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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024

Cassazione n. 01170/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]30 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Alessandria, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi N), P) e Q), perché estinti per intervenuta prescrizione, e rideterminato la pena allo stesso inflitta per i reati di cui ai capi L) e O), confermando nel resto.

Ritenuto che i motivi sollevati (Omessa motivazione e violazione degli dell'art. 429, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. con riguardo alla genericità della formulazione dei capi di imputazione; omessa motivazione sulle richieste dell'imputato di dichiarare prescritti tutti i reati) non sono consentiti in sede di legittimità.

Il primo motivo, invero, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 4 e 5 sent. app.).

Il secondo motivo prospetta enunciati ermeneutici errati, atteso che vi è stata una sospensione della prescrizione pari a 140 giorni, come risulta da verbale del 08/05/2019; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]30 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Alessandria, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi N), P) e Q), perché estinti per intervenuta prescrizione, e rideterminato la pena allo stesso inflitta per i reati di cui ai capi L) e O), confermando nel resto. Ritenuto che i motivi sollevati (Omessa motivazione e violazione degli dell'art. 429, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. con riguardo alla genericità della formulazione dei capi di imputazione; omessa motivazione sulle richieste dell'imputato di dichiarare prescritti tutti i reati) non sono consentiti in sede di legittimità. Il primo motivo, invero, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 4 e 5 sent. app.). Il secondo motivo prospetta enunciati ermeneutici errati, atteso che vi è stata una sospensione della prescrizione pari a 140 giorni, come risulta da verbale del 08/05/2019; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 01170/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris