sez.

U, 14/7/2022, Sacchettino).

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo e litkit_ 4.".1 1134; n O ei 11)4_ [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello di Catanzaro ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen. (capo A della rubrica), in relazione ad un sinistro stradale. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il giudice a quo ha aderito in maniera acritica alla ripartizione delle percentuali di colpa stabilite nella sentenza annullata, quantificate nella misura di due terzi a carico dell' imputato e di un terzo a carico della vittima, nonostante la suprema Corte non si sia mai pronunciata sulla correttezza di tale determinazione ma si sia limitata a ritenere che la motivazione della sentenza annullata fosse manifestamente illogica in quanto, pur considerando il concorso di colpa, non aveva tratto la naturale conseguenza di diminuire la pena inflitta. Dunque il giudice di rinvio avrebbe dovuto rivalutare la ripartizione delle percentuali di colpa. Viceversa la Corte d'appello non ha spiegato il motivo per cui al ricorrente debba essere addebitato un concorso di colpa pari a due terzi. 2.1. Gli accertamenti tecnici espletati hanno escluso che il ricorrente, al momento dell'incidente, si trovasse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, e, in particolare, di cocaina, ed hanno consentito di appurare che il sinistro non si sarebbe verificato se la persona offesa non avesse posto in essere una irregolare manovra di svolta e che dunque si è trattato di un incidente causato da due concomitanti condotte commissive. La Corte d'appello non ha tenuto conto di tali risultanze, che rendono evidente che non può essere attribuito un coefficiente di colpa pari a due terzi all'imputato. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso e rideternninazione della pena, con applicazione della diminuente ex art. 442 cod. proc. pen. 4. Con conclusioni scritte, il difensore del responsabile civile ha chiesto l'accoglimento del ricorso dell'imputato. 5. Con conclusioni scritte, il difensore dell'imputato ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. La doglianza formulata con il primo motivo di ricorso è manifestamente infondata. Dalla motivazione della sentenza rescindente si evince che la ragione dell'annullamento della precedente sentenza d'appello risiedeva in una contraddizione nella quale era incorso il giudice di secondo grado, il quale, da un lato, aveva ritenuto che, nel riparto delle responsabilità tra l'imputato e la persona offesa, al primo potesse essere attribuito un apporto causale alla determinazione del sinistro pari al 70% e la seconda avesse contribuito, con la propria condotta di guida, a sua volta non conforme alle prescritte regole, nella misura del 30%. D'altro lato, però, il giudice di secondo grado aveva affermato che il comportamento tenuto dalla persona offesa aveva avuto, nella causazione del sinistro, un'incidenza del tutto secondaria: asserzione incompatibile con la ripartizione delle colpe ravvisata dalla medesima Corte di merito (due terzi a carico dell'imputato e un terzo a carico della persona offesa). La Corte d'appello aveva quindi disposto illogicamente la conferma integrale della misura della sanzione penale applicata all'imputato in primo grado, nonostante il sopravvenuto accertamento di una non trascurabile incidenza del fatto colposo della persona offesa nella verificazione dell'evento. Dunque con la sentenza rescindente il giudice del rinvio era stata investito esclusivamente del compito di adeguare il quantum della pena alla misura della responsabilità ascrivibile all'imputato e non di rivisitare le predette percentuali di colpa. Tale compito è stato ritualmente assolto dal giudice del rinvio, il quale, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, ha ridotto la pena in misura corrispondente alla suddivisione della responsabilità nella dinamica del sinistro tra imputato e vittima, ad anni quattro di reclusione, muovendo da una pena di sei anni e diminuendola di un terzo. 2. Si evince da quanto rilevato al par. 1 la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, tendente ad una rivalutazione delle percentuali di colpa ascrivibili rispettivamente all'imputato e alla vittima: valutazione preclusa al giudice del rinvio, sulla base delle considerazioni appena formulate, e quindi a maggior ragione in questa sede. 3. In ordine a quanto rilevato dal Procuratore generale presso questa Corte, occorre osservare come la problematica inerente all'applicazione della diminuente ex art. 442 cod. proc. pen. sia del tutto estranea ai motivi di ricorso, come si evince dalla sintesi di questi ultimi in apertura della presente trattazione. Nè ricorre un'ipotesi di pena illegale, rilevabile d'ufficio, in considerazione del dictum di Sez. U, 31-3-2022, Savini, che, nell'affrontare la questione se, in tema di reati contravvenzionali, la Corte di cassazione possa applicare la corretta diminuzione della metà prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, non disposta dal giudice di merito, pur se la questione non sia stata prospettata con l'atto di appello ma unicamente con il ricorso per cassazione, ha condivisibilmente ritenuto che, qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione, da parte del giudice di merito, della misura della diminuente prevista per il reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integri un'ipotesi di violazione di legge che, ove non dedotta nell'atto d'appello, resta preclusa dalla inammissibilità del motivo di ricorso. Da tale pronuncia si evince infatti che, ove, come nel caso in disamina, la pena irrogata rientri nei limiti edittali, la questione inerente all'applicabilità della diminuente ex art. 442 cod. proc. pen. esula dall'area dell'illegalità della pena e non può dunque essere rilevata d'ufficio in presenza di un ricorso inammissibile. Ciò che, del resto, si raccorda al più generale principio, anch'esso di recente affermato dalle Sezioni unite, secondo cui la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione dei parametri di legge che ne disciplinano il calcolo (inerenti, nella fattispecie affrontata dalle Sezioni unite, al giudizio di comparazione) assume natura illegale solo ove il risultato finale del procedimento di computo sia inosservante dei limiti edittali generali, nonché dei limiti edittali propri delle singole previsioni di reato, restando irrilevanti i passaggi intermedi (Sez. U, 14/7/2022, Sacchettino). 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s
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