CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 17683/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3366/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione all'applicazione della reci- diva, non ravvisandosi a suo avviso alcuna maggiore pericolosità del reo in rela- zione al nuovo episodio criminoso, e comunque non avendo il giudice del gravame del merito motivato in relazione alla stessa e alla dosimetria della pena. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della deci- sione impugnata e afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da suffi- ciente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e del tutto congrua di avere valutato il curriculum criminale dell'odierno ricorrente e di condividere la motivazione del primo giudice secondo cui i numerosi e gravi precedenti penali, anche specifici, di cui l'imputato è gravato non consentono di escludere l'aumento per la contestata recidiva; ed, invero, la condotta in contestazione viene ritenuta indice di una maggiore pericolosità e capacità a delinquere dell'imputato che ha dimostrato di non essere in grado di trarre insegnamento dalle precedenti con- danne, reiterando in analoghe condotte, così da concludere che il predetto abbia effettuato una scelta di vita improntata al crimine. Né può sostenersi - si legge in sentenza- che la condotta non sia contattata da gravità atteso che l'imputato, in un breve arco di tempo, effettuava diverse cessioni e deteneva diverse tipologie di sostanza stupefacente, tra cui il crack, inserita tra quelle maggiormente perico- lose. I giudici del gravame del merito hanno, dunque, operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a de- linquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura. Va ricordato, infatti, che secondo il dictum di questa Corte di legittimità, l'ap- plicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr. Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 N. 3366/2022 R.G. nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684). 3. Manifestamente infondato è il motivo, peraltro del tutto generico- in punto di dosimetria della pena. Con motivazione immune dai denunciati vizi di legittimità, la Corte territoriale, dopo avere evidenziato come, peraltro, l'imputato abbia usufruito già di un tratta- mento di particolare favore posto che il Tribunale ha riqualificato il fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90 ed ha concesso all'imputato le circo- stanze attenuanti generiche, ha sottolineato come le dosi ricavabili dallo stupefa- cente sequestrato erano superiori a 100 (in particolare modo per la cannabis) e come, stante la diversa tipologia dello stupefacente detenuto, il Corrao era in grado di soddisfare maggiori richieste, essendo state in poco tempo registrate di- verse cessioni. Si evidenzia anche che l'imputato è gravato da numerosi precedenti penali anche specifici, elementi tutti che per i giudici del merito impongono la scelta di una pena particolarmente rigorosa. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022 Il C r‘sigliere es n