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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 33502/2022

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9 ORDINANZA sul ricorso 25096/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona Direttore Generale elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 34-b, Sc A presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 29 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1823/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-La società "[OSCURATO:PERSONA] srl" ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] per la restituzione dell'IVA indebitamente versata sulla tassa di smaltimento rifiuti (detta TIA 1).

In pratica, [OSCURATO:SOCIETA] è concessionaria del servizio di smaltimento dei rifiuti per conto del Comune di Venezia, ed ha ricevuto dalla società "[OSCURATO:PERSONA]" il pagamento della tassa di smaltimento comprensivo di IVA.

Poiché la Corte Costituzionale, con sentenza 238 del 2009, ha ritenuto che la TIA 1 è una tassa e non già il corrispettivo per l'espletamento di un servizio, con la conseguenza che sulla relativa somma non è applicabile VIVA, la società "[OSCURATO:PERSONA]", ritenendo di avere corrisposto VIVA indebitamente, ha agito in giudizio per far valere il diritto alla restituzione, quanto al periodo compreso tra il 2003 ed il 2010, per un ammontare complessivo di 12420,22 C. 2.-La società di smaltimento, ossia la [OSCURATO:SOCIETA], ha eccepito che il pagamento dell'IVA, pur non dovuto in astratto, non poteva considerarsi indebito in quanto la somma corrispondente era stata detratta dal solvens: in sostanza la società contribuente, pur avendo corrisposto indebitamente VIVA, non aveva comunque sopportato il costo economico, in quanto lo aveva comunque detratto dal suo imponibile. 3.-Questa tesi è stata smentita dai giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, che hanno osservato come la detrazione dell'IVA, anche ove non consentita, non toglie al pagamento il carattere di indebito con conseguente diritto alla restituzione. 4.-Avverso la decisione di secondo grado, che ha confermato, come si è detto quella di primo grado, ricorre la società [OSCURATO:SOCIETA] con un motivo di ricorso, illustrato da memoria.La "[OSCURATO:PERSONA]" srl resiste con controricorso.

Considerato che 1.-L'unico motivo di ricorso denuncia violazione dell'articolo 2033 c.c. e dell'articolo 19 del DPR 633 del 1972, e mira ad affermare la tesi per cui l'avvenuta detrazione dell'IVA è fatto significativo, nel senso che impedisce di considerare indebito il relativo pagamento: se chi ha pagato indebitamente VIVA, poi però la detrae dal proprio imponibile, ricavando un beneficio economico pari all'esborso effettuato, non può agire per la ripetizione in quanto il pagamento non può dirsi indebito.

In caso contrario, si avrebbe arricchimento ingiustificato del contribuente, il quale recupererebbe due volte VIVA corrisposta indebitamente: una volta attraverso la sua diretta ripetizione da parte dell'accipiens e l'altra volta attraverso la detrazione fiscale del suo ammontare.

Il motivo è infondato.

E' vero che questa Corte in passato ha ritenuto che VIVA corrisposta indebitamente può essere ripetuta solo se non si sia comunque provveduto a detrarla, essendo altrimenti il pagamento non indebito (Cass. 3078/ 2012), ma è altresì vero che questo orientamento è mutato, con affermazione del principio per cui VIVA non dovuta è indebita, a prescindere dal recupero aliunde del suo costo economico.

Con la conseguenza che , essendo pacifico che la TIA1 ha natura tributaria (Cass. sez. un. 5078/ 2016), e che dunque, in quanto tributo non è assoggettabile ad IVA, se quest'ultima è corrisposta, lo è indebitamente; che tale pagamento va restituito anche nel caso, ed a prescindere dal fatto, che il contribuente abbia portato in detrazione VIVA medesima per l'intero ammontare.

In sostanza, l'avvenuta detrazione dell'IVA non impedisce di agire per la ripetizione di quella corrisposta indebitamente (Cass. 6149/ 2020; Cass. 7612/ 2021; Cass. 10586/ 2022).

Il ricorso va dunque rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 2500,00 euro , oltre 200,00 euro di spese generali.

Ai sensi , dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma 13.9.2022 DE3OSITATO IN C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 ORDINANZA sul ricorso 25096/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona Direttore Generale elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 34-b, Sc A presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 29 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1823/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-La società "[OSCURATO:PERSONA] srl" ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] per la restituzione dell'IVA indebitamente versata sulla tassa di smaltimento rifiuti (detta TIA 1). In pratica, [OSCURATO:SOCIETA] è concessionaria del servizio di smaltimento dei rifiuti per conto del Comune di Venezia, ed ha ricevuto dalla società "[OSCURATO:PERSONA]" il pagamento della tassa di smaltimento comprensivo di IVA. Poiché la Corte Costituzionale, con sentenza 238 del 2009, ha ritenuto che la TIA 1 è una tassa e non già il corrispettivo per l'espletamento di un servizio, con la conseguenza che sulla relativa somma non è applicabile VIVA, la società "[OSCURATO:PERSONA]", ritenendo di avere corrisposto VIVA indebitamente, ha agito in giudizio per far valere il diritto alla restituzione, quanto al periodo compreso tra il 2003 ed il 2010, per un ammontare complessivo di 12420,22 C. 2.-La società di smaltimento, ossia la [OSCURATO:SOCIETA], ha eccepito che il pagamento dell'IVA, pur non dovuto in astratto, non poteva considerarsi indebito in quanto la somma corrispondente era stata detratta dal solvens: in sostanza la società contribuente, pur avendo corrisposto indebitamente VIVA, non aveva comunque sopportato il costo economico, in quanto lo aveva comunque detratto dal suo imponibile. 3.-Questa tesi è stata smentita dai giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, che hanno osservato come la detrazione dell'IVA, anche ove non consentita, non toglie al pagamento il carattere di indebito con conseguente diritto alla restituzione. 4.-Avverso la decisione di secondo grado, che ha confermato, come si è detto quella di primo grado, ricorre la società [OSCURATO:SOCIETA] con un motivo di ricorso, illustrato da memoria.La "[OSCURATO:PERSONA]" srl resiste con controricorso. Considerato che 1.-L'unico motivo di ricorso denuncia violazione dell'articolo 2033 c.c. e dell'articolo 19 del DPR 633 del 1972, e mira ad affermare la tesi per cui l'avvenuta detrazione dell'IVA è fatto significativo, nel senso che impedisce di considerare indebito il relativo pagamento: se chi ha pagato indebitamente VIVA, poi però la detrae dal proprio imponibile, ricavando un beneficio economico pari all'esborso effettuato, non può agire per la ripetizione in quanto il pagamento non può dirsi indebito. In caso contrario, si avrebbe arricchimento ingiustificato del contribuente, il quale recupererebbe due volte VIVA corrisposta indebitamente: una volta attraverso la sua diretta ripetizione da parte dell'accipiens e l'altra volta attraverso la detrazione fiscale del suo ammontare. Il motivo è infondato. E' vero che questa Corte in passato ha ritenuto che VIVA corrisposta indebitamente può essere ripetuta solo se non si sia comunque provveduto a detrarla, essendo altrimenti il pagamento non indebito (Cass. 3078/ 2012), ma è altresì vero che questo orientamento è mutato, con affermazione del principio per cui VIVA non dovuta è indebita, a prescindere dal recupero aliunde del suo costo economico. Con la conseguenza che , essendo pacifico che la TIA1 ha natura tributaria (Cass. sez. un. 5078/ 2016), e che dunque, in quanto tributo non è assoggettabile ad IVA, se quest'ultima è corrisposta, lo è indebitamente; che tale pagamento va restituito anche nel caso, ed a prescindere dal fatto, che il contribuente abbia portato in detrazione VIVA medesima per l'intero ammontare. In sostanza, l'avvenuta detrazione dell'IVA non impedisce di agire per la ripetizione di quella corrisposta indebitamente (Cass. 6149/ 2020; Cass. 7612/ 2021; Cass. 10586/ 2022). Il ricorso va dunque rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 2500,00 euro , oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi , dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma 13.9.2022 DE3OSITATO IN C
Sentenza Cassazione n. 33502/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris