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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 luglio 2025

Cassazione n. 06817/2026

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA].

Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato ai sensi dell’art. 611,comma 1bis,cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento,il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di restituzione di somma sottoposta a sequestro preventivo presentata da [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante pro-tempore dell'associazione [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiedeva al T ribunale, quale giudice dell'esecuzione , di disporre la restituzione alla [OSCURATO:PERSONA] della somma di complessi € 252.736,93 già sottoposta a sequestro preventivo , la cui efficacia era stata dichiarata cessata con sentenza 197/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], divenuta irrevocabile il 7 settembre 2024.

Nel provvedimento si dà atto che vi era stata una precedente decisione in tema, adottata de planoil 17 gennaio 2025, impugnata con ricorso per Cassazione dalla difesa dell’istante.

L’impugnazione innanzi aquesta Corte era stata , tuttavia , riqualificat a come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.,con conseguente restitu zione de gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per la decisione.

Nella motivazionedel provvedimento impugnato, a giustificazione del rigetto, ed a conferma della decisione di data 17 gennaio 2025, si evidenzia comenella sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.197 del l’ 8 marzo 2024 fosse espressamente indicato che il denaro in sequestro era certamente di provenienza ille gittima , per le modalità di ingresso in Italia(a mezzo di bonifico dall'Austria e dalla Cina, da soggetti ignoti, con causale evidentemente fittizia- donazione ) e per le modalità con cui s ’ era cercato di occultarlo,una volta chiuso il conto corrente su cui era depositato.

E se anche non è possibile stabilire, come si legge nell’ordinanza, che richiama sul punto la sentenza n.197/2024, la natura illecita, oltre che illegittima della fonte delle somme in sequestro, la conseguenza non può che essere nel senso che la restituzione del denaro, pur cessato il vincolo di trattenimento, potrà solamente avvenire a favore di chi riesca a dimostrarne la lecita spettanza, ciò che non può essere riconosciutoall’istante p oiché la [OSCURATO:PERSONA] di cui [OSCURATO:PERSONA] risulta l'apparente formale legale rappresentante ha natura fittizia e strumentale e poiché essa non ha dimostrato la provenienza lecita e legittima della somma in questione, avendo ripetuto la tesi -smentita nel processo di merito - che si trattidi somme di denaro ricevute quali donazioni per beneficenza e per scopi umanitari, donazioni in ogni caso nulleex art. 782 e 783 cod. civ., di cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe in ogni caso titolo alla restituzione.

2. Con atto qualificato “opposizione ai sensi dell’art. 667, quarto comma, c.p.p.”, diretto al Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’ordinanza del Tribunale del 23 maggio, depositata il 22 luglio 2025,per i seguenti motivi: 2.1 Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Si deduce che la Corte Suprema aveva riqualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., mache il Tribunale, senza fornire alcuna risposta alle argomentazioni della difesa, si è limitato a ribadire quanto statuito con la propria precedente ordinanza, così ‘tradendo’ la funzione del giudizio di opposizione al provvedimento di esecuzione.

In particolare, si lamentache l’impugnata ordinanza neghi la possibilità di restituire il denaro agli imputati, mentre in questa sede l’istante non è [OSCURATO:PERSONA], ma la [OSCURATO:PERSONA].

A ciò si aggiunge l’infondatezza della argomentazione attinente alla invalidità delle donazioni, che sono multiplee tali da non richiedere formalità né l’individuazione del donante. 2.2 Con il secondo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione delle norme rilevanti nel caso di specie con particolareriferimento alle forme richieste ad substantiamper la donazione ed a gli articoli 782 e 7 83 cod . civ. .

Si ribadisce che non vi è stata una donazione unica e che per quelle effettuate a mezzo bonifico, non vi sia la possibilità di affermare che le condizioni economiche dei donanti rendessero indispensabile l’uso delle forme specifiche richieste per la donazione, essendo principio consolidato della giurisprudenza civile di legittimità quello per cui la liberalità realizzata con negozio diverso da quello tipico previsto dall'art.782 cod. civ . non necessiti, per la sua validità, della forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente che vengano osservate le forme prescritte dal legislatore per il negozio tipico utilizzato per realizzare la liberalità voluta, nel caso specifico costituito dai bonifici bancari. 2.3 Inesistenza di un giudicato preclusivo all'accoglimento dell'istanza di restituzione;inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, con particolare riferimento alle norme disciplinanti il giudicato e il divieto di secondo giudizio.

La sentenza assolutoria menzionata nel provvedimento impugnato, non costituisce giudicato oltre il perimetro del suo stesso dispositivo, di tal che le statuizioni in essa contenute non possono essere considerate ostative al riconoscimento del diritto della [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione del denaro sequestrato, una volta che ne sia dimostrata la titolarità e spettanza, come peraltro affermato dalla stessa sentenza passata in giudicato, che ha rimesso alla sede esecutiva ogni valutazione in merito. 2.4 Necessità di disporre accertamenti circa l’origine dei fondi e la titolarità del diritto alla restituzione.

Nell’ordinanza impugnata non si risponde alla richiesta di accertamenti circa l’origine dei fondi e la titolarità del diritto alla restituzione, contenuti nell’istanza della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. I quattro motivi addotti sono manifestamente infondati, ciò che è causa di inammissibilità del ricorso.

2. Il ricorrente lamenta la reiterazione del precedente provvedimento reiettivo, evidenziando l’effettività delle donazioni che avevano creato la provvista sequestrata, del tutto adeguate a giustificare i l diritto alla restituzione della somma in capo all’[OSCURATO:PERSONA], in quanto aderenti alle forme richieste dalla legge.

Inoltre, il ricorrente ribadisce che la sentenza n. 197/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non preclude la restituzioneall’[OSCURATO:PERSONA] d ell’ i mporto , lamentando, in ogni caso che il Tribunale , in sede esecutiva,non abbia proceduto alla assunzione di quelle prove che avrebbero potuto dimostrare il legittimo possesso del denaro da parte della [OSCURATO:PERSONA] stessa.

3. Poiché il ricorso introduce questioni per alcuni aspetti interconnesse, appaiono opportune, per logica espositiva, alcune considerazioni preliminari.

Occorre partire, infatti, da quello che, per la giurisprudenza di legittimità, costituisce un punto fermo, un principio consolidato,e cioè che nel caso in cui il sequestro perda efficacia a seguito di sentenza di proscioglimento (come nel caso concreto) o di non luogo a procedere, la restituzione di quanto sequestrato va da disposta in favore dell'avente diritto che può essere anche un soggetto diverso da quello al quale il bene è stato sequestrato (Sez. 2, n. 39247 del 08/10/2010, Gaias, Rv. 248772; Sez. 2, n. 51753 del 03/12/2013, Casella, Rv. 257359), mentre nell’eventualità di revoca del sequestro, venendomeno le condizioni di applicabilità del vincolo ( fumus o periculum in mora), va ripristinato lo stato anteriore , con la restituzione di quanto sequestrato in favore del soggetto al quale il bene è stato ablato.

La prima delle due ipotesi sopra divisate è quanto avvenuto nel caso concreto, ove la assoluzione dei tre coimputati ha comportato la perdita di efficacia del vincoloreale, senza tuttavia comportare l’automatico ‘rilascio’ del benea favore della [OSCURATO:PERSONA] che ne era il possessore. 3.1 Muovendo ancora un passo nella direzione tracciata dalla giurisprudenza, per comprendere a chi debba essere restituita la somma, si è affermato che essa debba avvenire a favore di chi ne abbia diritto, con l’ulteriore specificazione che la semplice rivendicazione di tale condizione non porta all’automatica restituzione.

Infatti, la più recente giurisprudenza di questa Corte è concorde nel sostenere che, dopo la sentenza non più soggetta ad impugnazione, la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto postula che venga fornita dall'interessato la prova positiva dello ius possidendi, non essendo sufficiente il favor possessionis a giustificare la devoluzione di quanto in sequestro,in assenza di titolo .

In linea di principio, quindi, il giudice dell'esecuzione deve preliminarmente accertare l'effettiva sussistenza del diritto alla restituzione a favore del richiedente, non bastandol'assenza di richieste altrui ovvero la mancanza di prova circa l'altruità della cosa, ed occorrendo, al contrario, la prova positiva, da valutarsi rigorosamente, della esistenza di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile del richiedente, anche qualora si tratti di colui al quale la cosa venne sequestrata, non essendo ravvisabile in questa materia unapresunzione che prescinda dauna effettiva posizione tutelabile (Sez.

V, n. 15 /10/ 2014, dep. 2015, n. 9284 , P.o. in proc./ignoti, Rv. 262892; Cass., Sez. 3, 22/01/2010, n. 2912, Calise, Rv. 246048; Sez.

U, 27/09/1995, n. 10372, Serafino, Rv. 202268).

In altre parole, anche sulla base della sola interpretazione letterale del riferimento all’ “avente diritto” , si richiede una relazione qualificata chiara e supportata da adeguato titolo giustificativo tra l’istante e la somma di denaro in sequestro, non essendo sufficiente, ad esempio, la mera intestazione del conto corrente sul quale le somme erano versate, essendo necessaria la verifica che il denaro sia effettivamente appartenente all'intestatario (Sez. 1, Ordinanza n. 621 del 07/12/2004, dep. 2005, UbertiniRv. 230433 - 01) .

Corretta, pertanto , appare la decisione assunta dal Tribunale che, partendo dall’esito del giudizio nei confronti degli imputati, ha rilevato l’intervenuta perdita di efficacia del sequestro ed al tempo stesso la illegittimità dell’origine del denaro sequestrato per le modalità attraverso le quali esso è arrivato in Italia (descritte puntualmente a pag. 4 della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell’8 marzo 2024) e per quelle con cui si è cercato di occultarlo una volta chiuso il conto corrente. 3.2 Né può trovare concordi, a fronte della motivazione del Tribunale , che ha evidenziato la fittizietà sia del veicolo finanziario (la donazione con causale apparente), che del beneficiario (per ammissione degli stessi correi, la funzione dell’[OSCURATO:PERSONA] era commerciale e non priva di fine di lucro),la pretesa di distinguere la posizione del [OSCURATO:PERSONA] come persona fisica da quella di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che su quest’ultima grava lo stesso onere dimostrativo dello ius possidendidelle somme ablate. 3.3 Infine, genericoè l’ultimo motivo afferente ai denegati accertamenti istruttori asseritamente richiesti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’udienza del procedimento esecutivo al fine di dimostrare l’origine effettiva del denaro bonificato in separatedazioni a favore dell’[OSCURATO:PERSONA] stessa da operatori stranieri basati in Cina ed in Austria.

Considerata l’iniziativa di parte che connota il procedimento di esecuzione (art. 666, comma 1, cod. proc. pen.: “Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore”) e l’onere probatorio incombente su chi afferma di aver diritto alla restituzione di quanto sequestrato, la mera richiesta, rivolta al giudice procedente, di compiere indagini si pone in contrasto con il principio per cui l’onere della prova incombe su chiallega.Questa Corte ha al riguardo chiarito che, salvo che non sia diversamente stabilito, colui che intende avvalersi di una facoltà o di un beneficio previsti dalla legge deve fornire la prova della sussistenza del presupposto su cui si fonda la sua domanda, non potendo detta prova, in assenza di una norma che lo preveda espressamente, essere posta a carico del giudice (Sez. 3, n. 2230 del 17/12/2021, dep. 2022, Favasuli, Rv. 282692 – 01 ; Sez. 6, n. 3364 del 12/01/2016, Italfondiario, Rv. 265828 –01; nel senso che il giudice dell'esecuzione non è tenuto a sostituirsi alla parte inerte per acquisire documentazione o informazioni utili a suffragare l'istanza, Sez. 3, n. 25832 del 29/05/2013, Schena, Rv. 256295 -01).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamentoin favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato ai sensi dell’art. 611,comma 1bis,cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento,il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di restituzione di somma sottoposta a sequestro preventivo presentata da [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante pro-tempore dell'associazione [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiedeva al T ribunale, quale giudice dell'esecuzione , di disporre la restituzione alla [OSCURATO:PERSONA] della somma di complessi € 252.736,93 già sottoposta a sequestro preventivo , la cui efficacia era stata dichiarata cessata con sentenza 197/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], divenuta irrevocabile il 7 settembre 2024. Nel provvedimento si dà atto che vi era stata una precedente decisione in tema, adottata de planoil 17 gennaio 2025, impugnata con ricorso per Cassazione dalla difesa dell’istante. L’impugnazione innanzi aquesta Corte era stata , tuttavia , riqualificat a come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.,con conseguente restitu zione de gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per la decisione. Nella motivazionedel provvedimento impugnato, a giustificazione del rigetto, ed a conferma della decisione di data 17 gennaio 2025, si evidenzia comenella sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.197 del l’ 8 marzo 2024 fosse espressamente indicato che il denaro in sequestro era certamente di provenienza ille gittima , per le modalità di ingresso in Italia(a mezzo di bonifico dall'Austria e dalla Cina, da soggetti ignoti, con causale evidentemente fittizia- donazione ) e per le modalità con cui s ’ era cercato di occultarlo,una volta chiuso il conto corrente su cui era depositato. E se anche non è possibile stabilire, come si legge nell’ordinanza, che richiama sul punto la sentenza n.197/2024, la natura illecita, oltre che illegittima della fonte delle somme in sequestro, la conseguenza non può che essere nel senso che la restituzione del denaro, pur cessato il vincolo di trattenimento, potrà solamente avvenire a favore di chi riesca a dimostrarne la lecita spettanza, ciò che non può essere riconosciutoall’istante p oiché la [OSCURATO:PERSONA] di cui [OSCURATO:PERSONA] risulta l'apparente formale legale rappresentante ha natura fittizia e strumentale e poiché essa non ha dimostrato la provenienza lecita e legittima della somma in questione, avendo ripetuto la tesi -smentita nel processo di merito - che si trattidi somme di denaro ricevute quali donazioni per beneficenza e per scopi umanitari, donazioni in ogni caso nulleex art. 782 e 783 cod. civ., di cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe in ogni caso titolo alla restituzione. 2. Con atto qualificato “opposizione ai sensi dell’art. 667, quarto comma, c.p.p.”, diretto al Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’ordinanza del Tribunale del 23 maggio, depositata il 22 luglio 2025,per i seguenti motivi: 2.1 Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si deduce che la Corte Suprema aveva riqualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., mache il Tribunale, senza fornire alcuna risposta alle argomentazioni della difesa, si è limitato a ribadire quanto statuito con la propria precedente ordinanza, così ‘tradendo’ la funzione del giudizio di opposizione al provvedimento di esecuzione. In particolare, si lamentache l’impugnata ordinanza neghi la possibilità di restituire il denaro agli imputati, mentre in questa sede l’istante non è [OSCURATO:PERSONA], ma la [OSCURATO:PERSONA]. A ciò si aggiunge l’infondatezza della argomentazione attinente alla invalidità delle donazioni, che sono multiplee tali da non richiedere formalità né l’individuazione del donante. 2.2 Con il secondo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione delle norme rilevanti nel caso di specie con particolareriferimento alle forme richieste ad substantiamper la donazione ed a gli articoli 782 e 7 83 cod . civ. . Si ribadisce che non vi è stata una donazione unica e che per quelle effettuate a mezzo bonifico, non vi sia la possibilità di affermare che le condizioni economiche dei donanti rendessero indispensabile l’uso delle forme specifiche richieste per la donazione, essendo principio consolidato della giurisprudenza civile di legittimità quello per cui la liberalità realizzata con negozio diverso da quello tipico previsto dall'art.782 cod. civ . non necessiti, per la sua validità, della forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente che vengano osservate le forme prescritte dal legislatore per il negozio tipico utilizzato per realizzare la liberalità voluta, nel caso specifico costituito dai bonifici bancari. 2.3 Inesistenza di un giudicato preclusivo all'accoglimento dell'istanza di restituzione;inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, con particolare riferimento alle norme disciplinanti il giudicato e il divieto di secondo giudizio. La sentenza assolutoria menzionata nel provvedimento impugnato, non costituisce giudicato oltre il perimetro del suo stesso dispositivo, di tal che le statuizioni in essa contenute non possono essere considerate ostative al riconoscimento del diritto della [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione del denaro sequestrato, una volta che ne sia dimostrata la titolarità e spettanza, come peraltro affermato dalla stessa sentenza passata in giudicato, che ha rimesso alla sede esecutiva ogni valutazione in merito. 2.4 Necessità di disporre accertamenti circa l’origine dei fondi e la titolarità del diritto alla restituzione. Nell’ordinanza impugnata non si risponde alla richiesta di accertamenti circa l’origine dei fondi e la titolarità del diritto alla restituzione, contenuti nell’istanza della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I quattro motivi addotti sono manifestamente infondati, ciò che è causa di inammissibilità del ricorso. 2. Il ricorrente lamenta la reiterazione del precedente provvedimento reiettivo, evidenziando l’effettività delle donazioni che avevano creato la provvista sequestrata, del tutto adeguate a giustificare i l diritto alla restituzione della somma in capo all’[OSCURATO:PERSONA], in quanto aderenti alle forme richieste dalla legge. Inoltre, il ricorrente ribadisce che la sentenza n. 197/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non preclude la restituzioneall’[OSCURATO:PERSONA] d ell’ i mporto , lamentando, in ogni caso che il Tribunale , in sede esecutiva,non abbia proceduto alla assunzione di quelle prove che avrebbero potuto dimostrare il legittimo possesso del denaro da parte della [OSCURATO:PERSONA] stessa. 3. Poiché il ricorso introduce questioni per alcuni aspetti interconnesse, appaiono opportune, per logica espositiva, alcune considerazioni preliminari. Occorre partire, infatti, da quello che, per la giurisprudenza di legittimità, costituisce un punto fermo, un principio consolidato,e cioè che nel caso in cui il sequestro perda efficacia a seguito di sentenza di proscioglimento (come nel caso concreto) o di non luogo a procedere, la restituzione di quanto sequestrato va da disposta in favore dell'avente diritto che può essere anche un soggetto diverso da quello al quale il bene è stato sequestrato (Sez. 2, n. 39247 del 08/10/2010, Gaias, Rv. 248772; Sez. 2, n. 51753 del 03/12/2013, Casella, Rv. 257359), mentre nell’eventualità di revoca del sequestro, venendomeno le condizioni di applicabilità del vincolo ( fumus o periculum in mora), va ripristinato lo stato anteriore , con la restituzione di quanto sequestrato in favore del soggetto al quale il bene è stato ablato. La prima delle due ipotesi sopra divisate è quanto avvenuto nel caso concreto, ove la assoluzione dei tre coimputati ha comportato la perdita di efficacia del vincoloreale, senza tuttavia comportare l’automatico ‘rilascio’ del benea favore della [OSCURATO:PERSONA] che ne era il possessore. 3.1 Muovendo ancora un passo nella direzione tracciata dalla giurisprudenza, per comprendere a chi debba essere restituita la somma, si è affermato che essa debba avvenire a favore di chi ne abbia diritto, con l’ulteriore specificazione che la semplice rivendicazione di tale condizione non porta all’automatica restituzione. Infatti, la più recente giurisprudenza di questa Corte è concorde nel sostenere che, dopo la sentenza non più soggetta ad impugnazione, la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto postula che venga fornita dall'interessato la prova positiva dello ius possidendi, non essendo sufficiente il favor possessionis a giustificare la devoluzione di quanto in sequestro,in assenza di titolo . In linea di principio, quindi, il giudice dell'esecuzione deve preliminarmente accertare l'effettiva sussistenza del diritto alla restituzione a favore del richiedente, non bastandol'assenza di richieste altrui ovvero la mancanza di prova circa l'altruità della cosa, ed occorrendo, al contrario, la prova positiva, da valutarsi rigorosamente, della esistenza di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile del richiedente, anche qualora si tratti di colui al quale la cosa venne sequestrata, non essendo ravvisabile in questa materia unapresunzione che prescinda dauna effettiva posizione tutelabile (Sez. V, n. 15 /10/ 2014, dep. 2015, n. 9284 , P.o. in proc./ignoti, Rv. 262892; Cass., Sez. 3, 22/01/2010, n. 2912, Calise, Rv. 246048; Sez. U, 27/09/1995, n. 10372, Serafino, Rv. 202268). In altre parole, anche sulla base della sola interpretazione letterale del riferimento all’ “avente diritto” , si richiede una relazione qualificata chiara e supportata da adeguato titolo giustificativo tra l’istante e la somma di denaro in sequestro, non essendo sufficiente, ad esempio, la mera intestazione del conto corrente sul quale le somme erano versate, essendo necessaria la verifica che il denaro sia effettivamente appartenente all'intestatario (Sez. 1, Ordinanza n. 621 del 07/12/2004, dep. 2005, UbertiniRv. 230433 - 01) . Corretta, pertanto , appare la decisione assunta dal Tribunale che, partendo dall’esito del giudizio nei confronti degli imputati, ha rilevato l’intervenuta perdita di efficacia del sequestro ed al tempo stesso la illegittimità dell’origine del denaro sequestrato per le modalità attraverso le quali esso è arrivato in Italia (descritte puntualmente a pag. 4 della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell’8 marzo 2024) e per quelle con cui si è cercato di occultarlo una volta chiuso il conto corrente. 3.2 Né può trovare concordi, a fronte della motivazione del Tribunale , che ha evidenziato la fittizietà sia del veicolo finanziario (la donazione con causale apparente), che del beneficiario (per ammissione degli stessi correi, la funzione dell’[OSCURATO:PERSONA] era commerciale e non priva di fine di lucro),la pretesa di distinguere la posizione del [OSCURATO:PERSONA] come persona fisica da quella di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che su quest’ultima grava lo stesso onere dimostrativo dello ius possidendidelle somme ablate. 3.3 Infine, genericoè l’ultimo motivo afferente ai denegati accertamenti istruttori asseritamente richiesti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’udienza del procedimento esecutivo al fine di dimostrare l’origine effettiva del denaro bonificato in separatedazioni a favore dell’[OSCURATO:PERSONA] stessa da operatori stranieri basati in Cina ed in Austria. Considerata l’iniziativa di parte che connota il procedimento di esecuzione (art. 666, comma 1, cod. proc. pen.: “Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore”) e l’onere probatorio incombente su chi afferma di aver diritto alla restituzione di quanto sequestrato, la mera richiesta, rivolta al giudice procedente, di compiere indagini si pone in contrasto con il principio per cui l’onere della prova incombe su chiallega.Questa Corte ha al riguardo chiarito che, salvo che non sia diversamente stabilito, colui che intende avvalersi di una facoltà o di un beneficio previsti dalla legge deve fornire la prova della sussistenza del presupposto su cui si fonda la sua domanda, non potendo detta prova, in assenza di una norma che lo preveda espressamente, essere posta a carico del giudice (Sez. 3, n. 2230 del 17/12/2021, dep. 2022, Favasuli, Rv. 282692 – 01 ; Sez. 6, n. 3364 del 12/01/2016, Italfondiario, Rv. 265828 –01; nel senso che il giudice dell'esecuzione non è tenuto a sostituirsi alla parte inerte per acquisire documentazione o informazioni utili a suffragare l'istanza, Sez. 3, n. 25832 del 29/05/2013, Schena, Rv. 256295 -01). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamentoin favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
Sentenza Cassazione n. 06817/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris