CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 30265/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso 18566-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 20/01/2020 R.G.N. 662/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G.18566/2020 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Lecce, a conferma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] diretto all'accertamento del proprio diritto alla pensione anticipata ai sensi dell'art. 24, co.10 della I. n. 214/2011. Ad avviso della Corte, tale norma, nello stabilire il requisito dell'anzianità contributiva necessaria per accedere alla pensione anticipata, ha confermato il requisito contemplato nell'ad 22 I. n. 153/1969, individuato in 35 anni di contribuzione effettiva. Ha, infine, accertato che, nel caso di specie, detto requisito non sussisteva, poiché l'appellante, alla data di presentazione della domanda di pensione anticipata all'INPS, aveva maturato soltanto 26 anni di contribuzione effettiva. La Corte salentina è giunta a tale conclusione avendo rilevato, da una lettura sistematica dei commi 10 e 11 dell'art. 24 sopra richiamato, che nella contribuzione utile al conseguimento dell'anticipazione pensionistica non andava inclusa la contribuzione figurativa. La cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due - motivi, illustrati da successiva memoria. L'INPS ha depositato tempestivo controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione o falsa applicazione dei commi 10 e 11 dell'art. 24 I. n. 241/2011 - nonché dei commi 15 bis e 17 stesso articolo". Il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". Parte ricorrente sostiene di avere diritto alla pensione anticipata, secondo un' interpretazione del comma 10 dell'art. 24 della I. n. 214 del 2011 diversa rispetto a quella adottata dalla Corte d'appello. In particolare, ritiene che la decisione non abbia applicato correttamente il principio di gerarchia dei criteri interpretativi sancito dall'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale. Prospetta la necessità di una lettura delle norme maggiormente aderente al dettato normativo, ed in particolare del comma 10, ove l'utilizzo dell'avverbio "esclusivamente" farebbe ritenere superato il riferimento alla contribuzione effettiva, dovendo includersi, nei 35 anni di anzianità contributiva ai fini della pensione anticipata, anche i periodi coperti da contribuzione figurativa. I motivi, intimamente connessi, presentano palesi profili d'inammissibilità, atteso che, per un verso, le censure presentano una mescolanza di mezzi d'impugnazione (ex multis, Cass. n.26874 del 2018; anche Cass. n.3554 del 2017 e n. 18021 del 2016) e inoltre, perché quanto al dedotto vizio di motivazione sussiste una doppia conforme (ex multis, cfr. Cass. n.26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014). Non di meno il Collegio, ritenendo non secondario, nel caso in esame, favorire una corretta interpretazione sistematica dei commi 10 e 11 della I. n. 241 del 2011, dichiara infondati i motivi, che esamina congiuntamente. La riforma del 2011 (d.l. n. 201 del 2011 convertito con modifiche nella legge n. 214 del 2011), meglio nota come "riforma [OSCURATO:PERSONA]", completò la transizione della riforma del 1995 (I. n. 335 del 1995) in un periodo di aggravamento della crisi economico - finanziaria già in atto dai primi anni del 2000 (cd. crisi dello spread). Il contenuto sostanziale del provvedimento è racchiuso nell'art. 24, il quale affronta il tema dell'unificazione dei trattamenti pensionistici dal punto di vista del calcolo della pensione e dell'innalzamento dell'età di accesso effettivo alla prestazione, innovando la disciplina della pensione di vecchiaia e mantenendo in vita, entro limiti assai più rigorosi, la pensione di anzianità, che da quel momento assumerà la denominazione di "pensione anticipata". Nel nuovo sistema previdenziale - ormai unificato sulla base del metodo contributivo - il diritto alla pensione (di vecchiaia) nasce alla cessazione del rapporto di lavoro a condizione che l'assicurato abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione effettiva ed un'età minima ru..viTo, plam2p. Quanto alle residue ipotesi di pensione anticipata, la riforma del 2011, pur mantenendo l'originaria finalità di anticipazione dell'età pensionabile prevista per quest'ultima, allo scopo di non ostacolare la finalità di disincentivazione dell'utilizzo delle anticipazioni pensionistiche, ha abolito il requisito dell'età minima introdotto dalla legge n. 243 del 2004, con un effetto di inasprimento complessivo del modello pensionistico, realizzato mediante una riduzione del rateo in rapporto al tempo ancora mancante per il raggiungimento di un limite minimo di età previsto dalla legge.Il comma 10, dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, prevede che ai soggetti che maturano i requisiti a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] può essere liquidata la cd. pensione anticipata, goduta cioè prima del compimento dell'anzianità utile al conseguimento della pensione di vecchiaia soltanto qualora (questo il senso dell'avverbio "esclusivamente") gli assicurati abbiano maturato un'anzianità contributiva pari a 42 anni e 1 mese (gli uomini) e a 41 anni e un mese (le donne). A palese conferma della finalità "disincentivante", si rammenta che l'art. 24, al comma 12, ha esteso alle pensioni anticipate il tasso di aggiornamento del requisito anagrafico con cadenza triennale, fissato in relazione all'aumento della speranza di vita, secondo i criteri stabiliti dal successivo comma 12 ter. L'art. 24, al comma 11, prende altresì in considerazione l'ipotesi in cui la pensione anticipata interessa quei pensionati per i quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1 gennaio 1996, in altri termini coloro per i quali il trattamento pensionistico ricade integralmente sotto il calcolo contributivo, essendo andata a pieno regime la riforma di cui alla I. n. 335 del 1995. Anche per tali assicurati, alla cessazione del rapporto, è consentita la possibilità di vedersi riconoscere la pensione anticipata con i presupposti sopra descritti, ma - e qui subentra una differenza sostanziale rispetto all'ipotesi di cui al comma 10 - in questo caso rientra in gioco l'età anagrafica (63 anni), purché, però, l'interessato o l'interessata possano far valere un'anzianità assicurativa di almeno venti anni di "contribuzione effettiva". Il "reingresso" del requisito anagrafico è evidentemente rivolto a garantire l'effettività del diritto all'anticipazione pensionistica nei confronti (anche) di tutti coloro per i quali la prima applicazione del sistema contributivo "secco" ha apportato sicuramente più modesti vantaggi economici rispetto al calcolo operato secondo il precedente metodo (retributivo o misto). Tuttavia, la tendenza complessiva all'inasprimento delle condizioni di pensionamento cui è indiscutibilmente rivolta la riforma del 2011 non arretra neppure nel caso dei pensionati rientranti nel meno favorevole sistema di calcolo contributivo (1 gennaio 1996), poiché anzi, la regola dettata dal legislatore, di considerare ai fini dell'anzianità contributiva minima, i soli contributi testualmente indicati come "effettivi", non fa che confermare la sua finalità ispiratrice. Dall'interpretazione letterale dei commi 10 e 11 dell'art. 24, oltre che dalla interpretazione sistematica delle due previsioni alla luce dei due cardini della riforma - progressivo adeguamento della pensione all'aumento della speranza di vita e disincentivo di ogni forma di pensionamento anticipato - non residua nessun ragionevole spazio per la tesi difensiva dell'odierna ricorrente. Il senso complessivo della manovra di cui al d.l. n.201 del 2011, nonché lo stesso dato letterale delle norme invocate, conduce, infatti, inequivocabilmente a ritenere corretta l'interpretazione offerta, nel caso in esame, dai giudici di merito. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione della novità della questione decisa. In considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.