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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 gennaio 2024

Cassazione n. 02619/2024

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 13/4/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Avellino del 30/6/2021, rideterminandola in anni uno di reclusione ed euro trecento di multa.

2. Entrambi gli imputati, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., per carenza della motivazione in ordine al profilo della dosimetria della pena applicata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, che può solo accogliere o rigettare la richiesta e, ove l'accolga, verificare la legalità della pena (Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01).

Dunque, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226715 - 01).

Nel caso di specie, non è ravvisabile l'illegalità della pena concordata, che rientra nella forbice edittale prevista per il reato loro ascritto.

2. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 16 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 13/4/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Avellino del 30/6/2021, rideterminandola in anni uno di reclusione ed euro trecento di multa. 2. Entrambi gli imputati, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., per carenza della motivazione in ordine al profilo della dosimetria della pena applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, che può solo accogliere o rigettare la richiesta e, ove l'accolga, verificare la legalità della pena (Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01). Dunque, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226715 - 01). Nel caso di specie, non è ravvisabile l'illegalità della pena concordata, che rientra nella forbice edittale prevista per il reato loro ascritto. 2. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 16 gennaio 2024.
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