Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 05838/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato per concorso nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 - con cui si deducono violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta corresponsabilità dell'imputato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata per affermare la sussistenza del concorso nel reato, e volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con cui si lamentano l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen. per eccessività della pena inflitta e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è parimenti consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive con riguardo alla congruità della pena, non essendo per contro state invocate con l'appello le circostanze attenuanti generiche; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della gassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della 6ssa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato per concorso nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 - con cui si deducono violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta corresponsabilità dell'imputato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata per affermare la sussistenza del concorso nel reato, e volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con cui si lamentano l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen. per eccessività della pena inflitta e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è parimenti consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive con riguardo alla congruità della pena, non essendo per contro state invocate con l'appello le circostanze attenuanti generiche; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della gassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della 6ssa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022
Sentenza Cassazione n. 05838/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris