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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18716/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 28/04/2021 la Corte d'assise d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo non ricorrente in cassazione) alla pena di giustizia, avendoli ritenuti responsabili di tentata rapina aggravata (capo 1) e di omicidio preterintenzionale in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo 2).

Secondo la Corte territoriale, alla luce delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che aveva anche provveduto a chiamare il 112, quando la vittima era caduta nelle acque del Lambro, e da [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], mentre, dopo una festa svoltasi all'interno del [OSCURATO:PERSONA], si avviava verso l'uscita, aveva, a causa dell'andatura barcollante, prima perso più volte il telefono cellulare e poi finito per urtare i due coimputati che, irritati, lo avevano malmenato cercando di sottrargli il telefono.

A seguito della colluttazione il [OSCURATO:PERSONA] era caduto nel fiume, morendo annegato.

La Corte territoriale, quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 2), pur ribadendo il proprio giudizio di credibilità rispetto alle dichiarazioni dei testimoni, i quali avevano riferito di una spinta volontaria della vittima in acqua, ha osservato che, a voler prestar credito alle stesse dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], la caduta nel fiume del [OSCURATO:PERSONA] rappresentava il disperato tentativo di quest'ultimo di sfuggire all'aggressione.

2. Nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 2, rilevando che la sentenza impugnata, nel porre a fondamento delle proprie conclusioni le stesse dichiarazioni dell'imputato, ne aveva travisato il contenuto, giacché [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di avere continuato a picchiare il [OSCURATO:PERSONA], ma in un fase di molto antecedente rispetto al rotolamento di quest'ultimo in acqua.

In altri termini, i giudici di merito, secondo il ricorso, non hanno colto lo iato temporale tra la rissa e la caduta in acqua, che emergeva con estrema nitidezza dalle dichiarazioni del ricorrente.

Si aggiunge che una contraria ricostruzione non potrebbe essere fondata sulle dichiarazioni dei testi oculari, ritenute non veritiere, al punto che lo stesso p.m. era stato indotto a modificare il capo di imputazione, riqualificando il fatto come omicidio preterintenzionale.

Pertanto, se la ricostruzione dei fatti recepita dal giudice d'appello non trova fondamento né in siffatte dichiarazioni né in quanto affermato dall'imputato, deve prendersi atto che, alla stregua di quanto raccontato da quest'ultimo, esiste, ove si valorizzi il criterio della prevedibilità in concreto, una cesura tra la colluttazione e il rotolamento in acqua della vittima che vale ad interrompere il nesso causale tra la condotta e l'evento, destinato a collocarsi al di fuori della specifica situazione di pericolo creata dall'agente.

D'altra parte, nessuna indicazione motivazionale era stata fornita per correlare l'evento morte alla semplice caduta in acqua alla luce delle concrete condizioni del fiume Lambro.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo n. 1).

Si rileva che le censure sviluppate con l'atto di appello non si limitavano a sollecitare una valutazione della credibilità dei testi, il cui narrato era discordante, ma chiedevano di apprezzare il significato delle dichiarazioni di questi ultimi, alla luce di altri elementi, ossia, per un verso, il fatto che il pestaggio in danno della vittima fosse stato smentito dalle risultanze della consulenza medico-legale - del tutto ignorata dal giudice - e, per altro verso, il dato che, dopo il corpo a corpo descritto dai testi e finalizzato ad impossessarsi del telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA], esso sia stato rinvenuto nella tasca sinistra dei pantaloni della vittima: ciò che esclude che il telefono sia mai stato oggetto di attenzione da parte dei due coimputati.

D'altra parte, si aggiunge: a) i testimoni non espongono dati di fatto, ma un loro convincimento quando riferiscono che i due aggressori volevano sottrarre il telefono alla vittima; b) essi non parlano di minacce o di condotte comunque tese alla sottrazione; c) lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nella telefonata con l'operatore del 112, aveva sempre parlato di una lite e non di una rapina; d) del tutto comprensibilmente i testi si erano tenuti a debita distanza, talché, date le condizioni di oscurità, non avrebbero potuto apprezzare in termini chiari il contestato tentativo di rapina.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è inammissibile per assenza di specificità e manifesta infondatezza.

Per quanto attiene al dedotto travisamento del contenuto delle dichiarazioni dell'imputato, vanno ribaditi i generali principi che governano la materia del sindacato sulla lettura delle risultanze probatorie operata dai giudici di merito.In particolare, si è osservato (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.

Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).

Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167).

Ora, a tacer del fatto che anche i frammenti delle dichiarazioni rese dall'imputato riportati in ricorso non rivelano affatto il dedotto iato tra la colluttazione e la caduta in acqua della vittima, resta assorbente la considerazione che l'atto di impugnazione neppure esamina i brani valorizzati dai giudici di merito e che confermano l'assoluta contestualità tra la lotta ingaggiata dall'imputato e il rotolamento in acqua.

Per altro verso, è assolutamente priva di fondamento la reiterata affermazione difensiva secondo la quale i testi sarebbero stati ritenuti inattendibili.

La scelta prudenziale della pubblica accusa in primo grado non denuncia affatto siffatta conclusione, che esplicitamente la Corte territoriale respinge, chiarendo che la rivisitazione qualificatoria operata dal p.m., rispetto all'iniziale contestazione di omicidio volontario, «non può - e non deve - dirsi dipendente dalla inattendibilità dei due testimoni, che semplicemente non può essere loro rimproverata».

L'esame complessivo del narrato di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] è stato condotto dalla Corte d'assise d'appello, valorizzando, a confutazione degli argomenti difensivi aventi ad oggetto la loro inattendibilità: a) che nessun aggiustamento sfavorevole all'imputato era mai intervenuto; b) che il rapporto di amicizia dei due con la vittima si riduceva alla condivisione di una chat di un gruppo finalizzato a prestare aiuto vicendevole ai cittadini peruviani nel trovare lavoro; c) che la [OSCURATO:PERSONA] aveva smentito di essere la fidanzata della vittima che aveva conosciuto un paio di mesi prima e di avere conosciuto l'altro teste solo quella sera.

Ed è anche alla luce delle dichiarazioni di costoro che non emerge alcuna soluzione di continuità tra la colluttazione e la caduta in acqua della vittima.

Ora, in tale contesto - esclusa l'assertivamente dedotta volontaria scelta della vittima di entrare in acqua - la conferma dell'affermazione di responsabilità dell'imputato si inquadra perfettamente nelle conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza di legittimità.

Muovendosi in una prospettiva coerente con i valori costituzionali, questa Corte (Sez. 5, n. 5515 del 18/01/2019, Battimelli, non massimata) ha rilevato come l'incriminazione di cui all'art. 584 cod. pen. presenta caratteri distintivi che definiscono la configurazione dell'elemento soggettivo, al pari di quella dell'elemento oggettivo, avendo il legislatore inteso presidiare con una sanzione specifica e particolarmente severa quelle fattispecie che si caratterizzino per la commissione di atti di diretta aggressione all'integrità fisica del soggetto passivo: vale a dire per la commissione di condotte che, per loro intrinseca natura, esprimono più di ogni altra il pericolo che vengano innescati processi causali in grado di degenerare nell'uccisione di colui che le subisce (Sez. 5, n. 35015 del 03/05/2016, Baciu, Rv. 267549).

La soluzione si colloca nel solco dell'orientamento tradizionale di questa Corte, in forza del quale (v., ad es., Sez. 5, n. 51233 del 09/10/2019, S., Rv. 277960 - 01), ai fini dell'integrazione dell'omicidio preterintenzionale, è necessario che l'autore dell'aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere o ledere e che esista un rapporto di causa ed effetto tra gli atti predetti e l'evento letale, senza necessità che la serie causale che ha prodotto la morte rappresenti lo sviluppo dello stesso evento di percosse o di lesioni voluto dall'agente (Sez. 5, n.41017 del 12/07/2012, S., Rv. 253744, n. 1008 del 1986 Rv. 174956).

Il che, del resto, si accorda pienamente col tradizionale principio causa causae est causa causati che, pur temperato dal criterio di regolarità causale, è anch'esso riconosciuto applicabile dalla giurisprudenza (v.

Sez.

I, n. 654 del 18/04/1966, Nervetti, Rv. 102177).

Siffatta impostazione ermeneutica rende anche ragione dell'ulteriore regula iuris, che è agevole trarre da altro precedente giurisprudenziale (Sez. 5, n. 3946/03 del 03/12/2003, Belquacem, Rv. 224903), secondo cui deve ritenersi realizzato il nesso causale quando la morte sia conseguenza di una specifica situazione di pericolo cagionata dalla condotta intenzionale del reo, volta a percuotere o ledere il soggetto passivo.La medesima Sez. 5 n. 51233 del 09/10/2019, traendo da tale premessa le necessarie conseguenze quanto ai risvolti psicologici, aggiunge «come sia ormai superata, nella giurisprudenza di legittimità, la teoria per la quale in passato si riteneva che l'omicidio preterintenzionale fosse punibile a titolo di dolo misto a colpa.

Si è, infatti, pervenuti, all'approdo interpretativo secondo cui l'elemento psicologico del reato in questione è costituito soltanto dalla volontà di infliggere percosse o provocare lesioni; in tal senso si è espressa, invero, del tutto condivisibilmente, questa Corte nell'affermare la tesi secondo cui, in tema di omicidio preterintenzionale, l'elemento soggettivo è costituito, non già da dolo e responsabilità oggettiva né da dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato (Sez. 5, n. 13673 del 08/03/2006, Haile, Rv. 234552)».

Nello stesso senso si è espressa Sez. 5, n. 791 del 18/10/2012 - dep. 08/01/2013, Palazzolo, Rv. 254386 - 01, che ha approfondito il tema sul piano della compatibilità di siffatta conclusione con l'art. 27 Cost., in un consapevole confronto con le ampie riflessioni sviluppate, quanto alla responsabilità ex art. 586 cod. pen., da Sez.

U, n. 22676 del 22/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 243381 - 01).

In altri termini, l'evento morte deve costituire il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dal reo con la condotta intenzionale volta a ledere o percuotere una persona, con la conseguenza che se la morte della vittima è del tutto estranea all'area di rischio attivato con la condotta iniziale, intenzionalmente diretta a percuotere o provocare lesioni, ed è, invece, conseguenza di un comportamento successivo, l'evento mortale non può essere imputato a titolo preterintenzionale, ma deve essere punito a titolo di colpa, in quanto effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall'evento di percosse o lesioni dolose (Sez. 5, n. 5155 del 18/01/2019, Battimelli).

Ciò implica che la prevedibilità ex lege dell'evento morte rispetto alle lesioni deve essere verificata anche alla luce della collocazione del primo nell'area di rischio innescata dalla condotta lesiva: collocazione normalmente ravvisabile ma astrattamente suscettibile di essere messa in discussione in casi limite, che, peraltro, nel caso di specie, non ricorrono affatto.

Ora, anche la critica mossa dal ricorso alle conclusioni del g.i.p nella sentenza di primo grado è del tutto monca perché non considera l'efficienza causale della patente condizione di ubriachezza della vittima nella relazione eziologica con l'evento, alla luce della sostanziale impossibilità di rimediare ad una caduta nel corso di un fiume in orario serale.

La doglianza relativa all'assenza di accertamenti in ordine alla potenza della corrente trascura, altresì, di considerare il rilievo logico per il quale il cadavere fu recuperato a distanza di giorni e in tutt'altro luogo da dove era caduto.

Il tema dell'ubriachezza, rimasto del tutto privo di riscontro critico nel ricorso, rende prive di rilievo le considerazioni dedicate alla dedotta sproporzione tra le lesioni sofferte e l'evento morte.

2. Il secondo motivo è del pari inammissibile per assenza di specificità, perché aspira ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie inammissibile in sede di legittimità: ciò vale in particolare per la rilettura delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], esaminate dalla Corte territoriale in termini puntuali e dando conto anche dell'iniziale riferimento del primo ad una lite, posto che si trattava di richiedere l'intervento dei sanitari e non di ricostruire vicende del tutto irrilevanti a quel fine.

Il ricorso non si confronta in alcun modo con le argomentazioni della Corte d'assise d'appello e riporta qualche isolato brano decontestualizzato, finendo per eludere il significato delle dichiarazioni, prive di equivocità.

Il fatto poi che il telefono sia stato rinvenuto nella tasca dei pantaloni della vittima conferma solo la sua resistenza e ha trovato riscontro nell'attribuzione del tentativo di rapina.

Quanto alle risultanze della consulenza medico-legale, è appena il caso di rilevare che la colluttazione è stata confermata dallo stesso imputato, per cui diventa davvero superfluo indugiare sul tema.

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28/04/2021 la Corte d'assise d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo non ricorrente in cassazione) alla pena di giustizia, avendoli ritenuti responsabili di tentata rapina aggravata (capo 1) e di omicidio preterintenzionale in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo 2). Secondo la Corte territoriale, alla luce delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che aveva anche provveduto a chiamare il 112, quando la vittima era caduta nelle acque del Lambro, e da [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], mentre, dopo una festa svoltasi all'interno del [OSCURATO:PERSONA], si avviava verso l'uscita, aveva, a causa dell'andatura barcollante, prima perso più volte il telefono cellulare e poi finito per urtare i due coimputati che, irritati, lo avevano malmenato cercando di sottrargli il telefono. A seguito della colluttazione il [OSCURATO:PERSONA] era caduto nel fiume, morendo annegato. La Corte territoriale, quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 2), pur ribadendo il proprio giudizio di credibilità rispetto alle dichiarazioni dei testimoni, i quali avevano riferito di una spinta volontaria della vittima in acqua, ha osservato che, a voler prestar credito alle stesse dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], la caduta nel fiume del [OSCURATO:PERSONA] rappresentava il disperato tentativo di quest'ultimo di sfuggire all'aggressione. 2. Nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 2, rilevando che la sentenza impugnata, nel porre a fondamento delle proprie conclusioni le stesse dichiarazioni dell'imputato, ne aveva travisato il contenuto, giacché [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di avere continuato a picchiare il [OSCURATO:PERSONA], ma in un fase di molto antecedente rispetto al rotolamento di quest'ultimo in acqua. In altri termini, i giudici di merito, secondo il ricorso, non hanno colto lo iato temporale tra la rissa e la caduta in acqua, che emergeva con estrema nitidezza dalle dichiarazioni del ricorrente. Si aggiunge che una contraria ricostruzione non potrebbe essere fondata sulle dichiarazioni dei testi oculari, ritenute non veritiere, al punto che lo stesso p.m. era stato indotto a modificare il capo di imputazione, riqualificando il fatto come omicidio preterintenzionale. Pertanto, se la ricostruzione dei fatti recepita dal giudice d'appello non trova fondamento né in siffatte dichiarazioni né in quanto affermato dall'imputato, deve prendersi atto che, alla stregua di quanto raccontato da quest'ultimo, esiste, ove si valorizzi il criterio della prevedibilità in concreto, una cesura tra la colluttazione e il rotolamento in acqua della vittima che vale ad interrompere il nesso causale tra la condotta e l'evento, destinato a collocarsi al di fuori della specifica situazione di pericolo creata dall'agente. D'altra parte, nessuna indicazione motivazionale era stata fornita per correlare l'evento morte alla semplice caduta in acqua alla luce delle concrete condizioni del fiume Lambro. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo n. 1). Si rileva che le censure sviluppate con l'atto di appello non si limitavano a sollecitare una valutazione della credibilità dei testi, il cui narrato era discordante, ma chiedevano di apprezzare il significato delle dichiarazioni di questi ultimi, alla luce di altri elementi, ossia, per un verso, il fatto che il pestaggio in danno della vittima fosse stato smentito dalle risultanze della consulenza medico-legale - del tutto ignorata dal giudice - e, per altro verso, il dato che, dopo il corpo a corpo descritto dai testi e finalizzato ad impossessarsi del telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA], esso sia stato rinvenuto nella tasca sinistra dei pantaloni della vittima: ciò che esclude che il telefono sia mai stato oggetto di attenzione da parte dei due coimputati. D'altra parte, si aggiunge: a) i testimoni non espongono dati di fatto, ma un loro convincimento quando riferiscono che i due aggressori volevano sottrarre il telefono alla vittima; b) essi non parlano di minacce o di condotte comunque tese alla sottrazione; c) lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nella telefonata con l'operatore del 112, aveva sempre parlato di una lite e non di una rapina; d) del tutto comprensibilmente i testi si erano tenuti a debita distanza, talché, date le condizioni di oscurità, non avrebbero potuto apprezzare in termini chiari il contestato tentativo di rapina. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per assenza di specificità e manifesta infondatezza. Per quanto attiene al dedotto travisamento del contenuto delle dichiarazioni dell'imputato, vanno ribaditi i generali principi che governano la materia del sindacato sulla lettura delle risultanze probatorie operata dai giudici di merito.In particolare, si è osservato (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). Ora, a tacer del fatto che anche i frammenti delle dichiarazioni rese dall'imputato riportati in ricorso non rivelano affatto il dedotto iato tra la colluttazione e la caduta in acqua della vittima, resta assorbente la considerazione che l'atto di impugnazione neppure esamina i brani valorizzati dai giudici di merito e che confermano l'assoluta contestualità tra la lotta ingaggiata dall'imputato e il rotolamento in acqua. Per altro verso, è assolutamente priva di fondamento la reiterata affermazione difensiva secondo la quale i testi sarebbero stati ritenuti inattendibili. La scelta prudenziale della pubblica accusa in primo grado non denuncia affatto siffatta conclusione, che esplicitamente la Corte territoriale respinge, chiarendo che la rivisitazione qualificatoria operata dal p.m., rispetto all'iniziale contestazione di omicidio volontario, «non può - e non deve - dirsi dipendente dalla inattendibilità dei due testimoni, che semplicemente non può essere loro rimproverata». L'esame complessivo del narrato di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] è stato condotto dalla Corte d'assise d'appello, valorizzando, a confutazione degli argomenti difensivi aventi ad oggetto la loro inattendibilità: a) che nessun aggiustamento sfavorevole all'imputato era mai intervenuto; b) che il rapporto di amicizia dei due con la vittima si riduceva alla condivisione di una chat di un gruppo finalizzato a prestare aiuto vicendevole ai cittadini peruviani nel trovare lavoro; c) che la [OSCURATO:PERSONA] aveva smentito di essere la fidanzata della vittima che aveva conosciuto un paio di mesi prima e di avere conosciuto l'altro teste solo quella sera. Ed è anche alla luce delle dichiarazioni di costoro che non emerge alcuna soluzione di continuità tra la colluttazione e la caduta in acqua della vittima. Ora, in tale contesto - esclusa l'assertivamente dedotta volontaria scelta della vittima di entrare in acqua - la conferma dell'affermazione di responsabilità dell'imputato si inquadra perfettamente nelle conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza di legittimità. Muovendosi in una prospettiva coerente con i valori costituzionali, questa Corte (Sez. 5, n. 5515 del 18/01/2019, Battimelli, non massimata) ha rilevato come l'incriminazione di cui all'art. 584 cod. pen. presenta caratteri distintivi che definiscono la configurazione dell'elemento soggettivo, al pari di quella dell'elemento oggettivo, avendo il legislatore inteso presidiare con una sanzione specifica e particolarmente severa quelle fattispecie che si caratterizzino per la commissione di atti di diretta aggressione all'integrità fisica del soggetto passivo: vale a dire per la commissione di condotte che, per loro intrinseca natura, esprimono più di ogni altra il pericolo che vengano innescati processi causali in grado di degenerare nell'uccisione di colui che le subisce (Sez. 5, n. 35015 del 03/05/2016, Baciu, Rv. 267549). La soluzione si colloca nel solco dell'orientamento tradizionale di questa Corte, in forza del quale (v., ad es., Sez. 5, n. 51233 del 09/10/2019, S., Rv. 277960 - 01), ai fini dell'integrazione dell'omicidio preterintenzionale, è necessario che l'autore dell'aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere o ledere e che esista un rapporto di causa ed effetto tra gli atti predetti e l'evento letale, senza necessità che la serie causale che ha prodotto la morte rappresenti lo sviluppo dello stesso evento di percosse o di lesioni voluto dall'agente (Sez. 5, n.41017 del 12/07/2012, S., Rv. 253744, n. 1008 del 1986 Rv. 174956). Il che, del resto, si accorda pienamente col tradizionale principio causa causae est causa causati che, pur temperato dal criterio di regolarità causale, è anch'esso riconosciuto applicabile dalla giurisprudenza (v. Sez. I, n. 654 del 18/04/1966, Nervetti, Rv. 102177). Siffatta impostazione ermeneutica rende anche ragione dell'ulteriore regula iuris, che è agevole trarre da altro precedente giurisprudenziale (Sez. 5, n. 3946/03 del 03/12/2003, Belquacem, Rv. 224903), secondo cui deve ritenersi realizzato il nesso causale quando la morte sia conseguenza di una specifica situazione di pericolo cagionata dalla condotta intenzionale del reo, volta a percuotere o ledere il soggetto passivo.La medesima Sez. 5 n. 51233 del 09/10/2019, traendo da tale premessa le necessarie conseguenze quanto ai risvolti psicologici, aggiunge «come sia ormai superata, nella giurisprudenza di legittimità, la teoria per la quale in passato si riteneva che l'omicidio preterintenzionale fosse punibile a titolo di dolo misto a colpa. Si è, infatti, pervenuti, all'approdo interpretativo secondo cui l'elemento psicologico del reato in questione è costituito soltanto dalla volontà di infliggere percosse o provocare lesioni; in tal senso si è espressa, invero, del tutto condivisibilmente, questa Corte nell'affermare la tesi secondo cui, in tema di omicidio preterintenzionale, l'elemento soggettivo è costituito, non già da dolo e responsabilità oggettiva né da dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato (Sez. 5, n. 13673 del 08/03/2006, Haile, Rv. 234552)». Nello stesso senso si è espressa Sez. 5, n. 791 del 18/10/2012 - dep. 08/01/2013, Palazzolo, Rv. 254386 - 01, che ha approfondito il tema sul piano della compatibilità di siffatta conclusione con l'art. 27 Cost., in un consapevole confronto con le ampie riflessioni sviluppate, quanto alla responsabilità ex art. 586 cod. pen., da Sez. U, n. 22676 del 22/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 243381 - 01). In altri termini, l'evento morte deve costituire il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dal reo con la condotta intenzionale volta a ledere o percuotere una persona, con la conseguenza che se la morte della vittima è del tutto estranea all'area di rischio attivato con la condotta iniziale, intenzionalmente diretta a percuotere o provocare lesioni, ed è, invece, conseguenza di un comportamento successivo, l'evento mortale non può essere imputato a titolo preterintenzionale, ma deve essere punito a titolo di colpa, in quanto effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall'evento di percosse o lesioni dolose (Sez. 5, n. 5155 del 18/01/2019, Battimelli). Ciò implica che la prevedibilità ex lege dell'evento morte rispetto alle lesioni deve essere verificata anche alla luce della collocazione del primo nell'area di rischio innescata dalla condotta lesiva: collocazione normalmente ravvisabile ma astrattamente suscettibile di essere messa in discussione in casi limite, che, peraltro, nel caso di specie, non ricorrono affatto. Ora, anche la critica mossa dal ricorso alle conclusioni del g.i.p nella sentenza di primo grado è del tutto monca perché non considera l'efficienza causale della patente condizione di ubriachezza della vittima nella relazione eziologica con l'evento, alla luce della sostanziale impossibilità di rimediare ad una caduta nel corso di un fiume in orario serale. La doglianza relativa all'assenza di accertamenti in ordine alla potenza della corrente trascura, altresì, di considerare il rilievo logico per il quale il cadavere fu recuperato a distanza di giorni e in tutt'altro luogo da dove era caduto. Il tema dell'ubriachezza, rimasto del tutto privo di riscontro critico nel ricorso, rende prive di rilievo le considerazioni dedicate alla dedotta sproporzione tra le lesioni sofferte e l'evento morte. 2. Il secondo motivo è del pari inammissibile per assenza di specificità, perché aspira ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie inammissibile in sede di legittimità: ciò vale in particolare per la rilettura delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], esaminate dalla Corte territoriale in termini puntuali e dando conto anche dell'iniziale riferimento del primo ad una lite, posto che si trattava di richiedere l'intervento dei sanitari e non di ricostruire vicende del tutto irrilevanti a quel fine. Il ricorso non si confronta in alcun modo con le argomentazioni della Corte d'assise d'appello e riporta qualche isolato brano decontestualizzato, finendo per eludere il significato delle dichiarazioni, prive di equivocità. Il fatto poi che il telefono sia stato rinvenuto nella tasca dei pantaloni della vittima conferma solo la sua resistenza e ha trovato riscontro nell'attribuzione del tentativo di rapina. Quanto alle risultanze della consulenza medico-legale, è appena il caso di rilevare che la colluttazione è stata confermata dallo stesso imputato, per cui diventa davvero superfluo indugiare sul tema. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa dell
Sentenza Cassazione n. 18716/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris