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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32716/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di resistenza a pubblico ufficiale e del delitto di cui all'art. 496 cod. pen.; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; invero, la Corte di merito, nel confermare quanto statuito dal giudice di primo grado, ha chiarito, a pag. 4 del provvedimento impugnato, le ragioni che impedivano la concessione delle circostanze attenuanti di cui si discute.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata nel caso in esame, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di resistenza a pubblico ufficiale e del delitto di cui all'art. 496 cod. pen.; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; invero, la Corte di merito, nel confermare quanto statuito dal giudice di primo grado, ha chiarito, a pag. 4 del provvedimento impugnato, le ragioni che impedivano la concessione delle circostanze attenuanti di cui si discute. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata nel caso in esame, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 32716/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris