CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 41793/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 14 settembre 2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce con unico motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 non ostandovi il solo dato ponderale e la sottoposizione del ricorrente, al momento del fatto, alla misura della custodia cautelare degli arresti donniciliari, dovendosi esaminare tutti gli altri parametri riguardanti la rudimentalità della condotta. 3. In assenza di istanza di trattazione orale, il procedimento è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente proposto, oltre che manifestamente infondato. 2. La sentenza ha del tutto correttamente escluso la ricorrenza della ipotesi lieve non solo considerando il dato ponderale (rispettivamente, relativo a 183 dosi di hashish e 35,5 dosi di cocaina) e lo stato cautelare del ricorrente (peraltro per analogo reato), ma anche la sua capacità organizzativa desunta dal rifornirsi dello stupefacente in tale stato custodiale e dal posizionamento di un apparato di telecamere atte a sorvegliare l'appartamento. 3. Il giudizio così formulato è pienamente aderente all'autorevole criterio di legittimità secondo il quale l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Vedi S.U. n. 17/2000, Rv. 216668) (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), non essendosi la Corte di merito limitata a valutare il pur significativo dato ponderale, involgendo, del tutto correttamente, il suo giudizio anche le modalità, mezzi e circostanze della condotta. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm