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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21944/2026

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, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]';- ricorrente –controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore;- intimato -avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 1042/2022depositata il 21/04/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24443/2022Numero sezionale 1477/2026Numero di raccolta generale 21944/2026Data pubblicazione 26/06/2026La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha interposto appello innanzi alTribunale di Vercelli avverso la sentenza 119/2021 del Giudice di pacedi [OSCURATO:PERSONA], con cui era stata rigettata l'opposizione al verbaledi accertamento n. 7189 emesso dalla Polizia locale il 01.07.2021, perviolazione dell’art. 142, commi 8 e 11 del Codice della Stradacommessa con veicolo (trattore stradale e rimorchio) circolante avelocità superiore a quella massima consentita nell’ambito di untrasporto eccezionale.Con sentenza n. 1042/2022, il Tribunale adito rigettava il gravame,sostenendo l’infondatezza delle doglianze spiegate dall’opponente: laprima relativa alla mancata indicazione nel verbale di accertamentoimpugnato della località di commissione della violazione; la secondarelativa all’omessa pronuncia da parte del primo giudice sulla domandasubordinata di mantenimento della sanzione nel minimo edittale.Liquidava, quindi, le spese del grado in complessive €. 2.000,00,tenuto conto del valore della controversia, del contenuto delle difese edell’esito del giudizio (esclusa fase di trattazione/istruttoria).La suddetta pronuncia è impugnata per la cassazione da [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso affidato ad un unico motivo.Resta intimato il Comune di [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 10,14, 91 c.p.c., 13, legge 31 dicembre 2012,n. 247, 4, 5 d.m. 10 marzo 2014, n. 55, in relazione all’art. 360, n. 4,c.p.c.Numero registro generale 24443/2022Numero sezionale 1477/2026Numero di raccolta generale 21944/2026Data pubblicazione 26/06/2026La ricorrente contesta la legittimità della determinazione dellespese di lite operata in dispositivo dal Tribunale in complessivi €.2.000,00.Osserva il ricorso che tenendo conto del valore della causa(corrispondente alla sanzione amministrativa erogata di €. 846,00),applicando i valori medi di cui al d.m. n. 55 del 2014 alle fasi indicatein motivazione (studio della controversia, fase introduttiva del giudizio,fase decisionale), il Tribunale di Vercelli avrebbe dovuto liquidare €.470,00; comunque non avrebbe potuto liquidare le spese oltre il valoredella causa e non certo sino ad €. 2000,00, senza peraltro neanchemotivarne le ragioni.1.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene il ricorso inammissibile per difetto dispecificità, ex art. 366, n. 6, c.p.c.Per dolersi dell’entità delle spese di lite in questa sede la ricorrentedichiara che il valore della causa ammonti a €. 846,00, senza peròindicare specificamente gli atti processuali e i documenti sui quali ilricorso si fonda, mediante la riproduzione diretta o indiretta delcontenuto che sorregge la censura, precisando, in quest'ultimo caso,la parte del documento alla quale quest'ultima corrisponde (ex multis,Cass.

Sez. 3, Ordinanza n. 30723 del 2019, Rv. 656224 – 02; Cass.Sez. 5, n. 777 del 15/01/2019; Cass. Sez. 5, n. 23575 del18/11/2015), e i dati necessari all'individuazione della sua collocazionequanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito.Nella pronuncia impugnata, infatti, non vi è alcuna indicazione riguardol’entità della sanzione pecuniaria irrogata per la violazione commessa;né risulta riprodotto nell’atto di citazione in appello il verbale dicontestazione dal quale estrarre il valore della causa.Non sono, infatti, sufficienti affermazioni - come nel caso di specie- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (per tutte: Cass.,Numero registro generale 24443/2022Numero sezionale 1477/2026Numero di raccolta generale 21944/2026Data pubblicazione 26/06/2026n. 7851 del 21/8/1997), non ponendo la ricorrente questa Corte nellacondizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificarneil relativo fondamento, sulla base delle sole deduzioni contenute nelricorso.Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155,21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc.civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e conriferimento al momento della decisione, impone, come si desume inmodo univoco dalla lettera della legge, una declaratoriad'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod.proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc.civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzionedi filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Cortedall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistenteorientamento di legittimità, così consentendo una più rapidadelibazione dei ricorsi "inconsistenti".Non si procede alla determinazione delle spese del presentegiudizio non avendo la controparte svolto attività difensiva.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaNumero registro generale 24443/2022Numero sezionale 1477/2026Numero di raccolta generale 21944/2026Data pubblicazione 26/06/2026ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 28 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]';- ricorrente –controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore;- intimato -avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 1042/2022depositata il 21/04/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24443/2022Numero sezionale 1477/2026Numero di raccolta generale 21944/2026Data pubblicazione 26/06/2026La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha interposto appello innanzi alTribunale di Vercelli avverso la sentenza 119/2021 del Giudice di pacedi [OSCURATO:PERSONA], con cui era stata rigettata l'opposizione al verbaledi accertamento n. 7189 emesso dalla Polizia locale il 01.07.2021, perviolazione dell’art. 142, commi 8 e 11 del Codice della Stradacommessa con veicolo (trattore stradale e rimorchio) circolante avelocità superiore a quella massima consentita nell’ambito di untrasporto eccezionale.Con sentenza n. 1042/2022, il Tribunale adito rigettava il gravame,sostenendo l’infondatezza delle doglianze spiegate dall’opponente: laprima relativa alla mancata indicazione nel verbale di accertamentoimpugnato della località di commissione della violazione; la secondarelativa all’omessa pronuncia da parte del primo giudice sulla domandasubordinata di mantenimento della sanzione nel minimo edittale.Liquidava, quindi, le spese del grado in complessive €. 2.000,00,tenuto conto del valore della controversia, del contenuto delle difese edell’esito del giudizio (esclusa fase di trattazione/istruttoria).La suddetta pronuncia è impugnata per la cassazione da [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso affidato ad un unico motivo.Resta intimato il Comune di [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 10,14, 91 c.p.c., 13, legge 31 dicembre 2012,n. 247, 4, 5 d.m. 10 marzo 2014, n. 55, in relazione all’art. 360, n. 4,c.p.c.Numero registro generale 24443/2022Numero sezionale 1477/2026Numero di raccolta generale 21944/2026Data pubblicazione 26/06/2026La ricorrente contesta la legittimità della determinazione dellespese di lite operata in dispositivo dal Tribunale in complessivi €.2.000,00.Osserva il ricorso che tenendo conto del valore della causa(corrispondente alla sanzione amministrativa erogata di €. 846,00),applicando i valori medi di cui al d.m. n. 55 del 2014 alle fasi indicatein motivazione (studio della controversia, fase introduttiva del giudizio,fase decisionale), il Tribunale di Vercelli avrebbe dovuto liquidare €.470,00; comunque non avrebbe potuto liquidare le spese oltre il valoredella causa e non certo sino ad €. 2000,00, senza peraltro neanchemotivarne le ragioni.1.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene il ricorso inammissibile per difetto dispecificità, ex art. 366, n. 6, c.p.c.Per dolersi dell’entità delle spese di lite in questa sede la ricorrentedichiara che il valore della causa ammonti a €. 846,00, senza peròindicare specificamente gli atti processuali e i documenti sui quali ilricorso si fonda, mediante la riproduzione diretta o indiretta delcontenuto che sorregge la censura, precisando, in quest'ultimo caso,la parte del documento alla quale quest'ultima corrisponde (ex multis,Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30723 del 2019, Rv. 656224 – 02; Cass.Sez. 5, n. 777 del 15/01/2019; Cass. Sez. 5, n. 23575 del18/11/2015), e i dati necessari all'individuazione della sua collocazionequanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito.Nella pronuncia impugnata, infatti, non vi è alcuna indicazione riguardol’entità della sanzione pecuniaria irrogata per la violazione commessa;né risulta riprodotto nell’atto di citazione in appello il verbale dicontestazione dal quale estrarre il valore della causa.Non sono, infatti, sufficienti affermazioni - come nel caso di specie- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (per tutte: Cass.,Numero registro generale 24443/2022Numero sezionale 1477/2026Numero di raccolta generale 21944/2026Data pubblicazione 26/06/2026n. 7851 del 21/8/1997), non ponendo la ricorrente questa Corte nellacondizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificarneil relativo fondamento, sulla base delle sole deduzioni contenute nelricorso.Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155,21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc.civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e conriferimento al momento della decisione, impone, come si desume inmodo univoco dalla lettera della legge, una declaratoriad'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod.proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc.civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzionedi filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Cortedall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistenteorientamento di legittimità, così consentendo una più rapidadelibazione dei ricorsi "inconsistenti".Non si procede alla determinazione delle spese del presentegiudizio non avendo la controparte svolto attività difensiva.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaNumero registro generale 24443/2022Numero sezionale 1477/2026Numero di raccolta generale 21944/2026Data pubblicazione 26/06/2026ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 28 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
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