CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34020/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che ha confermato, in punto di penale responsabilità, la sentenza emessa all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare di Roma. [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta qualificazione del reato quale furto in abitazione e all'effettivo coinvolgimento dell'imputato, fondatosi sul riconoscimento effettuato dagli operanti - è inammissibile in sede di legittimità in quanto volto a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie a fronte dell'adeguata motivazione fornita dalla corte territoriale, da cui non emerge che l'imputato sia stato ripreso nei video delle telecamere con il volto coperto, in modo da impedire un chiaro riconoscimento, né tale aspetto è stato ritenuto oggetto di travisamento. [OSCURATO:PERSONA] che, in ogni caso, si tratta di un aspetto non decisivo in quanto l'attribuibilità del fatto al ricorrente emerge, con certezza, dal rinvenimento della refurtiva immediatamente dopo il furto, a seguito dei controlli effettuati dalle Forze dell'Ordine sulla persona dei due complici e sulla autovettura a bordo della quale viaggiavano. [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contravvenzionale di possesso ingiustificato di chiavi alterale o grimaldelli - è parimenti inammissibile in quanto generico, così come generico era il corrispondente motivo proposto con l'atto d'appello. [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile. Invero, quanto al trattamento punitivo, i giudici della corte territoriale hanno evidenziato come le modalità del fatto e i plurimi precedenti penali dai quali l'imputato è gravato, sintomatici di un'inclinazione alla commissione di reati contro il patrimonio, costituiscano elementi che impediscono la concessione delle invocate attenuanti. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MSezione 22