Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 novembre 2024

Cassazione n. 25164/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen., avverso l'ordinanza del 22 novembre 2024, con cui questa Corte, Sezione Settima penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso dal medesimo proposto avverso la sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. emessa in data 13.5.2024 dalla Corte d'appello di Genova.

Con un unico articolato motivo deduce l'omessa notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi alla Corte di Cassazione ed assume che solo con la notifica dell'ordine di esecuzione sia il condannato che il difensore avevano appreso della pronunciata inammissibilità del ricorso per cassazione proposto.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato provvedendo altresì a decidere sui motivi originari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Con la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Genova in data 13.5.2024, originariamente impugnata dall'odierno ricorrente, era stata applicata allo stesso la pena concordata ai sensi degli artt. 599 bis e 605 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Va rilevato che, con la modifica dell'art. 610 cod.proc.pen. e l'introduzione del comma 5 bis si prevede che la Corte di Cassazione dichiari senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso proprio nei casi di impugnazioni avverso la sentenza di patteggiamento aventi ad oggetto motivi non deducibili.

L'istituzione di tale forma di declaratoria si ispira alla necessità di alleggerire il carico delle udienze dinanzi la Suprema Corte sicchè si è prevista espressamente l'ipotesi di un provvedimento de plano senza formalità di procedura e, quindi, in assenza di contraddittorio e senza alcun obbligo di dare avvisi alle parti.

Espressamente in questi termini si esprime la Relazione finale della [OSCURATO:PERSONA] incaricata di predisporre lo schema di modifica legislativa; difatti si afferma che: "A fini deflattivi, si è ritenuto di prevedere una disciplina semplificata di dichiarazione di inammissibilità nei casi in cui l'invalidità dell'atto possa emergere senza valutazioni che superano l'oggettività delle situazioni per i ricorsi contro le sentenze di patteggiannento o di concordato sui motivi, per la quasi totalità dei quali la Corte di cassazione, secondo i più recenti rilievi statistici, delibera la inammissibilità, con dispendio di tempi e costi organizzativi, pure a fronte della già disposta soluzione negoziale del caso".

Ne deriva che non è necessario acquisire il parere del Procuratore Generale e di citare il difensore; trattandosi poi di inammissibilità dichiarata de plano deve necessariamente ritenersi, al proposito, che valga quale riferimento normativo circa la forma e struttura del provvedimento la disciplina dettata dall'art. 591, comma 2, cod.proc.pen., riferito appunto a tutte le ipotesi in cui il giudice dell'impugnazione, sia essa ordinaria o straordinaria, sia esso di appello o di cassazione, dichiara l'inammissibilità e con il quale si stabilisce appunto che la forma del provvedimento adottabile è l'ordinanza.

3. Pertanto questa Corte nel procedimento all'esito del quale é stata pronunciata l'ordinanza oggi impugnata correttamente ha proceduto nelle forme previste ex lege.

4. Ne consegue che il ricorso manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen., avverso l'ordinanza del 22 novembre 2024, con cui questa Corte, Sezione Settima penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso dal medesimo proposto avverso la sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. emessa in data 13.5.2024 dalla Corte d'appello di Genova. Con un unico articolato motivo deduce l'omessa notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi alla Corte di Cassazione ed assume che solo con la notifica dell'ordine di esecuzione sia il condannato che il difensore avevano appreso della pronunciata inammissibilità del ricorso per cassazione proposto. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato provvedendo altresì a decidere sui motivi originari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Con la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Genova in data 13.5.2024, originariamente impugnata dall'odierno ricorrente, era stata applicata allo stesso la pena concordata ai sensi degli artt. 599 bis e 605 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Va rilevato che, con la modifica dell'art. 610 cod.proc.pen. e l'introduzione del comma 5 bis si prevede che la Corte di Cassazione dichiari senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso proprio nei casi di impugnazioni avverso la sentenza di patteggiamento aventi ad oggetto motivi non deducibili. L'istituzione di tale forma di declaratoria si ispira alla necessità di alleggerire il carico delle udienze dinanzi la Suprema Corte sicchè si è prevista espressamente l'ipotesi di un provvedimento de plano senza formalità di procedura e, quindi, in assenza di contraddittorio e senza alcun obbligo di dare avvisi alle parti. Espressamente in questi termini si esprime la Relazione finale della [OSCURATO:PERSONA] incaricata di predisporre lo schema di modifica legislativa; difatti si afferma che: "A fini deflattivi, si è ritenuto di prevedere una disciplina semplificata di dichiarazione di inammissibilità nei casi in cui l'invalidità dell'atto possa emergere senza valutazioni che superano l'oggettività delle situazioni per i ricorsi contro le sentenze di patteggiannento o di concordato sui motivi, per la quasi totalità dei quali la Corte di cassazione, secondo i più recenti rilievi statistici, delibera la inammissibilità, con dispendio di tempi e costi organizzativi, pure a fronte della già disposta soluzione negoziale del caso". Ne deriva che non è necessario acquisire il parere del Procuratore Generale e di citare il difensore; trattandosi poi di inammissibilità dichiarata de plano deve necessariamente ritenersi, al proposito, che valga quale riferimento normativo circa la forma e struttura del provvedimento la disciplina dettata dall'art. 591, comma 2, cod.proc.pen., riferito appunto a tutte le ipotesi in cui il giudice dell'impugnazione, sia essa ordinaria o straordinaria, sia esso di appello o di cassazione, dichiara l'inammissibilità e con il quale si stabilisce appunto che la forma del provvedimento adottabile è l'ordinanza. 3. Pertanto questa Corte nel procedimento all'esito del quale é stata pronunciata l'ordinanza oggi impugnata correttamente ha proceduto nelle forme previste ex lege. 4. Ne consegue che il ricorso manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Ca
Sentenza Cassazione n. 25164/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris