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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 49213/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la pronunzia di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato; - che l'istanza di trattazione orare presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, è inammissibile, atteso che, nei casi previsti dall'art. 610, comma 1, cod. proc. pen., il procedimento si svolge con "contraddittorio cartolare", senza l'intervento del difensore; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della desistenza volontaria, è privo di specificità estrinseca, essendo meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (cfr. pagina 3 della sentenza); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la pronunzia di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato; - che l'istanza di trattazione orare presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, è inammissibile, atteso che, nei casi previsti dall'art. 610, comma 1, cod. proc. pen., il procedimento si svolge con "contraddittorio cartolare", senza l'intervento del difensore; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della desistenza volontaria, è privo di specificità estrinseca, essendo meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (cfr. pagina 3 della sentenza); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 49213/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris