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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 10212/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato proposta ai sensi dell'art. 629bis cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Rimini il 10/10/2020, divenuta irrevocabile il 20/2/2021, che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 633-639bis cod. pen. e 635 cod. pen.

La Corte territoriale ha dato atto che nel predetto procedimento il Guerriero, allora senza fissa dimora, in data 31/10/2012 era stato rinvenuto a dormire all'interno di un centro educativo e, a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine, era stato denunciato a piede libero, con redazione di verbale di nomina di difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo.

A quasi sei anni di distanza dal fatto, poi, in data 4/6/2018 era stato notificato al predetto difensore di fiducia il decreto di citazione a giudizio in relazione ai reati sopraindicati, per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e tuttavia il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato, deducendo di non aver mai avuto contatti con l'imputato.

Ad avviso della Corte, però, essendo venuto il Guerriero a conoscenza del procedimento a suo carico, doveva escludersi l'ignoranza incolpevole del processo, essendo stato dallo stesso disatteso l'onere di diligenza di mantenere i contatti con il difensore di fiducia nominato.

2. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bologna, formulando un unico motivo di doglianza, con il quale ha dedotto la violazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione, sul rilievo che l'effettiva conoscenza dell'instaurazione del processo penale a carico dell'imputato non poteva essere desunta da mere presunzioni, quale quella fondata su quanto riferito all'udienza dibattimentale del 27/10/2010 dal sostituto del difensore di ufficio.

3. Con requisitoria scritta del 21 novembre 2023 il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

2. Non è contestato, infatti, che in data 31/10/2012 venne redatto lei confronti dell'odierno ricorrente verbale di identificazione, di elezione di domicilio e di nomina di difensore, ed in quella sede il Guerriero, reso edotto di essere sottoposto ad indagini per il reato di cui all'art. 635 cod. pen., nominava difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Prato, con atto nel quale venivano riportati il recapito telefonico e l'indirizzo dello studio di quest'ultimo, presso il quale il Guerriero eleggeva domicilio.

Regolarmente, pertanto, in data 4/6/2018 veniva eseguita presso studio la notifica del decreto di citazione per l'udienza dibattimentale del 20/9/2028.

Solo successivamente a tale rituale notifica, più di due mesi dopo questa, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava rinuncia al mandato , il 31/8/2018, sicché veniva nominato al ricorrente un difensore di ufficio, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo assisteva nel corso del dibattimento.

La circostanza è significativa, in quanto è evidente che l'art. 629-bis cod. proc. pen. si pone in stretta correlazione con le previsioni dell'art. 420-bis cod. proc. peri., che al primo comma prevede che si proceda in assenza se vi è stata espressa rinuncia da parte dell'imputato e, al secondo comma, individua i casi in cui si procede in assenza pur se non vi è stata alcuna manifestazione espressa da parte dell'imputato, tra i quali, appunto, il caso in cui l'imputato che abbia eletto domicilio "abbia nominato un difensore di fiducia".

3. Il tema è stato ripetutamente vagliato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, con le sentenze n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716, e poi n. 23984 del 28/11/2019, Ismail, 2_ Rv. 279420.

Con la sentenza Innaro, in particolare, le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sulla nozione di "effettiva conoscenza del procedimento" - alla quale l'art. 175, co. 2, cod. proc. pen., nella previgente formulazione (introdotta dal dal. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, e poi modificata con la legge 28 aprile 2014 n. 67), ricollegava effetti preclusivi alla restituzione in termini per l'impugnazione — ne hanno tratto spunto per tracciare i confini di ammissibilità del processo in absentia in termini coerenti con le indicazioni provenienti dalla normativa e dalle pronunce delle Corti sovranazionali ivi specificamente richiamate.

Nel farlo, hanno affermato che un processo svoltosi in assenza può considerarsi conforme all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, solo se l'imputato ne ha avuto conoscenza effettiva, non essendo sufficiente a tal fine che egli fosse informato dell'esistenza di un'indagine penale a suo carico.

Muovendo da tali premesse, le sezioni unite hanno precisato che la conoscenza del processo è garantita solo dalla conoscenza di un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" contenente l'indicazione dell'accusa formulata nonché della data e del luogo di svolgimento del giudizio.

Ed hanno chiarito che tale conoscenza non può essere soltanto presunta né, men che mai, meramente legale.

Con tale pronuncia le Sezioni Unite hanno sostenuto - ma il tema sarà poi puntualizzato e in qualche modo rettificato l'anno successivo nella sentenza SSUU Ismail- che, nelle situazioni tipizzate dall'art. 420-bis cod. proc. pen, opera una presunzione di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo, già allora precisando, però, che tale presunzione è necessariamente relativa, potendo essere superata se l'imputato (nel caso previsto dall'art. 420-bis, co. 4, cod. proc. pen.) o il condannato (nel caso previsto dall'art. 629-bis co. 1 cod. proc. pen.) dimostrino la "incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo", Le Sezioni Unite (Sez.

Un. , n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420) sono di lì a poco tornate sul tema della valenza delle condizioni, indicate nell'art. 420-bis, co. 2, cod. proc. pen. (dichiarazione od elezione di domicilio, previa applicazione di misura cautelare o precautelare, nomina di difensore di fiducia), atte a consentire il processo in absentia anche quando l'imputato non abbia ricevuto personalmente notifica dell'udienza e, dopo avere dato conto dell'evoluzione normativa in tema di garanzie della partecipazione effettiva dell'imputato al processo penale, e di come il sistema previgente sia stato modificato perché, anche dopo vari aggiustamenti, era risultato inadeguato ai principi dell'equo processo (anche sulla scorta delle decisioni della Corte EDU del 18 maggio 2004, Somogyi c.

Italia e 10 novembre 2004 Sejdovic c.

Italia), si sono soffermate sull'assoluta prevalenza del dato della conoscenza effettiva rispetto al dato formale della regolarità della notifica, come poi ulteriormente ribadito anche dalla successive sentenza, ancora delle Sezioni Unite, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931.

4. Dall'insegnamento delle sezioni unite emerge, così, l'impossibilità di equiparare del tutto la mancata diligenza informativa alla volontaria sottrazione alla conoscenza del processo.

Come rilevato anche dalla sentenza Ismaili (cfr. punto 14) "certamente la manifesta mancanza diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione": se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita." Tuttavia, non si può vanificare il valore attribuito dall'art. 420 bis cod. proc. pen. all'elezione di domicilio, alla nomina di un difensore di fiducia ed agli altri indici rivelatori ivi indicati valorizzando unicamente la mera rinuncia al mandato da parte del difensore, peraltro successiva alla notifica dell'atto destinato all'imputato, quando ad essa non si accompagnino circostanze ulteriori sulla base delle quali sia possibile affermare che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che tale mancata conoscenza non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale.

Questa Corte di Cassazione, con una condivisibile pronuncia alla quale si intende dare seguito, ha rilevato che la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Rv. 283019, fattispecie in cui la Corte ha escluso l'incolpevole mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell'imputato, resosi di fatto irreperibile anche con il suo difensore, tanto da rendere impossibile la comunicazione della rinuncia al mandato per l'interruzione del rapporto professionale).

Si è condivisibilmente ritenuto, pertanto, che per superare l'indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, costituito dalla nomina di difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, occorre che il condannato alleghi quantomeno la sussistenza di situazioni che, dopo la nomina del difensore di fiducia, gli abbiano impedito di seguire le vicende del procedimento penale che lo riguardavano/ e si è precisato che deve trattarsi di un'allegazione non generica, dovendo invece colui che intende provare la sua incolpevole mancata conoscenza del prosieguo del procedimento penale a suo carico, nonostante la nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio preso lo stesso, "spiegare in maniera circostanziata - anche se non provare - il rapporto che sussiste tra il fatto occorsogli e il venir meno della possibilità di seguire la vicenda processuale a suo carico" (così (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022 cit.).

Nel caso in esame, pertanto, difettando non solo la prova, ma anche la mera allegazione di alcuna specifica circostanza che abbia impedito al Guerriero di assolvere al suo dovere informativo o al difensore di raggiungere il predetto, non avendo lo stesso in alcun modo indicato quali ricerche del suo assistito abbia eventualmente attivato ed avendo invece rinunciato al mandato difensivo solo dopo la notificazione del decreto di citazione a giudizio, correttamente la Corte territoriale ha respinto la richiesta di rescissione del giudicato.

5. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato proposta ai sensi dell'art. 629bis cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Rimini il 10/10/2020, divenuta irrevocabile il 20/2/2021, che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 633-639bis cod. pen. e 635 cod. pen. La Corte territoriale ha dato atto che nel predetto procedimento il Guerriero, allora senza fissa dimora, in data 31/10/2012 era stato rinvenuto a dormire all'interno di un centro educativo e, a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine, era stato denunciato a piede libero, con redazione di verbale di nomina di difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo. A quasi sei anni di distanza dal fatto, poi, in data 4/6/2018 era stato notificato al predetto difensore di fiducia il decreto di citazione a giudizio in relazione ai reati sopraindicati, per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e tuttavia il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato, deducendo di non aver mai avuto contatti con l'imputato. Ad avviso della Corte, però, essendo venuto il Guerriero a conoscenza del procedimento a suo carico, doveva escludersi l'ignoranza incolpevole del processo, essendo stato dallo stesso disatteso l'onere di diligenza di mantenere i contatti con il difensore di fiducia nominato. 2. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bologna, formulando un unico motivo di doglianza, con il quale ha dedotto la violazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione, sul rilievo che l'effettiva conoscenza dell'instaurazione del processo penale a carico dell'imputato non poteva essere desunta da mere presunzioni, quale quella fondata su quanto riferito all'udienza dibattimentale del 27/10/2010 dal sostituto del difensore di ufficio. 3. Con requisitoria scritta del 21 novembre 2023 il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Non è contestato, infatti, che in data 31/10/2012 venne redatto lei confronti dell'odierno ricorrente verbale di identificazione, di elezione di domicilio e di nomina di difensore, ed in quella sede il Guerriero, reso edotto di essere sottoposto ad indagini per il reato di cui all'art. 635 cod. pen., nominava difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Prato, con atto nel quale venivano riportati il recapito telefonico e l'indirizzo dello studio di quest'ultimo, presso il quale il Guerriero eleggeva domicilio. Regolarmente, pertanto, in data 4/6/2018 veniva eseguita presso studio la notifica del decreto di citazione per l'udienza dibattimentale del 20/9/2028. Solo successivamente a tale rituale notifica, più di due mesi dopo questa, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava rinuncia al mandato , il 31/8/2018, sicché veniva nominato al ricorrente un difensore di ufficio, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo assisteva nel corso del dibattimento. La circostanza è significativa, in quanto è evidente che l'art. 629-bis cod. proc. pen. si pone in stretta correlazione con le previsioni dell'art. 420-bis cod. proc. peri., che al primo comma prevede che si proceda in assenza se vi è stata espressa rinuncia da parte dell'imputato e, al secondo comma, individua i casi in cui si procede in assenza pur se non vi è stata alcuna manifestazione espressa da parte dell'imputato, tra i quali, appunto, il caso in cui l'imputato che abbia eletto domicilio "abbia nominato un difensore di fiducia". 3. Il tema è stato ripetutamente vagliato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, con le sentenze n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716, e poi n. 23984 del 28/11/2019, Ismail, 2_ Rv. 279420. Con la sentenza Innaro, in particolare, le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sulla nozione di "effettiva conoscenza del procedimento" - alla quale l'art. 175, co. 2, cod. proc. pen., nella previgente formulazione (introdotta dal dal. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, e poi modificata con la legge 28 aprile 2014 n. 67), ricollegava effetti preclusivi alla restituzione in termini per l'impugnazione — ne hanno tratto spunto per tracciare i confini di ammissibilità del processo in absentia in termini coerenti con le indicazioni provenienti dalla normativa e dalle pronunce delle Corti sovranazionali ivi specificamente richiamate. Nel farlo, hanno affermato che un processo svoltosi in assenza può considerarsi conforme all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, solo se l'imputato ne ha avuto conoscenza effettiva, non essendo sufficiente a tal fine che egli fosse informato dell'esistenza di un'indagine penale a suo carico. Muovendo da tali premesse, le sezioni unite hanno precisato che la conoscenza del processo è garantita solo dalla conoscenza di un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" contenente l'indicazione dell'accusa formulata nonché della data e del luogo di svolgimento del giudizio. Ed hanno chiarito che tale conoscenza non può essere soltanto presunta né, men che mai, meramente legale. Con tale pronuncia le Sezioni Unite hanno sostenuto - ma il tema sarà poi puntualizzato e in qualche modo rettificato l'anno successivo nella sentenza SSUU Ismail- che, nelle situazioni tipizzate dall'art. 420-bis cod. proc. pen, opera una presunzione di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo, già allora precisando, però, che tale presunzione è necessariamente relativa, potendo essere superata se l'imputato (nel caso previsto dall'art. 420-bis, co. 4, cod. proc. pen.) o il condannato (nel caso previsto dall'art. 629-bis co. 1 cod. proc. pen.) dimostrino la "incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo", Le Sezioni Unite (Sez. Un. , n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420) sono di lì a poco tornate sul tema della valenza delle condizioni, indicate nell'art. 420-bis, co. 2, cod. proc. pen. (dichiarazione od elezione di domicilio, previa applicazione di misura cautelare o precautelare, nomina di difensore di fiducia), atte a consentire il processo in absentia anche quando l'imputato non abbia ricevuto personalmente notifica dell'udienza e, dopo avere dato conto dell'evoluzione normativa in tema di garanzie della partecipazione effettiva dell'imputato al processo penale, e di come il sistema previgente sia stato modificato perché, anche dopo vari aggiustamenti, era risultato inadeguato ai principi dell'equo processo (anche sulla scorta delle decisioni della Corte EDU del 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia e 10 novembre 2004 Sejdovic c. Italia), si sono soffermate sull'assoluta prevalenza del dato della conoscenza effettiva rispetto al dato formale della regolarità della notifica, come poi ulteriormente ribadito anche dalla successive sentenza, ancora delle Sezioni Unite, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931. 4. Dall'insegnamento delle sezioni unite emerge, così, l'impossibilità di equiparare del tutto la mancata diligenza informativa alla volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. Come rilevato anche dalla sentenza Ismaili (cfr. punto 14) "certamente la manifesta mancanza diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione": se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita." Tuttavia, non si può vanificare il valore attribuito dall'art. 420 bis cod. proc. pen. all'elezione di domicilio, alla nomina di un difensore di fiducia ed agli altri indici rivelatori ivi indicati valorizzando unicamente la mera rinuncia al mandato da parte del difensore, peraltro successiva alla notifica dell'atto destinato all'imputato, quando ad essa non si accompagnino circostanze ulteriori sulla base delle quali sia possibile affermare che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che tale mancata conoscenza non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. Questa Corte di Cassazione, con una condivisibile pronuncia alla quale si intende dare seguito, ha rilevato che la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Rv. 283019, fattispecie in cui la Corte ha escluso l'incolpevole mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell'imputato, resosi di fatto irreperibile anche con il suo difensore, tanto da rendere impossibile la comunicazione della rinuncia al mandato per l'interruzione del rapporto professionale). Si è condivisibilmente ritenuto, pertanto, che per superare l'indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, costituito dalla nomina di difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, occorre che il condannato alleghi quantomeno la sussistenza di situazioni che, dopo la nomina del difensore di fiducia, gli abbiano impedito di seguire le vicende del procedimento penale che lo riguardavano/ e si è precisato che deve trattarsi di un'allegazione non generica, dovendo invece colui che intende provare la sua incolpevole mancata conoscenza del prosieguo del procedimento penale a suo carico, nonostante la nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio preso lo stesso, "spiegare in maniera circostanziata - anche se non provare - il rapporto che sussiste tra il fatto occorsogli e il venir meno della possibilità di seguire la vicenda processuale a suo carico" (così (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022 cit.). Nel caso in esame, pertanto, difettando non solo la prova, ma anche la mera allegazione di alcuna specifica circostanza che abbia impedito al Guerriero di assolvere al suo dovere informativo o al difensore di raggiungere il predetto, non avendo lo stesso in alcun modo indicato quali ricerche del suo assistito abbia eventualmente attivato ed avendo invece rinunciato al mandato difensivo solo dopo la notificazione del decreto di citazione a giudizio, correttamente la Corte territoriale ha respinto la richiesta di rescissione del giudicato. 5. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e c
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