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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 45806/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 110 e 582, 585 e 635, comma 2, cod. pen. e 99, comma 4, cod. pen., per la sola ORTU; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo - che contesta la completezza, la logicità e la coerenza della motivazione, rispetto agli atti del processo, posta a base della dichiarazione di responsabilità degli imputati per il delitto di lesioni aggravate in concorso, ossia il solo che aveva costituito oggetto dei motivi di appello - è affidato a doglianze generiche - In quanto reiterative delle stesse già indeterminate censure articolate con i motivi di gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione sul punto - e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), tanto più in presenza di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa alle pag. 3 e 4 della sentenza impugnata; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili ì ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 novembre 2022 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 110 e 582, 585 e 635, comma 2, cod. pen. e 99, comma 4, cod. pen., per la sola ORTU; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo - che contesta la completezza, la logicità e la coerenza della motivazione, rispetto agli atti del processo, posta a base della dichiarazione di responsabilità degli imputati per il delitto di lesioni aggravate in concorso, ossia il solo che aveva costituito oggetto dei motivi di appello - è affidato a doglianze generiche - In quanto reiterative delle stesse già indeterminate censure articolate con i motivi di gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione sul punto - e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), tanto più in presenza di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa alle pag. 3 e 4 della sentenza impugnata; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili ì ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2022 Il Consigliere e
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